Mobilità obbligatoria, in Lombardia concorso «impossibile»
6 Agosto 2018 - Il Sole 24 Ore - Enti Locali & PA - di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan
La mobilità obbligatoria, in Lombardia, è entrata in un circolo vizioso: dalla comunicazione dell'assenza di dipendenti in disponibilità da parte del soggetto regionale che gestisce l’elenco, gli enti hanno tre mesi di tempo per bandire il concorso, termine che, conti alla mano, risulta impossibile da osservare.
Il caso Lombardia
Ma andiamo con ordine. Come disposto dal Dlgs 165/2001, le amministrazioni pubbliche, prima di bandire il concorso, devono procedere all'attivazione della procedura di mobilità obbligatoria (articolo 34-bis) e della mobilità volontaria (articolo 30). In Lombardia, la comunicazione della volontà di procedere alla copertura di un posto mediante procedura concorsuale va inviata, oltre che al Dipartimento della Funzione pubblica, all'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS). Quest’ultimo risponde, in tempi brevissimi e comunque non oltre i 15 giorni, segnalando allo stesso Dipartimento l'eventuale soggetto in disponibilità da assegnare all'ente che intende assumere ovvero evidenziando che non risultano soggetti con i requisiti previsti per il posto da coprire. Ma in quest'ultimo caso, inviando la relativa segnalazione al Dipartimento della Funzione pubblica, PoliS avverte l'ente interessato che viene fissato il termine di tre mesi per la bandizione del concorso. Il tutto secondo quanto stabilito dalla deliberazione della giunta regionale n. 1464/2011.
A parte il fatto che può apparire alquanto strano che una deliberazione della giunta imponga questo termine, i tempi stabiliti dalle norma statale fanno sì che la scadenza venga costantemente superata. Infatti, lo stesso articolo 34-bis, al comma 4, dispone che le amministrazioni possano in ogni caso procedere con il concorso quando siano trascorsi due mesi dalla comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica. Quindi, nel silenzio di quest'ultimo, gli enti devono attendere lo spirare di quel termine per procedere.
In questo senso si leggono anche le istruzioni sulla «Mobilità dei dipendenti pubblici - art. 34 bis» della stessa PoliS Lombardia.
La mobilità volontaria
Ma prima di arrivare al bando, l'ente deve dar corso alla mobilità volontaria il cui avviso, per espressa previsione dell'articolo 30 del Dlgs 165/2001, deve rimanere pubblicato non meno di 30 giorni. Quindi sommando i due mesi a disposizione della Funzione pubblica per dare riscontro alle comunicazioni delle amministrazioni con i 30 giorni (minimi) per la pubblicazione dell'avviso della mobilità volontaria si arriva ai tre mesi indicati da PoliS per pubblicare il bando. E questo senza contare i tempi tecnici per l'approvazione degli atti che dispongono le mobilità, per valutare i curricula dei candidati alla mobilità volontaria e per gli altri adempimenti connessi.
Le sanzioni
Ma qual è la sanzione se viene superato il termine dei tre mesi? La stessa PoliS lo specifica: la procedura effettuata secondo l'articolo 34-bis del Dlgs 165/2001 va ripercorsa. In sostanza, le amministrazioni pubbliche non arriverebbero mai a bandire un concorso. Il tutto con buona pace di quegli enti nei quali i tempi per arrivare alla pubblicazione di un bando si contano in anni.
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