Le novità nella gestione delle risorse umane degli Enti locali introdotte dalla Legge di bilancio 2019
Febbraio 2019 - AziendItalia - Il PERSONALE
di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan
Esperti in gestione e organizzazione delle risorse umane nella Pubblica Amministrazione
Al solito, la Legge di bilancio (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) rappresenta un viatico per introdurre nel
nostro ordinamento nuove disposizioni che regolamentino il rapporto di lavoro alle dipendenze della
PubblicaAmministrazione. Il ventaglio delle novità èmolto eterogeneo, da piccoli ritocchi sugli obblighi
dei sostituti di imposta ad interventi corposi su graduatorie e concorsi. Si analizzano le principali
modifiche al quadro normativo, fornendo nel contempo le prime indicazioni applicative e, come di
consueto, i molti dubbi interpretativi, che daranno luogo all’altrettanto consueto fiume di pareri.
La Legge di bilancio 2019 e la disciplina
del lavoro pubblico
Art. 1, comma 14: comunicazione per i docenti
pubblici che insegnano privatamente
14. I dipendenti pubblici di cui alcomma13,che svolgono l’attività di insegnamento a titolo privato,fermo restando quanto disposto dall’articolo
53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano all’amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra-professionale
didattica ai fini della verifica di eventuali situazioni di incompatibilità.
Viene introdotto un nuovo obbligo di comunicazione
all’amministrazione di appartenenza. I soggetti interes-
sati, individuati nel precedente comma 13, sono i
“docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine
e grado”. La locuzione “scuole di ogni ordine e grado”
comprende la scuola primaria (ex scuola elementare), la
scuola secondaria di primo grado (ex scuola media
inferiore), la scuola secondaria di secondo grado (ex
scuola media superiore) e l’istruzione superiore (uni-
versità e l’alta formazione artistica, musicale e coreu-
tica),mentre resta esclusa la scuola dell’infanzia, prima
della riforma Moratti denominata scuola materna.
Succede spesso, anche a livello di atti ufficiali, che
per tale formulazione si intendano tutte le scuole.
Resta, pertanto, dubbia l’applicazione della presente
disposizione agli insegnanti di scuola materna, dipen-
denti dagli Enti locali.
Dal punto di vista oggettivo, l’obbligo di comunica-
zione scatta per l’attività di insegnamento a titolo
privato, che, nell’ambito del medesimo comma,
viene anche definita “esercizio di attività extra-profes-
sionale didattica”.Anche inquesto caso, la disposizione
non brilla di chiarezza. Innanzitutto, non risulta evi-
dente se la norma comprenda solo l’attività che svolge
il docente quando è impegnato in lezioni private
ovvero se la stessa ricomprenda anche gli incarichi
conferiti allo stesso dipendente da parte di scuole
private per parte o per un intero anno scolastico. Ma,
pur ammettendo un’ampia portata della norma, che
ricomprenda entrambe le fattispecie sopra descritte,
come si rapporta questa disciplina con il contenuto
dell’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, richiamato espres-
samente nel comma in commento? In particolare, il
predetto art. 53, al comma 6, lett. f-bis), esclude dagli
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obblighi previsti nel medesimo articolo gli incarichi
retribuiti di docenza. Ora, quest’ultima locuzione sem-
bra di portata ampia, tale da ricomprendere anche gli
incarichi di insegnamento a titolo privato ovvero l’at-
tività extra-professionale didattica di cui al comma in
esame. Se così fosse, tali incarichi, sulla base dell’art. 53
del D.Lgs. n. 165/2001 non sono soggetti all’autorizza-
zione,ma per rispetto dell’art. 1, comma 14, della Legge
n. 145/2018 sono soggetti a comunicazione. Sulla scia
del discorso, quest’ultimo finalizza la comunicazione
alla “verifica di eventuali situazioni di incompatibilità”.
Ora, nel caso in cui, a seguito della predetta
comunicazione, l’amministrazione verifichi situa-
zioni di incompatibilità, quali poteri ha nei con-
fronti del dipendente che ha comunicato tale
attività, non essendo la stessa soggetta ad auto-
rizzazione? È evidente come la disposizione lasci
ampi spazi interpretativi, rimessi, senza dubbio,
agli organi competenti.
Art. 1, commi 20 e 21: nessuna ritenuta fiscale
per i soggetti che applicano la flat tax
20. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l’imposta sostitutiva di cui al comma 17 non sono assoggettati a ritenuta
d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le
somme afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva.
21. I contribuenti persone fisiche che applicano l’imposta sostitutiva di cui al comma 17 non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo
III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, imedesimi contribuenti persone
fisiche indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare
dei redditi stessi.
Il commento ai commi 20 e 21 offre lo spunto per fare
il punto sul regime forfettario dei lavoratori autonomi
e degli obblighi in capo al sostituto d’imposta. L’in-
tervento normativo regolamenta la c.d. flat tax pre-
vedendo due diversi regimi: uno fino a 65.000 euro di
ricavi e uno da 65.000 a 100.000.
Il primo intervento (commi da 9 a 22) interviene sul
vecchio forfettino previsto dai commi dal 54 all’89
dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 allargando, dal
2019, la platea ai soggetti che, nell’anno precedente,
hanno conseguito ricavi inferiori ai 65.000 euro. Il
regime agevolato prevede:
- l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15%
(ridotta al 5%per il primo anno e i quattro successivi);
- l’esclusione dall’Iva;
- l’esclusione dagli obblighi contabili e dagli adempi-
menti Iva, ivi compresa la fatturazione elettronica;
- l’esclusione dalle ritenute d’acconto.
Per i sostituti d’imposta l’aspetto più rilevante
riguarda l’esclusione dalla ritenuta che viene ope-
rata a condizione che il contribuente rilasci
un’apposita dichiarazione che attesti l’applica-
zione dell’imposta sostitutiva (prevista dal
comma 67 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014).
Solitamente la dichiarazione è indicata nella fat-
tura richiamando l’art. 1, c. 54-89, della Legge n.
190/2014. Il sostituto d’imposta non effettua la
ritenuta ma è comunque obbligato ad emettere la
CU con l’indicazione del reddito da lavoro auto-
nomo corrisposto. Di fatto, in tema di adempi-
menti, rimane tutto uguale se non l’aumento della
platea di soggetti che possono beneficiare del
nuovo regime.
Dal 2020, i commi dal 17 al 22 della Legge di
bilancio 2019, introducono un nuovo regime for-
fettario per i contribuenti con ricavi compresi tra
i 65.001 euro e i 100.000 euro. Il meccanismo è
del tutto analogo a quello previsto per ricavi fino
a 65.000 euro con l’unica differenza che l’imposta
sostitutiva è pari al 20% e che deve essere emessa
la fatturazione elettronica. Il comma 20 conferma
anche in questo caso l’esclusione della ritenuta
d’acconto a condizione che venga comunicato al
sostituto d’imposta, con l’obbligo, da parte di
quest’ultimo, di emettere la CU.
Art. 1, comma 124: utilizzo convenzionato
di personale degli Enti locali
124.Al fine di soddisfare lamigliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti locali possono
utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del
compartofunzioni localiperperiodipredeterminatieperunapartedel tempodi lavorod’obbligo,medianteconvenzioneeprevioassensodell’entedi
appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la
ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di
cui all’articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.
La norma ripropone pedissequamente l’art. 14,
comma 1, del CCNL 22/01/2004 consentendo a
due enti, con il consenso dell’interessato, l’utilizzo
in convenzione di un dipendente nell’ambito del
proprio debito orario. Il testo della norma, letteral-
mente uguale a quello del CCNL, ripercorre l’istituto
La legge di bilancio 2019
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del c.d. “scavalco condiviso” (cfr. Corte dei conti
Sezione Autonomie, n. 23/2016) che si contrappone
al c.d. “scavalco d’eccedenza” previsto dall’art. 1,
comma 557 della Legge n. 311/2004. Mentre lo
scavalco condiviso si colloca in un unico rapporto
di lavoro all’interno del quale un ente “cede”, per una
parte di ore, il proprio dipendente ad un altro ente, lo
scavalco d’eccedenza prevede due diversi rapporti di
lavoro: quello principale (che può essere anche a
tempo pieno e indeterminato) e quello d’eccedenza,
che si colloca oltre il debito orario originario e che
deve comunque rispettare il limite massimo delle 48
ore complessive previsto dal D.Lgs. n. 66/2003.
