Consolidamenti a rischio errori per i fondi decentrati
20 Novembre 2017 - Il Sole 24 Ore - Enti Locali & PA - di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan
Uno dei compiti fondamentali dei nuovi contratti, secondo quanto previsto dalla riforma Madia (articolo 11 del Dlgs 75/2017), sarà quello di semplificare le regole su costituzione e utilizzo dei fondi decentrati: disciplina oggi fondata su una babele di norme e di eccezioni, che rendono l’operazione complicata anche per una mano esperta e i risultati incerti (come mostrano i numeri pubblicati sul Quotidiano degli enti locali e della Pa del 13 novembre).
Le regole
La disciplina è contenuta nell’articolo 15 del contratto del 1° aprile 1999, il quale, fra richiami e rimandi, impone la ricostruzione di somme che, nella migliore delle ipotesi, risalgono al 1998. E se ci sono dubbi sulla loro “solidità”, l’indagine si deve spingere fino al 1993.
L’incarico affidato dalla riforma della Pa è stato recepito nell’atto di indirizzo dei comitati di settore. La strada adottata per il «superamento degli eccessivi tecnicismi gestionali» è rappresentata dal consolidamento, in un unico importo, delle risorse con carattere di certezza, stabilità e continuità quantificate per il 2016. Si dovrebbero dunque sommare tutte le voci di costituzione del fondo non variabili, e riproporre il totale negli anni successivi, con aumenti solo per previsione contrattuale, per trasferimenti di funzioni o per assunzioni fuori turn over come le stabilizzazioni.
Le forzature interpretative
Il consolidamento sostituisce alle singole componenti la loro somma. In altri termini, vengono perse, e quindi dimenticate, le origini. L’operazione raggiunge lo scopo prefissato a una condizione: la certezza che le voci alla base dell’importo consolidato siano corrette. Ma proprio qui c’è il problema: oltre a essere ataviche, le norme spesso presentano il fianco a diverse interpretazioni, quindi si corre il rischio di rendere perenni nel tempo anche eventuali errori o “forzature” presenti nel fondo degli anni 2016 e precedenti. Probabilità è tutt’altro che remota.
È utile poi ricordare che, in sede ispettiva da parte della Ragioneria dello Stato, le esperienze insegnano che i verificatori pretendono sempre la ricostruzione degli importi consolidati. Il riferimento è all’analoga previsione contenuta nel contratto del 22 gennaio 2004. Per questo motivo, sarà necessario che gli operatori tengano a disposizione i documenti che certifichino le modalità di determinazione dell’unico importo delle risorse stabili. In sostanza, quindi, si rende vana l’operazione prefigurata dai comitati di settore.
La riscrittura del sistema dei controlli
Forse un aiuto a limitare i danni può venire da un’altra indicazione contenuta nell’atto di indirizzo, dove si prevede la riscrittura del sistema dei controlli sui fondi da parte dell’organo di revisione. I revisori saranno chiamati anche a validare gli stanziamenti della contrattazione decentrata prima dell’avvio degli incontri fra amministrazione e sindacati. Ma nemmeno per loro è semplice rilevare eventuali errori, sia per la loro collocazione esterna all’ente che per la complessità della materia.
C’è poi una voce del fondo che, anche se riferita a somme risalenti al 1998, viene confermata nelle singole annualità e, pertanto, la prescrizione decorre dall’approvazione della costituzione. La soluzione potrebbe essere individuata nel fissare un tempo limite decorso il quale gli organi ispettivi non possano più contestare la correttezza dell’importo consolidato. Ma questa strada richiederebbe un sopporto normativo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA