Il contributi degli amministratori
Le circolari Inps n. 21 e 22 del 31 gennaio 2017 hanno aggiornato gli importi dei versamenti dei contributi che gli enti locali devono effettuare nel corso dell'anno 2017 per conto degli amministratori lavoratori autonomi. Per lo scorso anno, detti importi sono stati quantificati con le circolari n. 13 e 15 del 29 gennaio 2016.
Come noto, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 267/2000, per il sindaco, per il presidente di provincia, per il presidente di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per il presidente del consiglio dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per il presidente dei consigli provinciali, l'ente locale deve provvedere al pagamento dei contributi previdenziali; sono previste differenti modalità di calcolo e di versamento a seconda che l'amministratore sia lavoratore dipendente piuttosto che lavoratore autonomo o professionista.
Con Decreto del Ministero dell'Interno, emanato di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 25 maggio 2001 n. 15478, sono stati fissati i criteri con i quali devono essere individuati gli importi annuali da versare per i suddetti amministratori. L'Inps ha fornito istruzioni operative con la circ. 205/2001 e 8/2002.
Si analizzano, altresì, i principali orientamenti delle Corti dei Conti.
Gli amministratori artigiani e commercianti
Per gli amministratori iscritti alla gestione Inps degli artigiani e dei commercianti, l'ente deve provvedere, quale versamento contributivo, al pagamento di una somma forfetaria annuale, da corrispondersi per quote mensili. Il citato decreto 25 maggio 2001 n. 15478 prevede che, per ciascuna delle categorie di lavoratori non dipendenti, la misura del versamento contributivo sia determinato con riferimento al reddito minimo imponibile e con l'aliquota contributiva fissati dalla gestione interessata. Come previsto dalle circolari 15/2016 e 22/2017 sopra richiamate, per gli artigiani e i commercianti il contributo mensile è pari ad € 299,92 per il 2016 e ad € 305,75 per il 2017.
L'importo da versare mensilmente è determinato applicando al reddito minimale annuo, che è pari ad € 15.548,00 nel 2016 e resta invariato nel 2017, l'aliquota contributiva che, per lo scorso anno è pari al 23,10%. La percentuale si eleva al 23,55% nel 2017. E' opportuno specificare che l'ente non versa il contributo sulla c.d. rottamazione delle licenze pari allo 0,09%. Nel 2011 l'aliquota era fissata al 20% dall'art. 1, comma 768, della legge finanziaria 2007. Per effetto dell'art. 24, comma 22, del D.L. 201/2011, conv. con modificazioni dalla L. 214/2011, l'aliquota contributiva ha avuto un primo incremento, dal 1' gennaio 2012, di 1,30 punti percentuali per poi aumentare di 0,45 punti percentuali dal 2013 in poi fino al raggiungimento del 24%. Continua ad applicarsi la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto (art. 59, comma 14, L. 449/1997). Per effetto di quanto disposto dall'art. 49, comma 1, della legge 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.
Risulta opportuno comunicare formalmente all'amministratore che l'ente sta procedendo al versamento dei contributi sul minimale indicando il mese di inizio del versamento e l'importo versato. In questo modo l'amministratore potrà provvedere al versamento delle quote eccedenti e sospendere il versamento del minimale.
Le modalità di versamento
Le quote mensili devono essere versate tramite bollettino di c/c postale "euro" TD 123, riportando nella causale "Decreto legislativo 267/2000" seguita dagli estremi dell'amministratore interessato (cognome, nome, Gestione di appartenenza, periodo di riferimento, codice azienda). Risulta quindi necessario compilare un bollettino per ciascun amministratore. Non vi sono obblighi di dichiarazione da parte dell'ente locale.
Gli amministratori iscritti alla gestione separata
La circolare Inps n. 205/2001 ha previsto che, per gli amministratori iscritti alla gestione separata ex L. 335/1995, l'ente provveda ad un versamento aggiuntivo, pari al reddito minimale IVS previsto per gli artigiani ed i commercianti moltiplicato per le aliquote vigenti per l'anno di competenza. Nel 2016, in applicazione della circolare Inps 13 del 29 gennaio 2016, il versamento mensile è pari ad € 410,99 per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale (aliquota 31,72%) e ad € 359,16 per i titolari di partita IVA senza cassa obbligatoria (aliquota 27,72%). L'importo scende a € 310,96 per gli iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria per legge (aliquota 24%).