La norma richiama, in quanto compatibile, l’appli-
cazione dell’art. 14 del CCNL 22/01/2004; conside-
rando che il testo della disposizione è del tutto uguale
a quello del contratto non si vede in quale parte possa
non essere compatibile.
Art. 1, commi 177 e 178: assunzioni a tempo
determinato nelle Regioni per le procedure
previste dal codice degli appalti
177. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 176, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei
limiti della dotazione organica, le Regioni possono procedere all’assunzione a tempo determinato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante
procedure selettive pubbliche, di un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale, per lo
svolgimento delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo18aprile 2016, n. 50, comprese le attività di
responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici.
178. Le assunzioni con contratti di lavoro flessibile sono effettuate dalle Regioni nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e i relativi contratti sono soggetti all’applicazione delle disposizioni dell’articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
La disposizione vuole rappresentare una spinta alla
realizzazione degli interventi previsti in tema di inve-
stimenti nel relativo piano triennale regionale 2019/
2021. In sostanza vengono autorizzate, nel medesimo
arco temporale, assunzioni a tempo determinato del
profilo professionale a contenuto tecnico, che si
dovrebbero occupare delle procedure previste dal
codice degli appalti, fra le quali, specifica la disposi-
zione, anche l’attività di RUP e di membro delle
commissioni di appalto. Quindi dovrebbe trattarsi
di architetti, ingegneri, geometri o profili analoghi. Il
comma 177 pone un limite massimo di soggetti per i
quali si può procedere all’assunzione, stabilito in 50
unità. Non si comprende se tale limite sia riferito
all’intero triennio di validità della disposizione
ovvero a ciascuno dei tre anni. Ancora, dubbi sussi-
stono circa il calcolo delle unità: sono teste, indipen-
dentemente dalla durata di ogni contratto a termine,
ovvero le unità sono rapportate anche al tempo?
Inoltre, trattandosi di un’assunzione a tempo deter-
minato, quale può essere la durata del contratto? Si
potrebbe pensare al triennio, al pari dell’arco tempo-
rale di vigenza.Mase così fosse, il dipendente assunto
nel 2021 sfora il termine nel quale la norma risulta
applicabile. Per evitare questo problema, si può ipo-
tizzare che il termine massimo apponibile al contratto
a tempo determinato sia il 31 dicembre 2021, indi-
pendentemente dalla data di assunzione.
Del tutto incomprensibili sono i richiami presenti
nella prima parte del comma, in quanto:
- le facoltà assunzionali attengono alle assunzioni a
tempo indeterminato, mentre in questa sede l’og-
getto riguarda le assunzioni a termine;
- la dotazione organica attiene alle esigenze ordinarie
dell’ente, mentre si ricorre alle assunzioni a tempo
determinato solo per comprovate esigenze di carat-
tere esclusivamente temporaneo o eccezionale (art.
36, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001).
Appare, altresì, superflua la specificazione che tali
assunzioni avvengono mediante procedure selettive
pubbliche in quanto tale disposizione risulta già conte-
nuta nel predetto art. 36, per tutte le assunzioni a
termine.
Ancora più ardua risulta l’interpretazione del succes-
sivo comma 178. In sostanza, dispone che i contratti
di lavoro flessibile stipulati dalle Regioni rientrino
nel limite di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/
2010. Se considerato quale disposizione a sé stante, il
comma 178 risulta del tutto privo di significato in
quanto già il succitatocomma28 dell’art. 9 del D.L. n.
78/2010 dispone in tale senso e nessun interprete ha
mai dubitato che anche le Regioni siano destinatarie
di tale norma. Non resta che considerare il comma
178 in combinato disposto con il comma 177. Ma in
questo caso la faccenda si ingarbuglia maggiormente.
In primo luogo, quest’ultimo comma fa riferimento al
lavoro flessibile, mentre ilcommaprecedente parla di
lavoro a tempo determinato. Come è noto, i due
concetti sono ben diversi e il secondo è solo una
fattispecie del primo, insieme alla somministrazione
di lavoro, alle convenzioni, ecc. In secondo luogo, nel
silenzio della norma, tutte le assunzioni a tempo
determinato sono soggette ai vincoli di cui al predetto
art. 9, comma 28. Quindi, risulta inutile una dispo-
sizione dove si affermi che tali assunzioni rientrano
nel vincolo, mentre sarebbe stata necessaria una
La legge di bilancio 2019
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disposizione ad hoc nel caso in cui si volesse sottrarle
alla limitazione in questione.
Art. 1, comma 270: dipendenti dei centri per
l’impiego possono restare nei ruoli provinciali
270. All’articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: “con corrispondente incremento della dotazione
organica”sonoinserite le seguenti:“,oin alternativa, nell’ambito delle deleghedelle funzioni trasferiteconapposite leggi regionali, il personale
resta inquadrato nei ruoli delle Città metropolitane e delle Province in deroga all’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
limitatamente alla spesa di personale finanziata dalla predetta legislazione regionale”.
La riforma delle Province e delle Città metropolitane
continua a perdere pezzi: le competenze in materia di
politiche attive del lavoro esercitate dai centri per
l’impiego non restano, necessariamente, in capo alle
Regioni, ma possono essere delegate alle stesse Pro-
vince e Città metropolitane, con la conseguenza che
il relativo personale resta in capo a questi ultimi Enti
locali. Ma, per capire la faccenda, facciamo un passo
indietro. Come si ricorderà, la riforma delle Province
e delle Città metropolitane, disposta con la Legge 7
aprile 2014, n. 56, più nota come Legge Delrio, aveva
individuato le funzioni fondamentali che, dopo tale
riforma, continuavano a far capo ai predetti enti e, di
conseguenza, erano fissate le attribuzioni che dove-
vano essere trasferite. Fra queste rientravano le atti-
vità che facevano capo ai centri per l’impiego. Con la
Legge di bilancio per l’anno 2015 (Legge 90 del 23
dicembre 2014) si disponeva, all’art. 1,comma420, la
riduzione al 50% della dotazione organica a seguito
della nuova ridistribuzione delle funzioni prevista
dalla suddetta Legge Delrio. Con la Legge di bilancio
2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) si disponeva il
trasferimento del personale assegnato ai centri per
l’impiego alle dipendenze delle Regioni a seguito
della transizione delle relative competenze alle
Regioni stesse, in precedenza disposto. Ora, con la
Legge di bilancio 2019, si dispone che, in alternativa
alla gestione diretta dei centri per l’impiego da parte
delle Regioni, attraverso l’istituto della delega,
approvata con legge regionale, le funzioni possono
restare in capo alle Province o alle Città metropoli-
tane. Di conseguenza, il personale assegnato ai pre-
detti centri resta inquadrato nei ruoli delle suddette
Province o Città metropolitane. I relativi posti d’or-
ganico sono conservati in aggiunta a quelli risultanti
dal taglio del 50% della dotazione organica disposto
con la Legge n. 90/2014.
Art. 1, comma 278: cinque giorni di congedo
obbligatorio per il padre
278. Al comma 354 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: “è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “è prorogata anche per gli anni 2017,
2018 e 2019”;
b) al secondo periodo, le parole: “e a quattro giorni per l’anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “, a quattro giorni per l’anno 2018 e a cinque
giorni per l’anno 2019”;
c) al terzo periodo, le parole: “Per l’anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2018 e 2019”;
d) al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: “Per gli anni 2017 e 2018,”.
Il congedo obbligatorio per il lavoratore padre
viene regolamentato per la prima volta in via
sperimentale per gli anni dal 2013 al 2015 dal-
l’art. 4, comma 24, lett. a) della Legge n. 92/2012
recante “Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
Successivamente l’art. 1, comma 205, della Legge
n. 208/2015 lo ha prorogato per l’anno 2016. Il
comma 354 dell’art. 1 della Legge n. 232/2016,
modificato, da ultimo, dal comma in commento,
proroga ulteriormente fino al 2019. Questa fati-
cosa ricostruzione normativa evidenzia che l’ori-
gine del congedo si rinviene nella Legge n. 92/
2012 che non risultava applicabile alla Pubblica
Amministrazione. A tal fine si ricorda che la nota
prot. DFP 20 marzo 2013, n. 8629 del Diparti-
mento della Funzione Pubblica, in merito al con-
gedo obbligatorio ed al congedo facoltativo del
padre lavoratore, aveva affermato che “(...) la
normativa in questione non è direttamente applicabile
ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
D.Lgs. n. 165 del 2001, atteso che, come disposto
dall’art. 1, commi 7 e 8, della citata Legge n. 92/
2012, tale applicazione è subordinata all’approva-
zione di apposita normativa su iniziativa del Ministro
per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione.
Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi
ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel D.Lgs.
n. 151 del 2001 e nei CCNL di comparto”.
La legge di bilancio 2019
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Art. 1, comma 360: concorsi con procedure
semplificate
360. A decorrere dall’anno 2019, le Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300. Fino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.
È uno dei cavalli di battaglia del Ministro per la
Pubblica Amministrazione: concorsi più spediti per
immettere giovani nei ruoli della PA e abbassare l’età
media dei dipendenti pubblici. Per raggiungere
l’obiettivo, la Legge di bilancio 2019 prevede che,
dalla medesima annualità, il reclutamento di perso-
nale avvenga con procedure semplificate.Alla dichia-
razione di principio contenuta nel comma 360, farà
seguito un decreto attuativo dello stesso Ministro di
natura regolamentare, previsto al precedente comma
300. Come si tradurrà, nella pratica, la predetta sem-
plificazione non è, per ilmomento, noto. Sicuramente
una spinta maggiore al ricorso all’informatizzazione
può andare in questo senso, anche se è, comunque,
necessario salvaguardare quei principi di trasparenza,
imparzialità ed economicità, previsti dall’art. 35 del
D.Lgs. n. 165/2001. In tal senso, risulta difficile imma-
ginare la soppressione di una serie di adempimenti che
mirano a garantire, soprattutto, la libertà di giudizio
rispetto al soggetto che si va ad esaminare. Sicura-
mente potrebbe rappresentare una semplificazione la
riduzione del numero delle prove. Parimenti si
potrebbe pensare ad una abbreviazione dei termini
previsti per le convocazioni: oggi l’informatica con-
sente di raggiungere i candidati in tempo reale. E
questo è consentito in quanto lo stesso comma 300
prevede che il decreto attuativo possa derogare dai
contenuti del D.P.R. n. 487/1994. Una semplifica-
zione è prevista nel comma surrichiamato, anche se fa
riferimento alle procedure di reclutamento previste
per lo Stato. Dispone il comma 300 che i concorsi
autorizzati per le amministrazioni statali in base alla
Legge n. 232/2016 sono effettuati senza il previo
esperimento della mobilità volontaria prevista dal-
l’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001. Una previsione,
questa che, se allargata alla platea dell’intera Pubblica
Amministrazione, rappresenta una abbreviazione dei
tempi del reclutamento, in quanto il relativo avviso
deve essere pubblicato per almeno 30 giorni. Vi è
anche da evidenziare, però, che, nella pratica, questi
30 giorni si fanno decorrere in contemporanea con i
60 giorni a disposizione per la mobilità obbligatoria
previsti dall’art. 34-bis dello stesso decreto legislativo.
In questo caso, l’eliminazione dell’obbligo dellamobi-
lità volontaria non si tradurrebbe in beneficio nel-
l’intera procedura di reclutamento.
Il richiamo al comma 300 ha, però, messo in allerta gli
Enti locali. Detto comma, infatti, prevede, tra l’altro, i
concorsi unici per la Pubblica Amministrazione, per
figure omogenee, organizzati dal Dipartimento della
Funzione Pubblica per il tramite della Commissione
per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione della
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), anticipando
quello che era già previsto nella Legge Madia. Tali
concorsi unici potrebbero riguardare anche i predetti
Enti locali, con le immaginabili e notevoli difficoltà
applicative. L’estensione dei concorsi unici anche agli
Enti locali dovrebbe essere contenuta nel decreto
attuativo del Ministro per la Pubblica Amministra-
zione, di cui sopra. Per evitare ogni rischio, si consiglia,
pertanto, alle Amministrazioni locali di procedere al
più presto nella bandizione dei concorsi pubblici che
sono programmati nel 2019, cosicché risultino già
pubblicati o, almeno, approvati alla data di emanazione
del predetto decreto. Con tutta probabilità, tali con-
corsi potranno essere portati a loro conclusione.
L’emanazione del decreto è prevista, dal surrichiamato
comma 300, entro la fine di febbraio (duemesi dall’en-
trata in vigore della Legge di bilancio). Il termine
appare ordinatorio non essendo assistito da alcuna
sanzione in caso di mancato rispetto e, quindi, non vi
è certezza sulla esistenza del provvedimento il prossimo
marzo. Nel frattempo, lo stesso comma dispone che il
reclutamento avvenga sulla base della normativa
vigente, che si traduce, per i concorsi pubblici, con
l’applicazione del regolamento per l’accesso approvato
in attuazione del succitato D.P.R. n. 487/1994.
Art. 1, commi 361, 363, 364 e 365: assunzione
solo per i vincitori dei concorsi
361.Fermoquantoprevistodall’articolo35,comma5-ter,deldecretolegislativo30marzo2001,n.165, legraduatoriedeiconcorsiper il reclutamento
delpersonalepressoleAmministrazioniPubblichedicuiall’articolo1,comma2,delmedesimodecretolegislativosonoutilizzateesclusivamenteper
la copertura dei postimessi a concorso.”
363.All’articolo4deldecreto-legge31agosto2013, n. 101, convertito, conmodificazioni,dalla legge30ottobre2013,n.125, la letterab)del comma
3 e i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.
364.All’articolo35deldecretolegislativo30marzo2001,n.165, laletterae-bis)del comma3èabrogata, fermorestandoquantoprevistodall’articolo
La legge di bilancio 2019
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400, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Forse è la disposizione più innovativa contenuta nella
Legge di bilancio per l’anno 2019 inmateria di gestione
delle risorse umane nella Pubblica Amministrazione.
Viene stabilito che, dalla graduatoria formulata a
seguito di espletamento del concorso pubblico, si
possa attingere solo per la copertura dei posti messi a
concorso. In altre parole, ciò che rileva della suddetta
graduatoria sono i vincitori, mentre i soggetti che, in
passato, erano considerati idonei e che potevano aspi-
rare alla copertura dei posti che si rendevano vacanti
successivamente, nell’arco di vigenza della graduatoria,
oggi non hanno alcuna rilevanza. La graduatoria,
comunque, mantiene la validità triennale prevista
dal comma 5-bis dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.
Nell’arco di tale vigenza sicuramente sarà necessario
assumere i vincitori. Se tale affermazione risulta scon-
tata per gli Enti locali, la stessa diventa meno banale
quando i soggetti interessati sono le amministrazioni
dello Stato, dove spesso anche i vincitori aspettano
anni prima di essere assunti. Forse (ma il dubitativo
risulta d’obbligo), nel triennio, potrebbe essere possi-
bile sostituire anche gli eventuali vincitori del con-
corso, che, nel frattempo, abbiano rinunciato alla
nomina ovvero abbiano interrotto il rapporto di lavoro
con l’amministrazione, vuoi per mancato superamento
del periodo di prova, vuoi per dimissioni o per altre
cause. Il comma 361 dispone, infatti, che le graduatorie
sono utilizzate “per la copertura dei posti messi a con-
corso” e, nelle ipotesi sopra descritte, si potrebbe rite-
nere ancora rientrante la fattispecie in tale ambito. In
questo caso, ritornerebbero in evidenza gli idonei.
Ovviamente anche tale interpretazione necessita di
conferma da parte degli organi istituzionali.
Una conseguenza diretta della disposizione contenuta
nel comma 361 consiste nella necessità di bandire un
nuovo concorso tutte le volte che risulta scoperto un
posto, non potendo più attingere, in tale ipotesi, dalla
graduatoria degli idonei. Se da un lato si evita di
ricorrere a graduatorie molto datate, come è successo
negli ultimi anni, quando l’idoneità conseguita anche
un decennio prima poteva oggi essere molto sfumata,
dall’altra è necessario un piano del fabbisogno di per-
sonale molto puntuale, che consenta, quindi, di poter
programmare con anticipo ed in modo preciso quali
siano i posti che si intendono ricoprire con procedure
concorsuali, così da permettere di accorpare in un
unico procedimento il reclutamento di più soggetti.
La norma ha, come riferimento, il reclutamento del
personale presso la Pubblica Amministrazione, non
effettuando alcuna distinzione fra assunzioni a tempo
indeterminato e a tempo determinato. Ne consegue
che, anche per le selezioni per l’individuazione di
soggetti da assumere con contratto a termine dovrebbe
valere la regola che vengono nominati solo i vincitori.
E, quindi, per qualsiasi assunzione a tempo determinato
si dovrebbe procedere con singole selezioni.
