Per gli incentivi tecnici un via libera solo a metà
30 Aprile 2018 - Il Sole 24 Ore - Enti Locali & PA - di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan
Conla delibera n. 6/2018 della Sezione Autonomie, la Corte dei Conti si è espressa: gli incentivi per le funzioni tecniche non rientrano nel tetto al salario accessorio imposto dalla riforma Madia. Problema chiuso? Tutt'altro.
I magistrati contabili evidenziano che la disposizione della legge 205/2017 non ha valore di interpretazione autentica e, quindi, non presenta le caratteristiche proprie di questa tipologia di norme, a partire dalla retroattività. Gli incentivi riconosciuti per il periodo compreso fra l'entrata in vigore del Dlgs 50/2016 e il 31 dicembre 2017 restano quindi soggetti ai limiti previsti per il salario accessorio, come aveva stabilito la stessa sezione Autonomie nella delibera n. 7/2017.
In attesa del regolamento
In secondo luogo, per la corresponsione degli importi in questione è necessario un regolamento con il quale venga data attuazione all'articolo 113 del Codice appalti. Regolamento nel quale stabilire una serie di fattori che la norma demanda alle singole amministrazioni, in primis la percentuale (il 2% è, infatti, la misura massima). Se è pur vero che il Dlgs 50/2016 è entrato in vigore già da un paio d'anni, molte amministrazioni hanno preferito non affrontare il problema, nascondendosi dietro il paravento della posizione della Corte dei Conti che metteva l'ente davanti a una scelta: pagare gli incentivi per funzioni tecniche a pochi dipendenti o corrispondere il premio legato alla performance alla generalità dei lavoratori? Oggi, quindi, si deve riprendere in mano la questione. Con il regolamento approvato, si possono liquidare i compensi anche relativi a periodi passati, purché le risorse siano state accantonate.
Le risorse
Anche se il regolamento c’è già, servono le risorse, da trovare tra le pieghe del bilancio. Questione è tutt'altro che scontata. E se poi si arriva al pagamento, scatta il limite annuo per dipendente, fissato nel 50% del trattamento complessivo lordo. Con opere di una certa rilevanza, il tetto è facilmente raggiungibile.
Da ultimo, giova far rilevare un'altra conseguenza pratica della posizione della Corte dei Conti. Per motivare l'esclusione degli incentivi per funzioni tecniche dal campo di applicazione dell'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017, la Corte afferma che i compensi gravano « su risorse autonome e predeterminate del bilancio, diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all'erogazione di compensi accessori al personale». E questo come si concilia con i contratti nazionali, vecchi e nuovi, per i quali gli incentivi transitano dal fondo decentrato? Sono o non sono spesa di personale, con conseguente riflesso sul vincolo?
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