La certificazione dei pignoramenti
La certificazione dei pignoramenti non comporta particolari complessità nella compilazione della CU, la parte decisamente complessa è la normativa a monte che impone un'analisi dettagliata caso per caso al fine di verificare se sussistono o meno le condizioni per effettuare la ritenuta.
Le ritenute su pignoramento
Da marzo 2010 grava sul datore di lavoro un nuovo adempimento di non facile applicazione: i sostituti d'imposta devono effettuare la ritenuta del 20% in caso di pignoramento di somme presso terzi.
La vicenda prende le mosse dall'art. 21, c. 15, della legge n. 449/1997 come integrato dall'art. 15, c. 2, del D.L. n. 78/2009 convertito in legge n. 102/2009 il quale ha aggiunto un ulteriore paragrafo. Successivamente il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha emanato le istruzioni operative con il provvedimento prot. n. 34755/2010 datato 3 marzo 2010, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate il giorno successivo. La disposizione entra quindi in vigore il giorno 5 marzo 2010 in quanto la pubblicazione del provvedimento sul sito internet tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, c. 361, della legge n. 244/2007. Si richiama inoltre la Circ. Agenzia delle entrate n. 8/2011.
L'obbligo di effettuazione della ritenuta
Il terzo erogatore che effettua un pignoramento deve applicare la ritenuta del 20% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, a prescindere dalla categoria reddituale, sugli importi pignorati quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il terzo erogatore riveste la qualifica di sostituto d'imposta ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973;
b) il creditore pignoratizio deve essere un soggetto Irpef (rimangono esclusi i soggetti Ires);
c) l'importo pignorato costituisca per il creditore pignoratizio reddito imponibile ai fini Irpef e soggetto a ritenuta secondo quanto previsto nel titolo III del D.P.R. n. 600/1973 e nell'art. 11, commi 5, 6 e 7 della legge n. 413/1991 in materia di esproprio.
Non è rilevante che il debitore pignorato rivesta o meno la qualifica di sostituto d'imposta.
Stante la vastità dell'argomento non è possibile fare una elencazione di tutte le possibili casistiche che si possono riscontrare; il sostituto d'imposta, prima di procedere al pagamento di importi oggetto di pignoramento, dovrà attentamente valutare se il credito del creditore pignoratizio costituisce reddito ai sensi delle disposizioni contenute nel richiamato titolo III del D.P.R. n. 600/1973. Potrebbe essere opportuno farsi dichiarare, se possibile, dallo stesso creditore pignoratizio se il credito oggetto di pignoramento è soggetto o meno a ritenuta. Al fine di semplificare le procedure, la Circ. n. 8/2011 dell'Agenzia delle entrate prevede che il terzo non sia tenuto a svolgere indagini per verificare se le somme debbano o meno subire la ritenuta. Rimane quindi a carico del creditore dimostrare che le stesse attengono ad ipotesi per le quali la ritenuta non deve essere operata, restando inteso che altrimenti il terzo provvederà ad applicarla.
Con particolare riferimento alle spese di lite distratte in favore dell'avvocato del creditore pignoratizio, si osserva che, anche qualora non ricorra l'ipotesi in cui il difensore chiede il pignoramento oltre che nell'interesse del cliente anche nel proprio, le spese processuali distratte in favore del difensore del creditore pignoratizio per il giudizio di esecuzione sono anch'esse soggette alla ritenuta del 20 per cento.
Non si applicano le norme sul prelievo alla fonte dettate dal provvedimento in commento alle procedure promosse dall'Agente della riscossione per il recupero dei crediti. La ratio consiste nel recupero di materia imponibile e non avrebbe senso applicare tali disposizioni all'Agente della riscossione, cioè il soggetto al quale l'Agenzia delle entrate affida la riscossione dei tributi. Inoltre, i crediti non sarebbero soggetti a ritenuta in quanto principalmente di natura tributaria. Non si deve dimenticare che l'Agente della riscossione non è un soggetto Irpef.
Gli adempimenti procedurali e la CU
A fronte di un pignoramento il terzo erogatore sostituto d'imposta, nel caso in esame il datore di lavoro, è tenuto ai seguenti adempimenti:
- operare la ritenuta sull'importo pignorato e procedere al versamento qualora ne ricorrano le condizioni. Con la Ris. Min. n. 18/E del 9 marzo 2010 è stato istituito il codice tributo "1049" per i versamenti con modello F24. Per i versamenti con modello F24EP è stato istituito il codice "112E" relativo alle "ritenuta operata a titolo di acconto irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi -art. 21, c. 15. legge n. 449/97, come modif. dall'art.15, c. 2 ,dl n. 78/09" istituito con Ris. Min. n. 101/E del 07 ottobre 2010;
- predisporre e trasmettere al creditore pignoratizio gli importi erogati e le ritenute operate utilizzando la CU che varrà sia come certificazione che come dichiarazione ai sensi dell'art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. n. 322/1998 nel caso in cui il creditore pignoratizio sia un soggetto Irpef;
- inserire nella dichiarazione dei sostituti d'imposta, modello 770, prospetto SY, le somme erogate al creditore pignoratizio persona giuridica.
È importante evidenziare che la CU dovrà essere predisposta per tutti i pignoramenti indipendentemente dal fatto che la ritenuta sia stata effettuata o meno. Stante l'esclusione dell'Agente della riscossione dall'applicazione della normativa sul pignoramento, si dovrebbero considerare non applicabili anche gli obblighi di certificazione e di dichiarazione.
Nella CU degli autonomi è stata prevista una specifica sezione dedicata alle "somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi" con l'indicazione del codice fiscale del debitore principale, delle somme erogate e delle ritenute operate o eventualmente non operate (punti da 101 a 108). Nei dati anagrafici della certificazione andrà indicato il creditore pignoratizio.
Se l'ordinanza di assegnazione prevede più creditori si dovranno rilasciare tante CU quanti sono i destinatari del provvedimento di assegnazione. Se l'ordinanza non specifica la misura dell'importo riferito a ciascun creditore, il terzo erogatore ripartisce le somme in parti uguali, salva diversa indicazione dei creditori da effettuare tramite dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Il creditore pignoratizio dovrà inserire i redditi nella dichiarazione anche se si tratta di somme soggette a tassazione separata, ritenute a titolo d'imposta o imposte sostitutive.