Il successivo comma 365 prevede che la disposizione
contenuta nel comma 361 si applica alle graduatorie
dei concorsi banditi dopo il 1° gennaio 2019. Quindi,
sicuramente, per tali concorsi si possono nominare solo
i vincitori, mentre pochissime speranze sono riservate
agli idonei, come sopra descritto. Per i concorsi banditi
fino al 31 dicembre 2018, si continuano ad applicare le
vecchie regole e, pertanto, per il periodo di loro vigenza
(come indicato nei successivi commi da 362 a 364) si
potranno assumere gli idonei, anche se la graduatoria
sarà approvata nel corso del 2019.
Quale diretta conseguenza del comma 361, con i
successivi commi 363 e 364, in sostanza, vengono
abrogate quelle norme che imponevano alle Pubbli-
che Amministrazioni l’obbligo di assumere gli idonei
prima di procedere a bandire nuovi concorsi.
Art. 1, comma 362: proroga delle graduatorie
362. Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, fatti salvi i
periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di
seguito indicati:
a) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019 ed esse possono essere
utilizzate esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna
amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
2) superamento, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
b) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;
c) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;
d) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;
e) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;
f) la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021;
La legge di bilancio 2019
Azienditalia 2/2019 177
g) la validità delle graduatorie che saranno approvate a partire dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, ai sensi dell’articolo 35,comma5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.
Finalmente viene abbandonato l’istituto della proroga
perenne della validità delle graduatorie, che costrin-
geva le amministrazioni locali a dover rincorrere sog-
getti che avevano partecipato a concorsi dieci/quindici
anni prima e che ormai erano dediti a tutt’altra attività.
E così, progressivamente nel tempo, vanno in scadenza
le graduatorie, dalle più vecchie alle più recenti.Con il
31 dicembre 2018, sono scadute le graduatorie appro-
vate successivamente al 30 settembre 2003 e fino al 31
dicembre 2009, ancora valide per effetto, da ultimo,
dell’art. 1, comma 1148, della Legge n. 205/2017. Le
graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicem-
bre 2013 sono valide sino al 30 settembre 2019 e
possono essere utilizzate solo a due condizioni:
1) i soggetti inseriti nella graduatoria devono fre-
quentare corsi di formazione e aggiornamento orga-
nizzati dall’amministrazione, nel rispetto dei principi
di trasparenza, pubblicità ed economicità e nell’am-
bito delle risorse disponibili;
2) superamento da parte dei soggetti inseriti nella
graduatoria di un esame-colloquio, volto a verificare
se il soggetto risulta ancora idoneo al profilo profes-
sionale per il quale aveva partecipato al concorso.
Sembra di capire che il legislatore abbia disegnato un
percorso per l’idoneo aspirante all’impiego, al fine di
verificare se lo stesso abbia ancora le conoscenze
necessarie per svolgere la mansione per la quale
potrebbe essere assunto. Innanzitutto, l’amministra-
zione deve organizzare, per tale soggetto, corsi di
formazione e di aggiornamento. L’amministrazione è
obbligata ad organizzare tali corsi e l’idoneo è obbli-
gato a frequentarli. Molti sono i dubbi in proposito:
- quanti sono i corsi che l’amministrazione deve orga-
nizzare? Parrebbe più di uno in quanto la norma usa il
plurale quando prevede i corsi, ma il numero sembra
discrezionale dell’Ente stesso;
- quale è la durata di questi corsi? Può essere suffi-
ciente la giornata o, al massimo, anche la mezza
giornata di corso oppure devono essere percorsi di
formazione e aggiornamento più strutturati?
- cosa vuol dire che i corsi di formazione e aggiorna-
mento sono organizzati nel rispetto dei principi di
trasparenza e pubblicità?
- l’amministrazione deve organizzare i corsi di forma-
zione e aggiornamento solo per il primo degli idonei
non ancora nominato ovvero può farvi partecipare
anche più di un idoneo, seguendo l’ordine della gra-
duatoria, al fine di avere più soggetti a disposizione? E
nel qual caso, fino a che numero di idonei può arrivare
per ogni corso di formazione e aggiornamento?
- quale è la conseguenza della mancata frequenza di
questi corsi da parte dell’idoneo? Viene escluso dalla
graduatoria oppure resta in graduatoria e alla prossima
assunzione viene reinvitato a seguire i nuovi corsi
organizzati?
Ammettendo di trovare una qualche soluzione ai
dubbi suesposti, l’idoneo, frequentato il corso di for-
mazione e aggiornamento, deve superare un’apposita
prova che la norma definisce “esame-colloquio”, volto
a verificare se attualmente il soggetto si deve ritenere
ancora idoneo. Ma cosa di intende per esame-collo-
quio? Viene da pensare ad una sorta di prova orale del
concorso. In questo caso, l’amministrazione dovrà
preventivamente fissare le materie di esame. Con
tutta probabilità, nel rispetto dei principi di traspa-
renza e pubblicità, sarebbe opportuno che il contenuto
dell’esame-colloquio sia fissato ancor prima dei corsi
di formazione e aggiornamento, per far sì che i due
momenti siano allineati. Si arriva, quindi, all’esame-
colloquio, che, se avrà esito positivo, sfocerà nell’as-
sunzione. Ma se l’esito fosse negativo, l’idoneo con-
serva tale posizione per un’eventuale prossima
assunzione? Come si vede, il percorso che porta a
reclutare gli idonei delle graduatorie approvate dal
2010 al 2013 è tutt’altro che semplice. Si fa rilevare
che l’utilizzo di tale graduatorie rappresenta, per l’am-
ministrazione, una possibilità e non un obbligo. Di
conseguenza, l’Ente locale, motivando la scelta, può
anche optare per un nuovo concorso.
Le graduatorie approvate dal 2014 al 2018 sono ancora
valide e perdono tale caratteristica nel tempo: si parte
da quelle approvate nel 2014, che scadono con il 30
settembre 2019 (ma per gli idonei non sono previsti
percorsi particolari per la nomina) per arrivare a quelle
approvate nel 2018, che scadranno a fine 2021. Per
quelle approvate nel 2019, come detto, viene ripristi-
nata la validità prevista dall’art. 35, comma 5, del
D.Lgs. n. 165/2001, vale a dire il triennio decorrente
dalla data di approvazione della graduatoria stessa.
Art. 1, comma 366: esclusione per i concorsi
del personale scolastico
366. I commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica.
La legge di bilancio 2019
178 Azienditalia 2/2019
La norma esclude dall’applicazione delle disposizioni
in materia di semplificazione delle procedure concor-
suali, di obbligo di assunzione dei soli vincitori e di
proroga delle graduatorie nel caso di assunzione del
personale scolastico e del personale delle istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Dalla formulazione non risulta chiaro se la norma
interessa anche le educatrici di asilo nido e le maestre
di scuola materna dipendenti dagli Enti locali. E, in
ogni caso, non si comprende la portata della disposi-
zione. Per quale motivo le procedure di reclutamento
del personale scolastico non possano avvenire
secondo le nuove modalità semplificate previste dal
futuro decreto del Ministro per la Pubblica Ammini-
strazione? Le graduatorie di concorso per il predetto
personale non sono prorogate, nemmeno quelle
approvate dopo il 1° gennaio 2010? L’unica norma
per la quale, effettivamente, risulta comprensibile la
nonapplicazione al personale in questione riguarda la
possibilità di nominare solo i vincitori dei concorsi.
Sono, infatti, note le difficoltà di reclutare i profili
professionali sopra citati e, quindi, più sono i soggetti
coinvolti e maggiori sono le possibilità di individuare
soggetti che siano disposti a prestare servizio presso gli
Enti locali nel settore scolastico. Situazione che
diventa più significativa se si pensa alle supplenze.
Risulta, infatti, insostenibile dover procedere all’ef-
fettuazione di procedure selettive ogni qualvolta si
renda necessaria l’assunzione di un supplente.
Art. 1, commi 436, 437 e 438: oneri per i rinnovi
contrattuali
436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48,
comma1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono
determinati in 1.100 milioni di euro per l’anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l’anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
437. Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 21,
comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
438. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi
contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3,
comma2, del decreto legislativo30marzo2001, n. 165,sonoposti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48,comma2, delmedesimo
decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i
comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni
dello Stato di cui alcomma 436.Atale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze,
comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.
