Come girano il fondo Perseo Sirio e l’art. 208 CdS nella CU
Gli adempimenti fiscali relativi all'opzione per il fondo Perseo Sirio e la previdenza complementare prevista dall'art. 208 del Codice della Strada seguono regole particolari nella CU.
Il fondo Perseo
Il Fondo Perseo Sirio si è costituito il 21 dicembre 2010 (autorizzato il 22 novembre 2011) ed è divenuto operativo dal 15 settembre 2012, giorno dal quale è possibile iscriversi. Al Fondo possono aderire i lavoratori degli enti dei comparti regioni ed autonomie locali, compresi i segretari comunali e provinciali, e sanità.
Possono iscriversi al Fondo, su base volontaria, tutti i dipendenti dirigenti e non, a tempo pieno o part-time, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e quelli con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a tre mesi.
La contribuzione effettiva e figurativa
La contribuzione effettiva avviene in conseguenza all'adesione, su base volontaria, del lavoratore al Fondo con le seguenti percentuali:
- 1% della retribuzione utile ai fini del Tfr a carico del dipendente;
- 1% della retribuzione utile ai fini del Tfr a carico dell'amministrazione.
La sola contribuzione a carico del dipendente può essere aumentata a sua discrezione:
- all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione a scaglioni di aumento dello 0,50% (quindi: 1,50% - 2,00% - 2,50% - 3,00%, ecc);
- annualmente con richiesta scritta da inviare al fondo Perseo entro il 15 ottobre dell'anno precedente. La nuova aliquota ha decorrenza dal 1° gennaio successivo.
La contribuzione a carico del datore di lavoro è fissa e non può aumentare.
Quale contribuzione figurativa, l'Inps – gestione ex Inpdap – accredita (senza alcun adempimento da parte del datore di lavoro) al Fondo:
- il 2% della retribuzione utile ai fini del Tfr per i dipendenti occupati alla data del 31/12/2000, pari al 28,94% dell'accantonamento complessivo del Tfr (2% / 6,91%);
- l'1,5% della base contributiva ai fini Tfs (80% della retribuzione utile) per i lavoratori già dipendenti alla data del 31/12/2000 (pari all'1,20% della base contributiva). Il beneficio era previsto per i dipendenti optanti entro il 31/12/2015. Con accordo quadro tra Aran e OO.SS. il termine è stato spostato al 31/12/2020 (CCNQ 25/05/2016);
- il 100% del Tfr maturato per i lavoratori assunti dall'01/01/2001.
L'istituto di previdenza trasferisce il Tfs/Tfr maturato al fondo Perseo Sirio nel momento in cui è venuta meno la continuità di iscrizione alla gestione. Se il Tfs/Tfr è gestito direttamente dal datore di lavoro il trasferimento avviene alla data di cessazione. Gli accantonanti non versati al fondo saranno rivalutati con un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di Fondi (D.M. 23/12/2005) fino al consolidamento finanziario del fondo, successivamente si applicherà il rendimento effettivo della gestione scelta dal lavoratore aderente.
Il regime previdenziale
I versamenti alla previdenza complementare hanno effetti contributivi diversi per la quota a carico lavoratore e per quella a carico del datore di lavoro (Circ. Inps n, 98/2007). Mentre per il lavoratore tali versamenti scontano l'ordinario trattamento previdenziale, in quanto trattenuta sulla retribuzione imponibile, per quelli a carico del datore di lavoro è previsto un trattamento previdenziale agevolato con il versamento di un contributo di solidarietà pari al 10% (art. 9-bis, D.L. 103/1991).
Le informazioni che alimentano la posizione relativa alla previdenza complementare transitano per la denuncia mensile (UniEmens) ed in particolare nella ListaPosPA all'interno della quale è stato previsto il quadro E1 dedicato alla previdenza complementare. Queste informazioni sono trasmesse dall'Inps, gestione ex Inpdap, al Fondo.
Il trattamento fiscale
La deducibilità della contribuzione versata
I contributi a carico del lavoratore e quelli a carico del datore di lavoro costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo (art. 10, comma 1, lett. e-bis), del Tuir). Per i lavoratori dipendenti, la deducibilità dal reddito dei contributi alla previdenza complementare è riconosciuta direttamente dal sostituto d'imposta in quanto l'art. 51, comma 2, lett. h), del Tuir prevede che il datore di lavoro debba escludere direttamente dal reddito di lavoro dipendente gli oneri deducibili di cui all'articolo 10 dello stesso TUIR se direttamente trattenuti (ossia se il versamento delle somme è avvenuto per il suo tramite). Il sostituto d'imposta riconosce gli oneri deducibili nel limite del reddito di lavoro dipendente erogato. Rimane facoltà del lavoratore comunicare altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo e chiedere che vengano tenuti in considerazione dal datore di lavoro.
Al contrario, non possono essere annoverati tra gli oneri deducibili le quote associative che i dipendenti devono versare, per il tramite del datore di lavoro, al fondo di previdenza complementare. La quota associativa, pur essendo necessaria per poter godere delle prestazioni previdenziali, non è direttamente finalizzata al finanziamento della posizione previdenziale individuale (risoluzione, Agenzia delle Entrate, n. 96/2005).
Non possono essere considerati oneri deducibili dal reddito, ex art. 10, comma 1, lett. e-bis), del Tuir, la contribuzione accreditata in modo virtuale dall'istituto di previdenza, ovvero l'1,5% della base contributiva ai fini Tfs (80% della retribuzione) per i lavoratori già dipendenti alla data del 31/12/2000 (pari all'1,20% della base contributiva). Per comprenderne la motivazione è necessario analizzare la natura giuridica dell'1,50% della quota Tfs destinata al fondo pensione. L'art. 59, comma 56, della L. 449/97 prevede che "al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti (dipendenti di pubbliche amministrazioni) delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di chiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in TFR. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,50% verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con le gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori". Ne deriva che questa contribuzione aggiuntiva non è a carico né del datore di lavoro di lavoro né del lavoratore in quanto risulta accantonata dall'Inpdap. Tale quota è conferita al fondo pensione solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro insieme agli accantonamenti delle quote di Tfr maturate. Si tratta quindi di un accredito figurativo che, ai fini fiscali, è considerato una componente assimilata al Tfr e quindi esclusa dal calcolo dei limiti di deducibilità previsti dalla normativa vigente. Inoltre, non può essere considerato onere deducibile (Risoluzione Agenzia delle Entrate prot. 954-114144/2005 e Nota operativa Inpdap n. 22/2005).
I limiti alla deducibilità
Per i dipendenti pubblici la deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare è riconosciuta nel limite del 12% del reddito complessivo e comunque nel tetto massimo di € 5.164,57 (pari Lire 10.000.000). Se alla formazione del reddito complessivo concorrono anche redditi di lavoro dipendente la deduzione può essere riconosciuta nel limite del doppio del Tfr destinato al fondo ma sempre nel limite del 12% del reddito complessivo e comunque nel limite massimo di € 5.164,57.
In pratica la deducibilità è pari al minore tra i seguenti tre valori:
- il doppio del Tfr destinato al fondo;
- il 12% del reddito complessivo;
- € 5.164,57.
La norma di riferimento che detta queste regole è l'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del Tuir vigente fino al 31/12/2006 (cfr istruzioni al modello 730). Questa situazione risulta quantomeno singolare in quanto dal 1' gennaio 2007 in poi, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005, le regole sulla deducibilità dei contributi alla previdenza complementare sono state modificate prevedendo, come unico limite, l'importo di € 5.164,57 (si veda il testo vigente dell'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del Tuir). Queste disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione in quanto l'art. 23 dello stesso D.Lgs. 252/2005 prevede che "fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa".
