Commissioni di concorso, la Corte dei conti mette in luce la disparità di trattamento tra interni ed esterni
16 Gennaio 2020 - Il Sole 24 Ore - Enti Locali & PA - di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan
Tanto auspicato, è arrivato il primo chiarimento sulle modalità applicative dell'articolo 3, commi 12 e 13, della legge 56/2019 a proposito dei compensi per i partecipanti alle commissioni di concorso (si veda anche il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 15 gennaio). Non vi è dubbio che la posizione espressa dalla Corte dei conti per la Lombardia, con la deliberazione n. 440/2019, si ponga nella logica della norma, volta a valorizzare il ruolo dei componenti delle commissioni. Obiettivo difficilmente raggiungibile se fosse stata abbracciata la tesi della gratuità dell'incarico.
Le «ragioni dell'ufficio ricoperto»
Ma vi sono almeno altri due aspetti che meritano di essere sottolineati. Il primo riguarda la scelta effettuata dalla legge di ricondurre alle «ragioni dell'ufficio ricoperto» anche la nomina a componente delle commissioni di concorso effettuata da amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, fermo restando l'autorizzazione prescritta. Questo dovrebbe comportare una serie di effetti sul rapporto di lavoro in essere del dipendente interessato. Il più rilevante riguarda la modalità con la quale lo stesso lavoratore giustifica la propria assenza nei giorni in cui si riunisce la commissione.
Il dipendente in oggetto si dovrebbe limitare a comunicare la propria partecipazione alle riunioni, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'amministrazione di appartenenza, ma non dovrebbe ricorrere a istituti particolari che motivino la mancata timbratura del cartellino, quali ad esempio ferie o permessi particolari. Un'interpretazione alternativa vorrebbe che, come nei tempi che furono, il dipendente svolga l'incarico fuori dall'ordinario orario di lavoro. Parimenti, il viaggio per raggiungere la sede dell'espletamento del concorso dovrebbe essere considerato alla stregua della missione. Su questi aspetti sarebbe stata opportuna una conferma da parte degli interpreti istituzionali. In ogni caso, appare quanto mai necessaria una regolamentazione della fattispecie da parte di ogni singola amministrazione.
Componenti interni
Un secondo tema che qui interessa riguarda il riconoscimento dei compensi ai componenti che sono interni all'amministrazione che bandisce il concorso. Se anche questi ultimi partecipano alla commissione in ragione dell'ufficio ricoperto, per quale motivo non deve essere corrisposto loro quanto prevede la norma per quel ruolo ruolo? In altre parole, si viene a realizzare una disparità di trattamento fra i commissari interni e quelli esterni componenti la commissione quando, per tutti, la partecipazione è ricondotta al medesimo presupposto. In verità, la legge 56/2019 non evidenzia la distinzione, mentre risulta delineata nella deliberazione della Corte dei conti Lombardia. Anche in questo caso sarebbe stato quanto mai necessario un chiarimento sulla platea dei possibili beneficiari dei compensi.
Da ultimo, giova evidenziare che la norma prevede l'emanazione di un decreto che fissi questi compensi da emanare entro il 6 agosto 2019. Il termine è scaduto da oltre sei mesi: si auspica che il provvedimento goda di miglior sorte rispetto a quello previsto dall'articolo 18, comma 2, del Dpr 487/1994, il quale stabiliva la possibilità di un aggiornamento triennale degli emolumenti per gli incarichi di componente delle commissioni di concorso, ma, da allora, la facoltà non è mai stata esercitata.
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