Come in passato, tutti gli oneri che conseguono alla
stipulazione del nuovo CCNL per i dipendenti di
Regioni ed Enti locali saranno a carico dei bilanci di
queste amministrazioni, mettendo a repentaglio i
relativi equilibri. Tale previsione è già contenuta
nell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Si
ricorda che, per l’anno 2018, l’incremento medio a
regime è stato pari a 85 euro mensili con una previ-
sione per lo Stato di 2.850 milioni (art. 1,comma679,
Legge n. 205/2017). La previsione per il 2019 è pari a
1.100 milioni. Procedendo con ragionamenti propor-
zionali l’incremento potrebbe essere pari a circa 36
euro mensili, anche se il dato è molto difficile da
stimare. Si deve ricordare che tali importi dovranno
riassorbire sia l’IVC da corrispondere a partire da
aprile 2019 sia la proroga dell’elemento perequativo.
Considerato che l’elemento perequativo di un dipen-
dente inquadrato nella categoria C, posizione ini-
ziale, è pari a 23 euro e che l’IVC da marzo a giugno è
pari a circa 7 euro e che da luglio aumenta a circa 11
euro, di fatto, gli incrementi veri e propri di stipendio
tabellare sono nell’ordine di pochi euro.
Art. 1, comma 440: corresponsione
dell’indennità di vacanza contrattuale
e dell’elemento perequativo
440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di
diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle
procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all’erogazione:
a) dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti
disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari,
dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;
b) al personale di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell’elemento perequativo una tantum ove previsto
dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio2016-2018, nelle misure,conle modalitàei criteri ivi definitiecondecorrenza dal
1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne
disciplinano il riassorbimento.
Nelle more della sottoscrizione del nuovo CCNL per
il triennio 2019-2021, il comma 440 della Legge di
bilancio dispone l’erogazione dell’indennità di
vacanza contrattuale prevista dall’art. 47-bis,
La legge di bilancio 2019
Azienditalia 2/2019 179
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, finanziata con le
risorse previste per i rinnovi contrattuali (commi da
436 a 438). In realtà l’IVC doveva essere comunque
erogata in quanto prevista sia dal citato D.Lgs. n. 165/
2001, come disposizione a regime, che dall’art. 2,
comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018.
Riprendendo l’istituto economico previsto dalle citate
disposizioni, il comma 440 specifica che l’aumento dal
1° aprile 2019 sarà pari allo 0,42% dello stipendio
tabellare, mentre dal 1° aumento allo 0,70%. Si
riporta una tabella con il calcolo dell’IVC sulla base
dei tassi definiti dal comma in commento.
Incremento percentuale 0,42% 0,70%
Posizione Stipendio tabellare
annuale
stipendio tabellare
mensile
IVC
da 04/2019
IVC
da 07/2019
Segretari A e B 39.979,29 3.331,61 13,99 23,32
Segretari C 31.983,43 2.665,29 11,19 18,66
Dirigenti 39.979,29 3.331,61 13,99 23,32
D7 31.138,84 2.594,90 10,90 18,16
D6 29.638,84 2.469,90 10,37 17,29
D5 27.723,70 2.310,31 9,70 16,17
D4 26.538,88 2.211,57 9,29 15,48
D3 25.451,86 2.120,99 8,91 14,85
D2 23.220,05 1.935,00 8,13 13,55
D1 22.135,47 1.844,62 7,75 12,91
C6 23.543,20 1.961,93 8,24 13,73
C5 22.903,20 1.908,60 8,02 13,36
C4 22.086,11 1.840,51 7,73 12,88
C3 21.409,82 1.784,15 7,49 12,49
C2 20.829,26 1.735,77 7,29 12,15
C1 20.344,07 1.695,34 7,12 11,87
B8 21.248,24 1.770,69 7,44 12,39
B7 20.778,24 1.731,52 7,27 12,12
B6 20.019,10 1.668,26 7,01 11,68
B5 19.669,91 1.639,16 6,88 11,47
B4 19.343,33 1.611,94 6,77 11,28
B3 19.063,80 1.588,65 6,67 11,12
B2 18.333,93 1.527,83 6,42 10,69
B1 18.034,07 1.502,84 6,31 10,52
A6 18.661,97 1.555,16 6,53 10,89
A5 18.341,97 1.528,50 6,42 10,70
A4 17.970,54 1.497,55 6,29 10,48
A3 17.656,56 1.471,38 6,18 10,30
A2 17.290,31 1.440,86 6,05 10,09
A1 17.060,97 1.421,75 5,97 9,95
La legge di bilancio 2019
180 Azienditalia 2/2019
Si ricorda che, per i segretari ed i dirigenti, non è
ancora stato sottoscritto il CCNL per il triennio
2016-2018. Pertanto, da aprile, la nuova IVC per
il triennio 2019-2021 dovrà sommarsi a quella
del triennio precedente. Si consiglia di utilizzare
due voci distinte al fine di consentire una mag-
gior leggibilità del cedolino.
L’importo calcolato è al lordo dei contributi previ-
denziali e fiscali a carico del lavoratore, con la con-
seguenza che l’importo netto mensile, da luglio, è pari
a circa 7/8 euro mensili per un dipendente di cate-
goria C, posizione iniziale.
Secondo quanto previsto dalla circolare 12/2011
della RGS l’IVC non è utile ai fini del calcolo della
tariffa orario per il calcolo dello straordinario atteso si
tratta di una indennità distinta e autonoma rispetto
allo stipendio tabellare. Per estensione dovrebbe
esclusa per qualsiasi istituto legato al tabellare (es.
turno, maggiorazioni, ecc.).
Lo stesso comma 440 proroga l’erogazione dell’ele-
mento perequativo fino alla sottoscrizione del prossimo
CCNL. In assenza di tale previsione, l’istituto econo-
mico introdotto dal CCNL 21 maggio 2018 sarebbe
cessatoal 31 dicembre 2018, ai sensidell’art. 66, comma
1, dello stesso contratto collettivo. L’elemento pere-
quativo è stato introdotto in tutti i contratti collettivi
pubblici rinnovatinel 2018 per garantire ai dipendenti i
famosi 85 euro, frutto dell’accordo Governo-Sindacati
del 30 novembre 2016. L’importo risulta più alto per le
categorie più basse e diminuisce per le posizioni più
elevate in quanto si doveva scongiurare il rischio che
l’aumento contrattuale fosse vanificato dalla perdita del
bonus fiscale di 80 euro.
La norma prevede, inoltre, che, con il prossimo con-
tratto collettivo, l’elemento perequativo dovrà essere
riassorbito; si spera che venga conglobato nello stipen-
dio tabellare atteso che la struttura della retribuzione
attuale risulta già estremamente complessa. L’ARAN,
con il parere CFL1, ha chiarito che l’elemento pere-
quativo “non è “stipendio” e, pertanto, non rientra in
nessuna delle nozioni di retribuzione di cui all’art. 10,
comma 2, lett. a), b) e c), del CCNL del 9.5.2006;
l’ulteriore conseguenza è che esso non può essere con-
siderato nella base di calcolo né del compenso per
lavoro straordinario né dell’indennità di turno o di
qualunque altro compenso che assuma, comunque,
una delle suddette nozioni di retribuzione come
base”. Lo stesso parere ha affermato che non fa parte
neppure del salario accessorio e, quindi, non è neppure
soggetto alla decurtazione dei primi 10 giorni di malat-
tia. Anche la proroga dell’elemento perequativo è
finanziata a valere sulle risorse previste per il rinnovo
contrattuale dai commi 436-438.
Art. 1, comma 445: aumento delle sanzioni in
materia di lavoro
445. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto delfenomenodel lavorosommersoeirregolareela tutela della saluteedella sicurezza nei luoghi di
lavoro, fermo quanto previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo:
(...)
d) gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:
1) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
all’articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
2) del 10 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
sanzionate in via amministrativa o penale;
3) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale,
individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
e) le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrativeopenali per i
medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui alla presente lettera, nonché alla lettera d), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 6, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sono destinate all’incremento del Fondo risorse
decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire
mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; (...)
Il comma 445 prevede azioni volte a contrastare il
lavoro irregolare e a migliorare la tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso l’incre-
mento dell’organico dell’Ispettorato del lavoro e l’in-
cremento delle sanzioni.