La quota a carico del datore di lavoro concorre alla formazione del reddito
Il trattamento fiscale del Tfr e della previdenza complementare è stato riscritto dal D.Lgs. 47/2000 il quale da una parte considera oneri deducibili i contributi versati alla previdenza complementare e dall'altra cancella dall'art. 48, comma 2, lett. a), la previsione che escludeva dalla formazione del reddito di lavoro dipendente "i contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari" (art. 1, comma 1, c), D.Lgs. 47/2000). Ne consegue che i contributi a carico del datore di lavoro versati ai fondi di previdenza complementare concorrono alla determinazione del reddito da lavoro dipendente secondo le regole generali previste dall'art. 51, comma 1, del Tuir. Regole che considerano imponibili "tutte le somme i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro" (circ. Agenzia delle Entrate n. 29/2001, par. 2.5, e n. 78/2001).
Questo aspetto deve essere tenuto in particolare considerazione anche se non sempre è sufficientemente "pubblicizzato" nei calcoli di convenienza per valutare se aderire o meno al fondo. Sulla base dell'attuale quadro normativo il vantaggio fiscale si concentra esclusivamente sulla quota contributiva a carico del dipendente mentre non spiega alcun beneficio su quella versata dal datore di lavoro. Il vantaggio fiscale della quota a carico del dipendente, entro i limiti di deducibilità, è senza dubbio pari all'aliquota marginale Irpef pagata dal dipendente. Al contrario, quella del datore di lavoro è neutra in quanto prima incrementa il reddito di lavoro dipendente e poi lo abbatte per lo stesso importo.
Riepilogo degli adempimenti del sostituto d'imposta
- Il sostituto d'imposta dovrà procedere nel modo seguente (Circ. Agenzia delle Entrate n. 29/2001):
- sommare al reddito di lavoro dipendente erogato i contributi a carico del datore di lavoro versati alla previdenza complementare;
- dedurre dal reddito lordo i contributi versati alla previdenza complementare (sia per la quota a carico dell'ente che per quella a carico del dipendente) nel limite dell'importo minore tra il doppio del Tfr destinato al fondo e il 12% del reddito complessivo nel limite massimo di € 5.164,57;
- indicare nel punto 1 della CU il reddito da lavoro dipendente corrisposto comprensivo del contributo a carico del datore di lavoro e al netto degli oneri deducibili ed indicare nelle apposite caselle i contributi dedotti e quelli eccedenti il limite.
La compilazione della CU
La CU ha previsto diversi campi ed annotazioni collegati alla previdenza complementare.
Punto 411
Il punto 411 (previdenza complementare) dei dati fiscali deve essere compilato con il codice 4: "per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate. Si precisa che al punto 414 andrà indicato l'importo di TFR destinato al fondo".
Punto 1 e 2
Nei punti 1 e 2 della CU devono essere riportati i redditi di lavoro dipendente erogati. Tali redditi devono essere prima aumentati della quota di contribuzione da versare al fondo per la previdenza complementare a carico del datore di lavoro e poi decurtati "dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito" (quota a carico ente e dipendente nei limiti di deducibilità).
Punti 412 e 413
Nel punto 412 devono essere indicati i contributi a carico del dipendente e a carico del datore di lavoro destinati al fondo di previdenza complementare che rientrano nei limiti di deducibilità (minore tra il doppio del Tfr versato al fondo, il 12% del reddito complessivo e € 5.146,57).
I versamenti che eccedono il limite di deducibilità dovranno essere indicati sia nel punto 1 (in quanto costituiscono reddito di lavoro dipendente), che specificati nel punto 413.
Punto 414
Deve essere indicato l' "importo di TFR destinato al fondo". Si pone quindi il problema di come quantificare questo importo che risulta estremamente importante per la verifica del limite di deducibilità dei contributi versati al fondo di previdenza complementare.
Per i dipendenti assunti dopo dal 01/01/2001 si tratta del 100% del Tfr maturato pari al 6,91% della retribuzione utile ai fini del Tfr.
Più complesso il tema dei dipendenti assunti fino al 31/12/2000 soggetti al regime Tfs e che, per poter aderire alla previdenza complementare, hanno optato per il regime Tfr. Per questi soggetti verrà destinato al fondo pensione il 2% della retribuzione utili fini Tfr.
