Aran/2 – Il fondo decentrato conferma tutte le indennità
21 Gennaio 2019 - Il Sole 24 Ore - Enti Locali & PA - di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan
Anche se il nuovo contratto nazionale non lo prevede espressamente, l’utilizzo del fondo decentrato può continuare con le vecchie modalità. Così si è espressa l’Aran nel parere 16/2019.
Un Comune ha interrogato l’Agenzia sul finanziamento della maggiorazione oraria ai dipendenti in caso di lavoro ordinario festivo o notturno in assenza di turno. Il caso è regolato dall’articolo 24, comma 5 del contratto del 14 settembre 2000; e il contratto del 1° aprile 1999, all’articolo 17, comma 2, lettera d), indicava il finanziamento a carico del fondo decentrato. Nel contratto firmato l’anno scorso, l’istituto non viene ripreso. Sulla sua applicazione successiva non ci sono dubbi in quanto l’articolo 2, comma 8, del contratto dispone l’ultrattività delle clausole non disapplicate, se compatibili. Il problema si è posto sul finanziamento, perché l’articolo 68 del nuovo contratto, nell’elencare le voci coperte dal fondo decentrato, non dispone nulla sulla maggiorazione oraria. L’Aran afferma però che, anche dopo il contratto «nulla è cambiato in ordine al finanziamento».
Ma se questo è il principio, c’è un’altra serie di indennità che i precedenti contratti ponevano a carico delle risorse per il salario accessorio e che non vengono ripresi dal nuovo contratto. L’articolo 68, nell’elencare le voci di stipendio che rappresentano gli utilizzi del fondo per le risorse decentrate, cita le progressioni economiche, l’indennità di comparto e altre indennità, ma si dimentica di alcune fattispecie. Tra queste gli oneri per il reinquadramento del personale dalla ex prima e seconda qualifica funzionale nella ex terza qualifica funzionale, ora categoria A (articolo 7, comma 3 del contratto del 31 marzo 1999) e il reinquadramento del personale dell’area della vigilanza dalla ex quinta qualifica funzionale alla ex sesta qualifica funzionale, ora categoria C. La copertura di questi oneri era prevista a carico del fondo dal comma 7 dello stesso articolo. E nemmeno si fa menzione dell’incremento dell’indennità per maestre di scuola materna, assistenti di cattedra e docenti delle scuole secondarie dipendenti dagli enti locali, previsto dall’articolo 6 del contratto 2000/2001. Il caso è ancora più anomalo, in quanto il contratto del 21 maggio 2018 richiama lo stesso incremento previsto per le educatrici di asilo nido sempre dall’articolo 6 e dimentica, al contrario, le maestre e i formatori appena elencati.
Visto quanto affermato dall’Aran per la maggiorazione oraria, sembra che tutto quanto trovava copertura nel fondo decentrato in base ai vecchi contratti continui a essere finanziato dal fondo. Affermando il contrario, si arriverebbe alla conclusione che gli istituti non citati andrebbero corrisposti con risorse a carico del bilancio, e alla fine la spesa verrebbe duplicata.
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