Si riporta uno schema che riepiloga l’incremento
delle sanzioni (Circ. Ispettorato del Lavoro n. 2/
2019):
La legge di bilancio 2019
Azienditalia 2/2019 181
Comportamento Riferimento Aumento (*)
maxisanzione per il lavoro nero art. 3 D.L. n. 12/2002 20%
condotte interpositorie (esercizio non autorizzato dell’attività di
somministrazione e ricorso, da parte dell’utilizzatore, alla sommini-
strazione da parte di soggetti non autorizzati nonché appalti e
distacchi non genuini
art. 18 D.L. n. 276/2003 20%
obblighi di comunicazione connessi al distacco transnazionale art. 12 D.Lgs. n. 136/2016 20%
violazione degli obblighi in materia di durata massima dell’orario di
lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero
art. 18-bis, commi 3 e 4, del
D.Lgs. 66/2003
20%
violazioni delle disposizioni previste dal Testo unico sulla sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 10%
altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale da indivi-
duare con D.M.
D.M. da emanare 20%
(*) L’aumento della sanzione è raddoppiata se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni amministrative o
penali per i medesimi illeciti.
La citata circ. 2/2019 ha chiarito che, in forza
del noto principio del tempus regit actum, le
nuove maggiorazioni trovano applicazione in
relazione a condotte che si realizzano a partire
dal 2019, dovendosi in proposito tener presente
che, come più volte evidenziato dalla giurispru-
denza, la collocazione temporale di condotte a
carattere permanente va individuata nel
momento in cui cessa la condotta stessa (ad es.
il mantenimento di un lavoratore “in nero” a
cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai
nuovi importi sanzionatori).
Art. 1, commi da 446 a 449: stabilizzazioni
446. Nel triennio 2019-2021, le Amministrazioni Pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti
nell’abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante
contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali,
possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della
dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità come previsti dall’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,
n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo;
b) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle areeocategorieper i
quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione
all’esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui alla
presente lettera sono considerate, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso
dall’esterno;
c) espletamento di procedure concorsuali riservate, per titoliedesami, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle areeocategorie
per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, che abbiano la professionalità richiesta, in relazione
all’esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego;
d) finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell’adeguato accesso
dall’esterno;
e) per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui
all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolate in
misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto dell’utilizzo dello stesso in applicazione dell’articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa
di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo interno di cui all’articolo
40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale
valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;
f) pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziate da leggi regionali e dell’eventuale contributo statale concesso perma-
nentemente, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio
del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
g) calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali edegli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1,commi
557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell’eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle Regioni;
h) proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al
31 ottobre 2019, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all’articolo 1,
comma1156, lettera g-bis), della legge 27dicembre 2006, n. 296.Le proroghe sonoeffettuate in deroga alle disposizioni di cui all’articolo23 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all’articolo 259 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
447. Le procedure di cui alle lettere b) ec) delcomma446sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle
Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, che si avvale dell’Associazione Formez PA. Ai fini della
predisposizione dei bandi relativi alle procedure di cui al precedente periodo, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, mediante il portale “mobilita.gov.it” di cui al decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione 14
La legge di bilancio 2019
182 Azienditalia 2/2019
settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015, procede alla ricognizione dei posti che le Pubbliche
Amministrazioni di cui al comma 446 rendono disponibili, nel triennio 2019-2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Per l’attuazione del
presente comma è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l’anno 2019.
448.Legraduatorie approvate all’esito delle procedure di cui alle lettere b)ec) delcomma446sonoimpiegate,secondol’ordine di merito, per le
assunzioni a tempo indeterminato da parte delle Amministrazioni Pubbliche che già utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime
e, in subordine, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in
una provincia limitrofa ed utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2,comma1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,
e all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell’abrogato articolo 7 del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.
449. È fatto obbligo agli enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei lavoratori socialmente utili nell’apposito sistema di
monitoraggio gestito dall’ANPAL Servizi Spa. In tal caso, le Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 446 provvedono a comunicare all’ente
utilizzatore l’avvenuta assunzione del lavoratore e la relativa decorrenza.
Ripartono, nel triennio 2019-2021, le procedure per
la stabilizzazione con contratti a tempo indetermi-
nato, anche part-time, degli LSU e degli LPU. Come
in passato, non si tratta di un diritto del lavoratorema
di una possibilità dell’ente datore di lavoro nell’am-
bito della dotazione organica e del piano di fabbiso-
gno del personale.
La stabilizzazione degli LSU è riservata ai seguenti
casi:
- art. 2, comma 1, D.L. n. 81/2000 per i soggetti
impegnati in progetti di lavori socialmente utili,
che abbiano effettivamente maturato dodici mesi
di permanenza in tali attività nel periodo dal 1°
gennaio 1998 al 31 dicembre 1999;
- art. 3, comma1, D.L. n. 280/1997 per gli LSUattivati
nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e
della cura dell’ambiente e del territorio, dello sviluppo
rurale e dell’acquacoltura, del recupero e della riqua-
lificazione degli spazi urbani e dei beni culturali;
- art. 7, D.L. n. 468/1997 che regolamenta gli LSU
percettori di trattamento previdenziale residenti nel
comune o nell’area della sezione circoscrizionale per
l’impiego. La norma è stata abrogata con decorrenza
dal 24 settembre 2015 dal D.Lgs. n. 150/2015.
Rientrano nella stabilizzazione tutti gli LSU/LPU
utilizzati con contratti a tempo determinato, co.co.
co. o altre tipologie contrattuali.
L’accesso alla stabilizzazione richiede numerose con-
dizioni. La più complessa riguarda il requisito del-
l’anzianità per la quale si fa riferimento a due norme:
a) art. 4, comma 6, D.L. n. 101/2013. La norma
consente la stabilizzazione dei soggetti che, alla
data di pubblicazione della Legge n. 215/2013 (pub-
blicata in G.U. il 30 ottobre 2013), hanno maturato,
negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio
con contratto di lavoro subordinato a tempo deter-
minato alle dipendenze dell’amministrazione che
emana il bando.
La norma contiene inoltre numerosi altri richiami a
precedenti norme di stabilizzazione:
a1) art. 1, comma 519, della Legge n. 296/2006 per i
soggetti in servizio a tempo determinato da almeno tre
anni, anche non continuativi, o che conseguano tale
requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente
alla data del 29 settembre 2006 o che siano stati in
servizio per almeno tre anni, anche non continuativi,
nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore
della stessa legge (1° gennaio 2007).Tale disposizione è
riservata alle amministrazioni dello Stato;
a2) art. 1, comma 558, della Legge n. 296/2006 per i
soggetti in servizio a tempo determinato da almeno
tre anni, anche non continuativi, o che conseguano
tale requisito in virtù di contratti stipulati anterior-
mente alla data del 29 settembre 2006 o che siano
stati in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di
entrata in vigore della stessa legge (1° gennaio 2007).
La norma è riservata agli Enti locali soggetti al patto
di stabilità ai sensi del precedente comma 557. Asua
volta il comma 558 richiama il comma 1156, lett. f),
della stessa legge che prevedeva la stabilizzazione di
soggetti collocati in attività socialmente utili, nel
limite massimo complessivo di 2.450 unità;
a3) art. 3, comma 90, della Legge n. 244/2007 il quale
proroga la stabilizzazione prevista dall’art. 1, commi
519 e 558, della Legge n. 296/2006 sopra richiamata
ai contratti stipulati anteriormente alla data del 28
settembre 2007.
Sono previste selezioni riservate, per i profili di
accesso per i quali è richiesta la scuola dell’ob-
bligo, e concorsi riservati, per i rimanenti profili,
che verranno organizzati dal Dipartimento della
Funzione Pubblica. Per le sole selezioni riservate,
le stabilizzazioni sono considerate quota di accesso
dall’esterno.
Le stabilizzazioni sono effettuate nell’ambito delle
capacità assunzionali, che possono essere incremen-
tate con una corrispondente riduzione del budget per
il lavoro flessibile, previsto art. 9, comma 28, del D.L.
n. 78/2010, nel limite massimo della media del trien-
nio 2015-2017. Deve essere certificata la capacità di
spesa a regime. Possono essere utilizzate le risorse
permanenti messe a disposizione da leggi regionali
e dai contributi statali o da altre leggi speciali.
La legge di bilancio 2019
Azienditalia 2/2019 183
In ogni caso, le stabilizzazioni si collocano nei limiti
della spesa di personale prevista dall’art. 1, commi
557, 557-quater, 562, della Legge n. 296/2006. Il
limite di spesa non considera il cofinanziamento
dello Stato o delle Regioni.