Da quanto sopra esposto ne deriva che per i dipendenti in Tfr il limite massimo è pari al 12% del reddito complessivo (nel limite di € 5.146,57) in quanto il doppio del Tfr è pari al 13,82% (6,91% x 2). Al contrario, per i dipendenti ex Tfs, optanti per il Tfr, il limite di deducibilità dovrebbe essere il 4% (il doppio del 2% accantonato al fondo). I dati possono essere agevolmente reperiti dall'E0/V1 e dall'E1 della ListaPosPA.
Tuttavia, ci si dovrebbe interrogare sulla natura dell'1,50% della base contributiva Tfs (80% della retribuzione utile) che viene destinata al fondo in modo figurativo per i dipendenti in regime Tfs che hanno optato per la previdenza complementare.
Sulla scorta di quanto chiarito dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate prot. 954-114144/2005, queste risorse non rientrano nel limite di deducibilità in quanto non costituiscono contributi versati né dal lavoratore né dal datore di lavoro. Peraltro, in merito alla natura di questo 1,5%, la stessa risoluzione termina affermando che "a parere della scrivente, considerata la neutralità della quota contributivo dell'1,5% versata al fondo pensione, la stessa non può essere considerata, ai fini fiscali, una componente diversa dal TFR ma rappresenta una quota assimilata al trattamento di fine rapporto ed aggiuntiva ad essa. Pertanto la stessa non concorre al calcolo dei limiti di deducibilità previsti dal D.Lgs. n. 47 del 18 febbraio 2000. Inoltre, per effetto dell'art. 19, comma 4, del T.U.I.R. (…) le somme e i valori destinai alle forma pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 non costituiscono anticipazioni di TFR e, pertanto, non sono imponibili al momento del trasferimento. La contribuzione dell'1,5% costituirà imponibile solo all'atto della sua erogazione in sede di cessazione del rapporto di lavoro e sarà imponibile all'IRPEF secondo le norme previste per il trattamento di fine rapporto insieme agli accantonamenti frugativi della quota di TFR conferito dall'INPDAP e liquidate dal fondo pensione".
Da quanto emerge dalla citata analisi sulla natura del contributo in oggetto non sembrano esserci dubbi sul fatto che in realtà abbia la stessa natura, almeno ai fini fiscali, del Tfr.
Se questo è vero allora anche l'1,50% dell'80% della retribuzione utile ai fini Tfs dovrebbe essere sommata al 2% della retribuzione Tfr per determinare il limite di deducibilità della contribuzione versata al fondo. Su questo aspetto non vi è ancora sufficiente chiarezza e non si può fare altro che suggerire un comportamento prudente.
L'annotazione CC
Nelle note deve essere riportata la seguente descrizione CC: "In presenza di contributi per previdenza complementare certificati in più certificazioni uniche non conguagliate, verificare che non siano superati i limiti di deducibilità previsti dalle norme".
Le indicazioni dell'annotazione non sono particolarmente chiare. Parimenti non sembrano esaustive le istruzioni della CU: "Si precisa che, in caso di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non conguagliate, è necessario verificare che non siano stati superati i limiti previsti dalle norme. A tal fine il sostituto dovrà sempre compilare le annotazioni (cod. CC), per permettere al contribuente di effettuare tale verifica in sede di dichiarazione dei redditi".
Un aiuto potrebbe arrivare dalla circ. 3/2014 della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro la quale ritiene che l'annotazione CC debba essere riportata in tutte le ipotesi in cui sia presente una contribuzione a previdenza complementare. In realtà a questa conclusione si arriva più per deduzione negativa che per chiarezza delle istruzioni ministeriali. La Fondazione ritiene che "a questa conclusione si arriva poiché diversamente ragionando le possibili alternative sono:
1) esistenza di CUD non conguagliati dal sostituto di imposta: questa ipotesi, tuttavia, non può mai realizzarsi poiché se il datore di lavoro non ha operato il conguaglio complessivo, probabilmente non è neanche a conoscenza dell'esistenza di altri modelli CUD del sostituito che non sono stati oggetto di un conguaglio;
2) se invece il datore ha conguagliato più redditi allora il campo dovrebbe essere utilizzato nel caso in cui il sostituto si renda conto di aver errato il conguaglio; quindi saremmo di fronte a CUD conguagliati ma in maniera errata.