Per il 2017, in applicazione della circolare Inps 21 del 31 gennaio 2017, il versamento mensile è pari ad € 423,94 per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale (aliquota 32,72%) e ad € 333,25 per i titolari di partita IVA senza cassa obbligatoria (aliquota 25,72%). L'importo scende a € 310,96 per gli iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria per legge (aliquota 24%).
Le modalità di versamento per i collaboratori
Il versamento deve essere effettuato a mezzo mod. F24 con le consuete modalità previste per i co.co.co. e denunciato mensilmente nell'Uniemens.
Mentre per gli artigiani ed i commercianti il versamento effettuato dall'ente sostituisce il pagamento che avrebbe dovuto effettuare il lavoratore autonomo stesso, per i collaboratori il pagamento delle quote mensili a carico dell'amministrazione è considerato versamento aggiuntivo rispetto a quello effettuato dal committente.
Le modalità di versamento per i professionisti iscritti alla gestione separata
Il versamento deve essere effettuato a mezzo mod. F24 senza alcun obbligo di denuncia. Risulta opportuno comunicarlo agli interessati al fine di consentire al professionista la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi ed al conseguente versamento contributivo. Infatti, per i lavoratori autonomi professionisti iscritti alla gestione separata, l'amministratore-professionista dovrà provvedere autonomamente al versamento dei contributi previdenziali sulla quota di reddito imponibile eccedente la quota forfetaria versata dall'ente locale (circ. Inps 205/2001).
Gli amministratori liberi professionisti iscritti alla cassa professionale
Infine, per quanto riguarda i liberi professionisti iscritti alla propria cassa professionale, è opportuno inviare apposita istanza alla medesima cassa per comunicare il sorgere, in capo all'ente, dell'obbligo di versamento dei contributi per conto dell'amministratore. La cassa aprirà un'apposita posizione a nome dell'amministrazione versante e comunicherà sia l'importo che le modalità di versamento dei contributi stessi.
Schema di sintesi
ANNO 2016
VERSAMENTI CONTRIBUTIVI INPS PER GLI AMMINISTRATORI LAVORATORI AUTONOMI |
||||
Gestione |
Reddito minimale |
Aliquota |
Minimale annuo |
Minimale mensile |
Artigiani |
15.548,00 |
23,10 |
3.599,03 |
299,30 + 0,62 (maternità) = 299,92 |
Commercianti |
15.548,00 |
23,10 |
3.599,03 |
299,30 + 0,62 (maternità) = 299,92 |
Co.co.co. |
15.548,00 |
31,72 |
4.931,83 |
410,99 |
Professionisti |
15.548,00 |
27,72 |
4.309,91 |
359,16 |
Co.co.co. e Professionisti con cassa |
15.548,00 |
24,00 |
3.731,52 |
310,96 |
ANNO 2017
VERSAMENTI CONTRIBUTIVI INPS PER GLI AMMINISTRATORI LAVORATORI AUTONOMI | ||||
Gestione |
Reddito minimale |
Aliquota |
Minimale annuo |
Minimale mensile |
Artigiani |
15.548,00 |
23,55 |
3.668,99 |
305,13 + 0,62 (maternità) = 305,75 |
Commercianti |
15.548,00 |
23,55 |
3.668,99 |
305,13 + 0,62 (maternità) = 305,75 |
Co.co.co. |
15.548,00 |
32,72 |
5.087,31 |
423,94 |
Professionisti |
15.548,00 |
25,72 |
3.998,95 |
333,25 |
Co.co.co. e Professionisti con cassa |
15.548,00 |
24,00 |
3.731,52 |
310,96 |
Gli orientamenti della Corte dei Conti
I contributi spettano solo agli amministratori lavoratori autonomi che sospendono l'attività di lavoro autonomo (Corte dei Conti Basilicata n. 3/2014, Sardegna 26/2012, Lombardia n.95/2014, Veneto n. 348/2014 e altre)
