Incentivi tecnici, Irap nel quadro economico
21 Ottobre 2024 - Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi+ Enti Locali - di Mirco Zamberlan
In breve
L’Irap sugli incentivi tecnici va finanziata all’interno del quadro economico. Questa la laconica risposta fornita a un Comune dal ministero delle Infrastrutture
La risposta rimanda allo schema di disciplina per corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche previste dall’articolo 45 del Codice degli Appalti elaborato dalla conferenza delle Regioni il quale prevede, all’articolo 10, comma 4, che «gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l’Irap che trova copertura nel quadro economico». Il comma 2 conferma che per la «corresponsione degli incentivi economici» è «predisposta una somma non superiore al 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture». Coordinando il richiamo ministeriale allo schema di regolamento si potrebbe concludere che l’Irap dovrà essere finanziata sul quadro complessivo dell’opera ma al di fuori del 2% che copre gli incentivi. Secondo lo schema il 2%, che finanzia gli «incentivi economici», non comprende l’Irap ma gli «oneri previdenziali e assistenziali».
La domanda era più chiara della risposta in quanto l’istante chiedeva un indirizzo unitario ai diversificati comportamenti degli enti, sintetizzabili in tre ipotesi: a) finanziamento dell’Irap fuori dalle risorse degli incentivi (ovvero il 2%) e quindi a carico del bilancio dell’ente in quanto non rientranti, sul budget per i dipendenti; b) imputazione nell’ambito dell’80% del 2% destinato al personale e quindi di fatto a carico di questi ultimi; c) copertura nell’ambito del rimanente 20% destinato ad altre finalità per le quali la norma, però, non annovera l’Irap.
Purtroppo la risposta non richiama una delle tre fattispecie ma afferma solo che si finanzia nel quadro economico. Ma anche gli oneri relativi alle funzioni tecniche rientrano negli stanziamenti per lavori, servizi e forniture. Anche se la risposta del Mit sembra propendere per la prima ipotesi contenuta nella domanda. Il ministero non si esprime su una questione chiave, perché l’esclusione dal 2% darebbe più risorse negli stipendi.
Il quesito è poi interessante in quanto richiama la sentenza della Cassazione, sezione Lavoro, n. 21398 del 2019, la quale, richiamando la sezione Riunite della Corte dei Conti, ha affermato che l’Irap su questi incentivi va scorporata dalle risorse previste per questa finalità. Anche se la controversia fa riferimento al 2004/09, la Corte vede una sostanziale continuità che parte dalla legge 109/1994 per arrivare fino ai giorni nostri.
Se la ricostruzione del quesito è corretta, il parere del Mit sembrerebbe porsi in discontinuità rispetto ai massimi organismi della giurisprudenza del lavoro e contabile.