Non resta quindi che interpretare la novità nel senso di fornire una segnalazione al sostituito che sia interessato da versamenti a previdenza complementare della necessità di verificare la presenza di ulteriori CUD non conguagliati che potrebbero modificare i presupposti dell'imposizione fiscale".
La conclusione della Fondazione non può che essere condivisa: sarà eventualmente il contribuente che considerando tutte le sue posizioni deciderà se deve conguagliare i contributi versati in sede di dichiarazione annuale.
Punti da 416 a 424: i dipendenti di prima occupazione
Nella CU sono previste alcune caselle ed annotazioni necessarie alla corretta esposizione dei dati relativi ai lavoratori di prima occupazione ai sensi del D.Lgs. 252/2005. Questa parte non interessa le pubbliche amministrazioni in quanto, ai sensi dell'art. 23 dello stesso D.Lgs. 252/2005, la norma non risulta attualmente applicabile. In particolare non è necessario compilato il punto 9 della parte A nel quale deve essere "indicata la data di iscrizione al fondo di previdenza complementare effettuata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, relativamente ai lavoratori di prima occupazione a decorrere dal 1° gennaio 2007".
RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI | |
1 |
Indicare la retribuzione imponibile aumentata dei contributi a carico del datore di lavoro per previdenza complementare ridotta dei contributi (lavoratore+datore di lavoro) deducibili |
411 |
Indicare sempre il codice 4 |
412 |
Indicare i contributi a carico del lavorare e del datore di lavoro deducibili |
413 |
Indicare i contributi a carico del lavorare e del datore di lavoro eccedenti i limiti di deducibilità |
414 |
Importo del Tfr destinato al fondo NON COMPILARE |
CC |
Riportare il testo tutte le volte che c'è previdenza complementare |
415 |
Data iscrizione al fondo NON COMPILARE |
425 |
Codice Fiscale Perseo Sirio (97660520582) |
Esempio: cedolino paga di un dipendenti in categoria C1 in regime Tfs che opta per la previdenza complementare (nella parte fiscale non si considerano le detrazioni e le addizionali).
TRATTAMENTO ECONOMICO | ||||
Descrizione voce paga |
Imponibile |
Importo figurativo |
Importo effettivo |
|
Tabellare |
1.621,18 |
|||
Indennità di comparto |
45,80 |
|||
Indennità di vacanza contrattuale |
12,16 |
|||
Trattenuta Tfr (2%) |
1.633,34 |
-32,67 |
||
Previdenza complementare a c/ente (1%) |
1.633,34 |
16,33 |
||
TOTALE TRATTAMENTO LORDO (A) |
1.646,47 |
|||
RITENUTE PREVIDENZIALI |
||||
Descrizione trattenuta |
Imponibile |
aliquota |
Contributi c/dipendente |
Contributi c/ente |
Cpdel |
1.679,14 |
8,85% |
148,60 |
|
23,80% |
399,64 |
|||
Inadel Tfs |
1.306,67 |
|||
Inadel Tfr |
1.306,67 |
6,10% |
79,71 |
|
Fondo Previdenza Credito |
1.679,14 |
0,35% |
5,88 |
|
Fondo Perseo |
1.633,34 |
1% |
16,33 |
|
1% |
16,33 |
|||
Contributo di solidarietà 10% |
16,33 |
10% |
1,63 |
|
Irap |
1.646,47 |
8,50% |
139,95 |
|
TOTALE TRATTENUTE (B) |
170,81 |
|||
RITENUTE FISCALI |
||||
Descrizione |
Importo |
|||
Imponibile Irpef |
1.475,66 |
|||
Irpef netta (C) |
339,40 |
|||
Netto a pagare (D=A-B-C) |
1.136,26 |
CERTIFICAZIONE UNICA |
|
Punto 1 / Dati fiscali – redditi per i quali è possibile fruire della detrazione 1.646,47 (retribuzione lorda) +16,33 (contributi c/ente) - 154,48 (contributi previdenziali c/dipendente) – 16,33 – 16,33 (contributi alla previdenza complementare deducibili) |
1.475,66 |
Punto 411 |
4 |
Punto 412 / Dati fiscali |
32,66 |
Punto 414 / Dati fiscali - per i dipendenti in TFR (1.633,34 x 6,91%) - per i dipendenti ex TFS optanti (1.633,34 x 2%) |
112,86 32,66 |