L'orientamento si deve ritenere, ormai, consolidato ed è condiviso anche dal Ministero dell'Interno. La strada, accennata nel 2012, è stata spianata nel 2014, dalla Corte dei Conti per la Basilicata, con la deliberazione n. 3/2014/PAR del 15 gennaio 2014, con la quale sono stati modificati, in modo sostanziale gli orientamenti interpretativi consolidati in merito alla contribuzione dei lavoratori autonomi. Affermano i magistrati contabili che gli amministratori lavoratori autonomi hanno diritto al versamento dei contributi a carico dell'ente presso il quale svolgono il loro mandato solo se sospendono la propria attività. L'art. 86 del Tuel prevede l'obbligo, per gli enti locali, di provvedere al pagamento dei contributi previdenziali per i sindaci, i presidenti di provincia, i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, gli assessori provinciali e gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, i presidenti dei consigli provinciali. Il dettato normativo si diversifica qualora l'amministratore sia un lavoratore dipendente oppure un lavoratore autonomo. Se trattasi di dipendente, risulta chiaro che lo stesso, per poter usufruire del beneficio sopra descritto, deve richiedere l'aspettativa non retribuita (c.1 art. 86). Tale requisito, ovviamente, non viene richiesto per sindaci, presidenti e assessori che siano lavoratori autonomi (liberi professionisti, artigiani, commercianti, ecc.). Il c. 2 della norma in questione prevede solo che le amministrazioni provvedano al pagamento di una cifra forfetaria annuale, mediante quote mensili, le cui modalità di versamento sono contenute nel Dm 25 maggio 2001, Ad oggi, sia l'istituto di previdenza che le varie casse professionali non hanno mai posto ostacoli alla corresponsione dei contributi da parte degli enti locali per conto del proprio amministratore. La Corte dei Conti, nel 2014, evidenzia che anche ai lavoratori autonomi, così come per i lavoratore dipendente, per il diritto al versamento dei contributi, è necessario che dedichi all'incarico "l'esclusività del suo tempo e delle sue energie lavorative", così anche per il libero professionista e gli altri lavoratori autonomi deve "subordinarsi la concessione del beneficio alla espressa e concreta rinuncia all'espletamento dell'attività lavorativa svolta". In altre parole, il lavoratore autonomo deve prima produrre all'ente una dichiarazione in cui manifesta la volontà di sospendere la propria attività, poi concretizzare tale manifestazione. La sospensione reale dell'attività può essere certificata attraverso le comunicazioni obbligatorie che i lavoratori autonomi sono tenuti a presentare.
In caso di mancata interruzione, dice la Corte, si riconosce ai lavoratori non dipendenti un beneficio ingiustificato, creando disparità di trattamenti rispetto agli amministratori dipendenti.
Come detto, in modo analogo, si era espressa la Corte dei Conti della Sardegna n. 26/2012 secondo la quale la locuzione "allo stesso titolo del comma 1", contenuta nell'art. 86, comma 2, del Tuel, riferita ad un lavoratore autonomo si interpreta nel senso che i contributi devono essere versati solo se lo stesso "decida comunque di non svolgere la propria attività lavorativa".
Anche il Ministero degli, interni, con il parere 4 agosto 2014, n. 15900/TU/086, ha condiviso la posizione espressa dalle Corti dei Conti.
I contributi spettano solo agli amministratori lavoratori autonomi già iscritti ad una cassa all'inizio del mandato (Corte dei Conti Puglia n. 57/2013 ed Emilia Romagna n. 24/2011)
L'art. 86, comma 2, del Tuel prevede che il versamento forfetario debba avvenire "alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico". Il problema interpretativo consiste nel capire se il dato letterale ("essere iscritto alla data dell'incarico") possa avere una interpretazione restrittiva ovvero estensiva.
La Corte dei Conti della Puglia n. 57/2013 ha optato per una soluzione restrittiva: "Il dato testuale, infatti, prende in considerazione l'amministratore che "era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico". Ne consegue che la disposizione trova applicazione nella limitata ipotesi in cui l'amministratore era già iscritto ad una forma pensionistica prima dell'inizio del mandato elettorale.
La ratio della norma è quella di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale di chi è chiamato a rivestire la carica di amministratore analogamente a quanto previsto dal comma 1 per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato collocati in aspettativa senza assegni.