Nelle more della stabilizzazione sono prorogati al 31
ottobre 2019 le convenzioni e i contratti a tempo
determinato a valere sulle risorse di cui all’art. 1,
comma 1156, lett. g), della Legge n. 296/2006. Il
Ministero del Lavoro (circ. 1/2019) ha chiarito che le
convenzioni per garantire la prosecuzione delle atti-
vità e il pagamento degli assegni ASU/ANF sono
prorogate al 31 ottobre 2019. Per i contratti a termine
rientrano nella proroga esclusivamente quelli previ-
sti per gli LSU ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2000,
ex art. 7 D.Lgs. n. 468/1997 e per gli LPU ex art. 3,
comma 1, D.Lgs. n. 280/1997, stipulati nel 2018, ai
sensi dell’art. 1, comma 224, della Legge n. 205/2017
presso gli enti pubblici della Regione Calabria, nella
misura stabilita con decreto del 17 dicembre 2014,
nei limiti dello stanziamento previsto.
La stessa circolare precisa che restano esclusi dalla
stabilizzazione gli LSU ex art. 2, comma 1, del D.L. n.
81/2000, incentivati con risorse statali, adottati dalle
Regioni ai sensi dell’art. 78, commi 1 e 2, della Legge
n. 388/2000, dall’art. 1, comma 1156, lett. g-bis),
della Legge n. 296/2006 nonché dal Decreto del
Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e
della Formazione 7 agosto 2018, destinate a comple-
tarsi nel 2019 e/o nelle prossime annualità.
Al contrario, sempre la circolare precisa che
rientrano gli LSU ex art. 2, comma 1 del
D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 - ancorché incen-
tivate con le risorse statali del Fondo Sociale per
Occupazione e Formazione – effettuate sulla base
di programmi, bandi, avvisi pubblici ecc., emessi
a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31
dicembre 2021, i quali, a loro volta, ovviamente,
dovranno uniformarsi alle suddette disposizioni
di legge.
Le procedure selettive sono effettuate dalla Fun-
zione Pubblica e le amministrazioni attingeranno
i lavoratori già utilizzati inseriti nelle graduato-
rie. Dalle stesse potranno attingere anche altre
Pubbliche Amministrazioni ubicate nella stessa
provincia o in Province limitrofe utilizzatrice
di LSU.
Art. 1, comma 450: sblocco delle assunzioni
nelle camere di commercio
450. Dopo il comma 9 dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è inserito il seguente:
“9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio
non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all’assunzione di nuovo
personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente al fine di assicurare l’invarianza degli effetti sui saldi di
finanza pubblica”.
Si sbloccano le assunzioni nelle Camere di Com-
mercio o, quantomeno, per alcune di esse. Come si
ricorderà, con il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219
si disponeva la riforma del sistema camerale, con
l’accorpamento di alcune sedi. Tale riforma preve-
deva, tra l’altro, anche la razionalizzazione sia degli
spazi che dei dipendenti assegnati. L’eventuale
personale in soprannumero doveva essere ricollo-
cato utilizzando parte delle facoltà assunzionali
delle altre Pubbliche Amministrazioni. Per tutta
la durata di questo processo, l’art. 3 del suddetto
decreto legislativo aveva imposto il divieto di
assunzione di personale, a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale. In tale pano-
rama normativo si pone la disposizione della Legge
di stabilità 2019. Stabilisce che, per le camere di
commercio che non siano interessate a processi di
accorpamento ovvero che abbiano già terminato
tali processi, dal 1° gennaio 2019 sia possibile
procedere ad assunzione di personale nel limite
della spesa corrispondente alle cessazioni avvenute
nell’anno precedente. In pratica, viene garantito
un turn over al 100% rispetto alle cessazioni del-
l’anno precedente. Disposizione analoga a quella in
vigore, sempre nel 2019, per le amministrazioni
comunali. Pertanto, non dovrebbero essere pre-
senti particolari problemi applicativi.
Art. 1, comma 485: congedo di maternità
nei cinque mesi dopo la nascita del figlio
485. All’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1.1. In alternativa a quanto disposto dalcomma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento
del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.
La legge di bilancio 2019
184 Azienditalia 2/2019
La gestione del congedo di maternità (ex astensione
obbligatoria) si arricchisce di un nuovo tassello. La
lavoratrice madre può scegliere tre possibilità:
a) iniziare il congedo due mesi prima della data
presunta presunta del parto e proseguire fino ai tre
mesi successivi la data effettiva. Ove la data effettiva
del parto sia antecedente a quella presunta i giorni
non goduti verranno recuperati dopo il parto. Si
tratta della regola generale prevista dall’art. 16,
comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001;
b) la possibilità di posticipare l’astensione dal lavoro
fino ad un mese prima della data presunta del parto
applicando la c.d. flessibilità del congedo di mater-
nità (art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001). In
questo caso i mesi post partum aumentano a quattro;
c) la nuova possibilità di astenersi dal lavoro “esclu-
sivamente dopo l’evento del parto” (art. 16, comma
1-bis, del D.Lgs. n. 151/2001) per cinque mesi.
Negli ultimi due casi è necessaria una specifica atte-
stazione del medico specialista del SSN o convenzio-
nato e del medico competente, volta a garantire che
tali opzioni non siano pregiudizievoli alla salute della
gestante e del nascituro.
Dal quadro normativo complessivo sembra emer-
gere una chiara volontà del legislatore di conce-
dere una totale flessibilità alla lavoratrice madre di
poter scegliere da quando iniziare il congedo prima
del parto consentendo, previa certificazione
medica, di posticipare tale momento fino alla
data del parto. Paradossalmente la lavoratrice
potrebbe lavorare addirittura il giorno stesso del
parto. Non è facile comprendere perché il legisla-
tore abbia previsto questa nuova opzione nel
comma 1-bis dell’art. 16 invece di “allargare” le
maglie dell’art. 20, appositamente dedicato alla
flessibilità del congedo di maternità. Questa tec-
nica normativa potrebbe prestare il fianco ad inter-
pretazioni restrittive anche se, in prima lettura,
sembra chiara la volontà del legislatore. Se l’obiet-
tivo è quello di aumentare la flessibilità, nulla
vieta alla lavoratrice di optare inizialmente per
lo spostamento del congedo ad un mese prima
del parto (art. 20) e poi chiedere un ulteriore
spostamento ai sensi del comma 1-bis dell’art. 16.
Così come potrebbe optare fin da subito per la
flessibilità massima del nuovo comma 1-bis e, in
caso di mutamento delle condizioni di salute, anti-
cipare l’astensione. Non è prevista la possibilità di
mutare la scelta fatta senza che intervenga un
mutamento delle condizioni di salute, anche se
tale casistica sembra francamente marginale.
Art. 1, comma 486: priorità per il lavoro agile
dopo il congedo di maternità e per i figli disabili
All’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni
caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi
alla conclusione del periodo di congedo di maternità previsto dall’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di
disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Dal 2017 è stato introdotto, anche per la Pubblica
Amministrazione, il lavoro agile volto a incre-
mentare la competitività e agevolare la concilia-
zione dei tempi di vita e di lavoro. Si tratta di una
particolare modalità di esecuzione della presta-
zione lavorativa, che può essere eseguita in
parte all’interno dei locali aziendali e in parte
all’esterno, senza una postazione fissa (art. 18
Legge n. 81/2017). Le modalità sono oggetto di
un accordo scritto. Tra i compiti dell’organismo
paritetico per l’innovazione previsto dall’art. 6 del
CCNL 21 maggio 2018 per gli enti superiori ai
300 dipendenti, vi anche quello di formulare
proposte sul lavoro agile e la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro. Anche la dichiarazione
congiunta n. 2 auspica la diffusione del lavoro
agile negli Enti locali dando applicazione alle
Linee Guida fornite dalla Funzione Pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-agile-
linee-guida). Il comma 486 introduce un nuovo
tassello al quadro normativo, prevedendo una
priorità nei confronti delle lavoratrici madri nei
tre anni successivi la conclusione del congedo di
maternità nonché a favore dei lavoratori con figli
in condizioni di disabilità ai sensi dell’art 3,
comma 3, della Legge n. 104/1992.
Art. 1, commi da 827 a 830: nessun divieto
di assunzione per gli enti in difficoltà finanziaria
in certe condizioni
827. Le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 475, lettera e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano per le amministrazioni
comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.