Nota CC |
riportare il testo |
Punto 425 / Codice Fiscale Perseo Sirio |
97660520582 |
L'utilizzo delle risorse previste dall'art. 208 del CdS è stata oggetto della nota prot. 206 del 09/07/2013 (DFP 0032655 P-4.17.1.12 del 09/07/2013) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica con la quale ha riepilogato i principi in materia di previdenza complementare del settore pubblico contrattualizzato (che si riportano integralmente):
- l'istituzione delle forme pensionistiche complementari è rimessa esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale;
- parimenti, la contrattazione collettiva nazionale è l'unica fonte deputata ad individuare le materie demandate alla contrattazione integrativa, stabilendone i vincoli ed i limiti;
- la contrattazione di secondo livello nell'ambito dei singoli enti non può, dunque, istituire forme di previdenza complementare collettive di ente in assenza di specifiche previsione di rinvio da parte della contrattazione nazionale, allo stato, non contemplate;
- per inserire, tra le fonti di finanziamento del fondo, ulteriori risorse rispetto a quelle previste in sede di accordo istitutivo, è comunque necessario un contratto collettivo nazionale;
- per l'attivazione delle trattative negoziali nazionali occorre la previa emanazione di un atto di indirizzo da parte del competente Comitato di settore delle amministrazioni appartenenti al comparto di riferimento;
- l'adesione individuale del dipendente al fondo di riferimento può avvenire esclusivamente nei limiti e con le modalità previste nel menzionato Accordo Quadro Nazionale e nel rispettivo Accordo Negoziale istitutivo del fondo di categoria.
Tuttavia, la Funzione pubblica ha previsto un regime transitorio, in attesa che il CCNL consenta di inserire i proventi dell'art 208 tra le fonti che possono finanziare il PEROSEO, che può essere così sintetizzato:
- istituzione presso ciascun ente dell'organismo di gestione formato in maggioranza da rappresentanti dei dipendenti (art. 11, L. 300/1970);
- quantificazione annuale delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 208 del CdS, comprese quelle per assistenziali e previdenziali;
- l'organismo provvede alla "finalizzazione ed alla gestione della quota destinata alle finalità assistenziali e previdenziali" individuando "specifiche finalità di assistenza e previdenza a favore del personale (…) tra cui anche l'individuazione di forme pensionistiche di previdenza integrativa (fondo pensione chiuso, fondo pensione aperto, piano individuale pensionistico)". Il lavoratore potrà scegliere tra una delle forme di gestione individuate;
- la CO.VI.P. ha chiarito che "il fondo Perseo potrebbe certamente essere la sede naturale di confluenza delle risorse che, a vario titolo, sono destinate a previdenza complementare (e quindi anche ex articolo 208 del C.d.S.)";
- il dipendente può versare tali risorse al Perseo Sirio solo subordinatamente all'adesione attiva al fondo, con tutte le conseguenze che ne discendono ai sensi delle norme di legge e contrattuali. Al contrario non è possibile versare solo le risorse dell'art. 208.
La COVIP, con lettera riportata in allegato (http://www.covip.it/?cat=163), in seguito alla nota della FP, ha ribadito a sua volta che "in attesa, pertanto, degli ulteriori elementi di cui sopra si esprime l'avviso che le adesioni a fondi pensione aperti da parte del personale sopra richiamato e che involgano la destinazione al fondo dei contributi ex art. 208 C.d.S., ancorché effettuate sulla base di convenzionamenti con i relativi enti di appartenenza, debbano essere assimilate alle adesioni individuali.".