Pertanto, se all'inizio del mandato l'amministratore non era già iscritto ad alcuna Cassa previdenziale, l'obbligo per il comune di procedere ai versamenti forfetari in misura minima non trova applicazione: in questo caso, infatti, non si pone alcun problema di tutela della posizione contributiva dell'amministratore".
Nella stessa direzione la Corte dei Conti Emilia Romagna n. 24/2011 sullo stesso tema ritiene che "l'amministratore locale, non dipendente pubblico, il quale decida di iscriversi, successivamente alla nomina, ad una cassa previdenziale opta, per facta concludentia, per lo svolgimento di attività lavorativa contestualmente all'adempimento del mandato amministrativo. Pertanto, in presenza del requito soggettivo indicato dall'articolo 86 TUEL, non ricorre, nella fattispecie sottoposta all'esame del Collegio, il requisito oggettivo specificato dalla norma in esame".
Gli amministratori lavoratori dipendenti
Per i lavoratori dipendenti in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 267/2000, la norma ha trasferito l'obbligo contributivo dal datore di lavoro, da cui dipendeva l'amministratore prima dell'aspettativa, all'Ente locale presso il quale lo stesso amministratore svolge il proprio mandato. Tale Ente, pertanto, deve provvedere al versamento dei contributi all'Istituto di previdenza al quale è iscritto l'amministratore nella veste di lavoratore subordinato (ad esempio, Inpdap, per i pubblici dipendenti, Inps, in genere, per i lavoratori privati). Sulla retribuzione cui l'amministratore avrebbe avuto diritto nel caso in cui non avesse usufruito dell'aspettativa non retribuita, si devono applicare le aliquote contributive stabilite per il settore, comprensiva della maggiorazione dello 0,30%, nel limite del 33% complessivo, prevista dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007). L'ente, infatti, deve farsi carico della contribuzione sia per la quota a carico del datore di lavoro che per quella a carico dipendente, non essendo ammessa la rivalsa sull'indennità percepita dall'amministratore in aspettativa e quindi privo di retribuzione. Inoltre, si deve considerare che l'Inps, con circolare n. 23/2007, ha ricordato che, in applicazione dell'art. 3, comma 23, della L. 335/95 e del Decreto interministeriale del 21 febbraio 2006, è stato previsto un aumento dello 0,50% dei contributi a carico del datore di lavoro, a partire dal 2007. Tale aumento era limitato ai datori di lavoro che, alla data del 1' gennaio 1996, non avevano integralmente trasferito al Fpld la quota di 4,43% dalle gestioni TBC, Maternità e Cuaf.
I chiarimenti del Ministero dell'Interno
- In base al combinato disposto dei suddetti artt. 81 e 86 del T.U.E.L., per tali figure di amministratori locali, l'obbligo contributivo è a carico dell'amministrazione locale presso cui viene espletato il mandato, tranne per gli assessori di comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, per i quali il suddetto obbligo è a carico dell'Ente datore di lavoro che ha concesso l'aspettativa, al quale non spetta alcun tipo di rimborso da parte dell'altra amministrazione interessata (Ministero dell'Interno 27/08/2010, prot. 15900/T.U./00/86);
- Sono richiesti chiarimenti in merito al rimborso delle quote forfettarie annuali, ai fini pensionistici, che un proprio amministratore ha versato direttamente all'istituto presso cui era iscritto al momento dell'assunzione del mandato. (…) si ravvisa che, in base alla normativa vigente competeva all'ente presso cui è stato espletato il mandato elettivo provvedere ai versamenti in questione, si ritiene pertanto, che sussista il diritto al rimborso delle predette quote (Ministero dell'Interno 09/05/2011, Class. 15900/T.U./00/86);
- Si fa riferimento ad nota, con la quale si chiede di conoscere l'avviso di questo Ministero in ordine alla posizione contributiva di un assessore, lavoratore dipendente di un'azienda metalmeccanica, che intende usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art. 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Viene precisato, altresì, che è stato costituito un fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori di un'industria metalmeccanica, finanziato per un terzo a carico del datore di lavoro, un terzo a carico del dipendente ed il rimanente con il T.F.R. - ; il lavoratore in questione aderisce a tale fondo per scelta individuale. Codesto ente chiede, in particolare, chiarimenti circa il rimborso al datore di lavoro degli oneri posti a suo carico dal predetto fondo di previdenza complementare. In proposito, si fa presente che l'art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000, stabilisce che l'ente locale presso il quale viene espletato il mandato amministrativo ha l'obbligo di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. Restano, pertanto, escluse dalla suddetta disciplina forme integrative di assistenza e previdenza attivate individualmente dall'interessato in costanza di un rapporto di lavoro (Ministero dell'Interno 29/07/2004);
- Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla decorrenza del versamento delle quote forfettarie annuali, ai fini pensionistici, a carico di un comune nei confronti di un proprio assessore, lavoratore autonomo, quale architetto. Il comune ha rappresentato che l'amministratore in questione, in carica dal dicembre 1997 a maggio 2002, rieletto e tuttora in carica, non risultava iscritto alla cassa degli ingegneri e architetti; solo in data 10 settembre 2003, la "Inarcassa", comunicava la reiscrizione dello stesso con effetto retroattivo al 4 gennaio 2000. In merito, la normativa dettata dall'art. 86, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, impone agli enti locali di versare gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi tramite il conferimento di una cifra forfettaria annuale, determinata con decreto ministeriale, alla forma pensionistica presso la quale gli amministratori erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data del conferimento del mandato. La disposizione recata dal comma 2 dell'art. 86 del T.U.E.L., tassativamente, prevede il versamento da parte dell'ente, presso cui è esercitato il mandato elettorale, di dette quote soltanto in due precise fattispecie: a) l'amministratore, al momento dell'assunzione della carica, risultava essere iscritto alla propria forma pensionistica; b) l'amministratore, alla data di assunzione della carica, continua ad essere iscritto alla propria forma pensionistica. Nella fattispecie, non riscontrandosi al momento dell'assunzione della carica le condizioni sopra enunciate, non sussiste alcun onere da parte del comune di Arcore di provvedere al versamento delle citate quote forfettarie, con effetto retroattivo. Al beneficio in parola potrà essere ammesso il predetto amministratore dalla data della effettiva iscrizione, 9 settembre 2003, alla cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti (Ministero dell'Interno (25/10/2004);
- Si evidenzia che l'art. 86 comma 1, del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, fa gravare sull'amministrazione locale presso cui è espletato il mandato, in sostituzione dell'ente datore di lavoro, l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi previdenziali per gli amministratori che, lavoratori dipendenti, si siano collocati in aspettativa non retribuita, e che rivestono le cariche espressamente ivi indicate. Tra queste è ricompresa la carica di sindaco, a prescindere dell'entità demografica dell'ente (Ministero dell'Interno, 27/01/2006);
- Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesto Ente ha chiesto se, per un assessore provinciale che ha optato per l'aspettativa non retribuita presso il proprio datore di lavoro, l'Ente locale sia tenuto, oltre al versamento dei contributi obbligatori e del TFR, anche il versamento dei contributi per il fondo integrativo pensioni, per il fondo di solidarietà e per il fondo di previdenza complementare. Si rappresenta al riguardo che l' art. 86 del d.lgs. n. 267/2000 attribuisce all'ente locale l'onere di effettuare, per gli amministratori, ivi indicati, che svolgono l'attività lavorativa, i versamenti degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi ai rispettivi istituti, dandone comunicazione tempestiva al datore di lavoro, secondo le diverse modalità prescritte dai commi 1 e 2 del citato art. 86. In particolare, il predetto adempimento è previsto al comma 1, per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita, e al comma 2 per i lavoratori non dipendenti, intendendo per tali i cosiddetti lavoratori autonomi. Ciò premesso si ritiene che l'amministrazione locale sia tenuta, per i suoi amministratori, esclusivamente al suddetto versamento in quanto ritenuti obbligatori per legge a carico del datore di lavoro. Per quanto concerne le altre forme di contribuzione è opportuno che codesto Ente si rivolga all'Istituto previdenziale competente (Ministero dell'Interno 27/04/2010, Class. 15900/T.U./00/86).