Tale conclusione risulta molto utile ai fini del trattamento fiscale di tali versamenti.
A) IL VERSAMENTO AL FONDO PENSIONE CHIUSO (PERSEO SIRIO)
Il versamento al fondo Perseo Sirio delle risorse previste dall'art. 208 del CdS si inserisce nel quadro normativo descritto in precedenza e costituisce, nel periodo transitorio e in attesa del CCNL, un versamento aggiuntivo (rispetto all'1%) a carico del datore di lavoro.
B) IL VERSAMENTO A FONDI PENSIONE APERTI O A PIANI INDIVIDUALI
I versamenti delle risorse dell'art. 208 del CdS a fondi pensioni aperti, che secondo le indicazioni COVIP sono assimilabili alle adesioni individuali, seguono le norme fiscali generali previste per la previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005) in quanto non si tratta di versamenti a fondi chiusi (ovvero diverse dalle forme pensionistiche destinate ai dipendenti pubblici) ai quali si applica la previdente normativa fiscale. Sul punto non vi sono orientamenti di prassi e le indicazioni espresse sono elaborate a livello interpretativo.
Ne deriva che l'istituto regolamentato dall'art. 208 del CdS dovrebbe rientrare nell'ambito delle "Forme pensionistiche individuali" (art. 13) che prevedono sia i fondi aperti che i contratti di assicurazione sulla vita.
Il trattamento fiscale è regolamentato dall'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 252/2005: "I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi".
Riprendendo l'analisi svolta per la previdenza del fondo Perseo Sirio in merito ai compensi in natura dei contributi a carico del datore di lavoro, anche le somme versate alla previdenza individuale e finanziate dall'art. 208 del CdS costituiscono per il dipendente un compenso in natura che aumenta il reddito di lavoro dipendente. Tuttavia, nel limite di € 5.164,67 sono deducibili dal reddito (in questo caso non rileva l'importo del TFR e il 12% del reddito). Anche tali versamenti sono soggetti al contributo previdenziale di solidarietà del 10%.
Riepilogo degli adempimenti del sostituto d'imposta
Il sostituto d'imposta dovrà procedere nel modo seguente (Circ. Agenzia delle Entrate n. 29/2001):
- sommare al reddito di lavoro dipendente erogato i contributi a carico del datore di lavoro versati alla previdenza complementare ai sensi dell'art. 208 del CdS;
- dedurre dal reddito lordo i contributi versati alla previdenza complementare nel limite di € 5.164,57;
- indicare nel punto 1 della CU il reddito da lavoro dipendente corrisposto comprensivo del contributo a carico del datore di lavoro e al netto degli oneri deducibili ed indicare nelle apposite caselle i contributi dedotti e quelli eccedenti il limite.
A differenza del fondo Perseo Sirio nel punto 411 della CU dovrà essere indicato il codice 1: "per i soggetti per i quali, in base a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, è prevista la deducibilità dei contributi versati per un importo non superiore a euro 5164,57".
RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI | |
1 |
Indicare la retribuzione imponibile aumentata dei contributi a carico del datore di lavoro per previdenza complementare ridotta dei contributi (lavoratore+datore di lavoro) deducibili |
411 |
Indicare sempre il codice 1 |
412 |
Indicare i contributi a carico del lavorare e del datore di lavoro deducibili (in questo caso solo quelli a carico del datore di lavoro ex art. 208 CdS) |
413 |
Indicare i contributi a carico del lavorare e del datore di lavoro eccedenti i limiti di deducibilità (in questo caso solo quelli a carico del datore di lavoro ex art. 208 CdS) |
414 |
Importo del Tfr destinato al fondo NON COMPILARE |
CC |
Riportare il testo tutte le volte che c'è previdenza complementare |
415 |
Data iscrizione al fondo NON COMPILARE |
425 |
Codice Fiscale del Fondo aperto o dell'assicurazione |
ALLEGATO: NOTA COVIP
(http://www.covip.it/?cat=163)
Luglio 2013
Oggetto: Quesiti in materia di adesione di alcuni dipendenti pubblici a fondi pensione aperti
(lettera inviata a una società istitutrice di un fondo pensione aperto)
Si fa riferimento alla nota del …, il cui oggetto è stato ulteriormente precisato con successive comunicazioni via e-mail del … e … , con la quale codesta Società ha posto alcuni quesiti in merito all'adesione del personale di Polizia municipale e provinciale a fondi pensione aperti, attraverso la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada, come previsto dall'art. 208 dello stesso Codice.
In sintesi, le richieste formulate attengono alla:
- possibilità di applicare al personale di Polizia municipale e provinciale che aderisce ai fondi pensione aperti le riduzioni alle spese di partecipazione al Fondo previste dall'art. 8, comma 2, dello Schema di regolamento dei fondi pensione aperti;
- possibilità di riconoscere a detti aderenti a fondi aperti la facoltà di riscattare la posizione ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005.
Al riguardo, con nostra nota del … si era rappresentato che, trattandosi di questioni che impattano sull'interpretazione e sulla portata dei CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali succedutisi nel tempo e sul loro coordinamento sistematico, era stato chiesto il parere dei soggetti sottoscrittori degli stessi contratti collettivi, estendendo per conoscenza la lettera al Ministero del Lavoro e all'INPS – Gestione ex Inpdap. Si era pertanto fatto riserva di dare riscontro alla richiesta di codesta Società, una volta acquisite le valutazioni dei soggetti interessati.
A tale proposito si fa presente che il Dipartimento della Funzione pubblica con nota del … ha fornito riscontro alla scrivente in materia. Lo stesso ha chiarito che l'istituzione di forme pensionistiche complementari di natura collettiva per i dipendenti pubblici contrattualizzati è rimessa esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale, cui compete anche la definizione delle materie demandate alla contrattazione integrativa; nell'attuale fase transitoria, in attesa di una disciplina contrattuale nazionale che, tra l'altro, meglio specifichi le modalità di devoluzione di dette somme a previdenza complementare, il medesimo Dipartimento ha affermato che è da ritenersi ammissibile che ciascun ente locale determini annualmente il quantum delle risorse destinate alle diverse finalità di cui all'art. 208 C.d.S., ivi comprese quelle assistenziali e previdenziali e che spetti all'Organismo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale Regioni-Autonomie locali, costituito a livello di ogni singolo ente in conformità a quanto dettato dall'art. 11 della legge n. 300 del 1970, provvedere invece alla finalizzazione e alla gestione della quota destinata alle predette finalità.
In particolare, l'Organismo, nell'ambito dell'autonomia contrattualmente riconosciuta e dei vincoli di finalizzazione posti dalla norma, può pertanto individuare specifiche finalità di assistenza e previdenza a favore del personale indicato dalla norma e i relativi criteri e requisiti di accesso ai benefici, tra cui anche l'individuazione di forme pensionistiche di previdenza integrativa (fondo pensione chiuso, fondo pensione aperto, piano individuale pensionistico).
Il citato Dipartimento ha inoltre precisato che alla luce degli esiti delle determinazioni che saranno assunte dalla contrattazione collettiva potrà anche essere meglio definita la qualificazione giuridica delle predette risorse.
In attesa, pertanto, degli ulteriori elementi di cui sopra si esprime l'avviso che le adesioni a fondi pensione aperti da parte del personale sopra richiamato e che involgano la destinazione al fondo dei contributi ex art. 208 C.d.S., ancorché effettuate sulla base di convenzionamenti con i relativi enti di appartenenza, debbano essere assimilate alle adesioni individuali.
Stante quanto sopra precisato, consegue che non potranno trovare applicazione le riduzioni alle spese di partecipazione previste dall'art. 8, comma 2, dello Schema di regolamento dei fondi pensione aperti, né la possibilità di riconoscere a detti aderenti a fondi aperti la facoltà di riscattare la posizione ex art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 252 del 2005, trattandosi in entrambi i casi di situazioni la cui applicazione è limitata alle adesioni su base collettiva.