828.Lelimitazioni amministrative previste dall’articolo 31,comma26, della legge12novembre2011, n. 183,edall’articolo 1,comma723, della
La legge di bilancio 2019
Azienditalia 2/2019 185
legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative, rispettivamente, al mancato rispetto del patto di stabilità interno e al mancato conseguimento del
saldo non negativo di cui all’articolo 1,comma710, della legge n. 208 del 2015, non trovano applicazione nei confronti degli Enti locali per i quali
la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di
riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
829. Per gli Enti locali che hanno adottato la procedura semplificata di cui all’articolo 258 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le sanzioni previste dall’articolo 1, comma 475, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo ivi indicato è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui
mediante utilizzo di quota dell’avanzo accantonato.
830.Lelimitazioni amministrative di cui all’articolo 1,comma723, della legge28dicembre 2015, n. 208, relative almancato conseguimentoper
l’anno2016del saldononnegativo di cui alcomma710delmedesimoarticolo 1,nontrovano applicazione nei confronti degli Enti locali per i quali
la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di
riequilibrio pluriennale, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 244 e degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
I commi in questione prevedono la non applicazione
della sanzione del divieto di assunzione a qualsiasi
titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, con-
seguente al mancato rispetto del saldo non negativo,
in termine di competenza, tra le entrate finali e le
spese finali e, nel tempo, prevista per il mancato
rispetto del patto di stabilità, in alcune specifiche
situazioni:
- negli enti nei quali si sono svolte le elezioni ammi-
nistrative per il rinnovo del sindaco e del consiglio
comunale nel giugno 2018;
- negli enti nei quali il mancato rispetto del patto di
stabilità ovvero del saldo non negativo sia stato
accertato dalla Corte dei conti e che si trovino, al
momento dell’accertamento, nella condizione di
dissesto finanziario ovvero in piano di riequilibrio
finanziario pluriennale;
- negli enti nei quali sia stata adottata la procedura
semplificata di cui all’art. 258 del D.Lgs. n. 267/2000,
quando il mancato rispetto del saldo non negativo sia
dovuto ai pagamenti dei debiti residui mediante
utilizzo dell’avanzo di amministrazione;
- negli enti che, nel 2016, non abbiano conseguito
l’obiettivo del saldo non negativo quando la viola-
zione sia accertata dalla Corte dei conti e si trovino,
alla data di accertamento, in dissesto finanziario o in
piano di riequilibrio pluriennale.
Art. 1, comma 904: termine per l’applicazione
della sanzione del divieto di assunzione
All’articolo 9,comma1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le
parole: “e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio” sono sostituite dalle seguenti: “, nonché di mancato invio, entro trenta
giorni dal termine previsto per l’approvazione
La norma è criptica e va decodificata. In sostanza,
il divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale, previsto in
caso di mancato invio alla banca dati delle
Amministrazioni Pubbliche delle informazioni
relative all’approvazione del bilancio di previ-
sione, del rendiconto e del bilancio consolidato
non scatta più dal trentesimo giorno successivo
l’approvazione, ma dal trentesimo giorno succes-
sivo il termine previsto per l’approvazione. In
altre parole, rileva il termine di approvazione
previsto dalla normativa e non la data di effettiva
approvazione.
Art. 1,comma1091:nuoviincentivi perimposta
municipale unica e TARI
1091. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni
che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta
municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura
massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali
preposti alla gestione delle entrate eal trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui
all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli
oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiun-
gimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei
tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo
individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.
Riedizione, rivista e corretta, dei vecchi incen-
tivi ICI. Ora i tributi che possono dare origine a
compensi a favore del personale sono l’imposta
municipale propria e la TARI. Per la loro
La legge di bilancio 2019
186 Azienditalia 2/2019
attribuzione è prevista una pre-condizione: il
rispetto dei termini di approvazione del bilancio
di previsione e del rendiconto stabiliti dal D.Lgs.
n. 267/2000. Potranno essere riconosciuti anche
se, soprattutto con riferimento alla scadenza per
l’approvazione del bilancio di previsione, tale
termine viene prorogato? A rigor di logica, la
risposta dovrebbe essere positiva, ma il legisla-
tore potrebbe aver fissato questi paletti quale
elemento di virtuosità, che si perde se viene
posticipato, con la conseguenza che il premio
in questione non viene riconosciuto.
Come a suo tempo era stabilito per l’ICI, anche nella
nuova edizione degli incentivi viene previsto l’ema-
nazione di un regolamento da parte delle singole
Amministrazioni, che disciplini le modalità applica-
tive della norma, in quanto questa rappresenta una
possibilità per l’ente e non un obbligo. Ma, soprat-
tutto, il regolamento deve individuare la percentuale
da destinare al salario accessorio dei dipendenti, nel
limite del 5 per cento stabilito dal comma 1091. La
base di calcolo è rappresentata dal maggior gettito di
imposta municipale propria e di TARI accertato e
riscosso, relativo agli accertamenti risultanti dal
conto consuntivo approvato dell’esercizio fiscale pre-
cedente a quello di riferimento. Logicamente, se, per
qualsiasi motivo, il rendiconto non viene approvato,
nessun compenso può essere riconosciuto. La norma
specifica che l’applicazione è limitata esclusivamente
all’anno di riferimento. Non dovrebbe essere possi-
bile, quindi, riportare in anni successivi questa tipo-
logia di compensi, come non è possibile riconoscere
incentivi se il servizio di accertamento è affidato in
concessione. I dubbi sorgono, anche, in relazione a
cosa si deve intendere come maggior gettito. Due
possono essere le interpretazioni: gli accertamenti
effettuati dal comune per i due tributi sono sempre
da considerare quale maggior gettito in quanto si va a
recuperare delle somme, altrimenti non pagate. Ma
in tal caso non si comprende la necessità di specifi-
care che deve trattarsi di un “maggior” gettito.Un’al-
tra ipotesi interpretativa, più letterale, potrebbe
richiedere il confronto fra due annualità. La
differenza positiva fra gli accertamenti dei due anni
costituisce il “maggior” gettito e su tale importo si può
calcolare la somma da destinare eventualmente a
compensi per il personale.
Sugli accertamenti risultanti dal rendiconto del-
l’anno precedente, nel limite massimo del 5% delle
somme accertate e riscosse, l’amministrazione può
allocare risorse:
- per il potenziamento delle risorse strumentali degli
uffici appartenenti al settore entrate;
- per il trattamento accessorio dei dipendenti, anche
con qualifica dirigenziale.
È evidente che sarà il regolamento approvato dal
Comune ad individuare quale sia la suddivisione
della somma a disposizione fra le due possibili desti-
nazioni. In relazione alle somme attribuite al salario
accessorio dei dipendenti, il comma 1091 prevede
che, in sede di contrattazione decentrata, vengono
riconosciute al personale impiegato al raggiungi-
mento di obiettivi del settore entrate. Come si può
notare, la disposizione non limita gli incentivi al
personale del settore tributi, ma si rivolge a tutti i
dipendenti che vengono coinvolti negli obiettivi del
settore entrate. Sicuramente vi fanno parte i dipen-
denti del settore tributi, ma possono interessare
anche dipendenti di altri settori, che lavorino, per
esempio, ad un piano di recupero dell’evasione di
qualsiasi entrata dell’Ente locale.
La norma dispone che tali somme siano comprensive
sia degli oneri riflessi che dell’IRAP a carico dell’am-
ministrazione e si pongono in deroga al limite previ-
sto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.
Molto opportuna quest’ultima specificazione in
quanto evita il solito fiume di pareri interpretativi,
spesso contrastanti, che mettono in seria difficoltà gli
operatori degli Enti locali. Viene, comunque, previ-
sto un limite, pari al 15 per cento del trattamento
tabellare annuo lordo individuale, quantità che non
dovrebbe prestare il fianco a dubbi interpretativi.
Art. 1, comma 1121: revisione delle aliquote
INAIL e nuove termini per denuncia
e versamento 2019
1121. Ai fini della revisione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, dei premi e contributi INAIL per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e
dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto
degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato articolo 1,comma128, della legge n. 147 del 2013, si
tiene conto delle seguenti minori entrate, pari a euro 410 milioni per l’anno 2019, a euro 525 milioni per l’anno 2020 e a euro 600 milioni per
l’anno 2021.
1125. Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe di cui alcomma1121a decorrere dal 1° gennaio 2019, il termine del 31dicembre previsto
dall’articolo 28, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è differito, per il 2019, al
31 marzo dello stesso anno. Per il medesimo anno sono altresì differiti al 16 maggio 2019 i termini di cui all’articolo 28, quarto comma, primo
periodo, e sesto comma, e di cui all’articolo 44, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In
caso di pagamento del premio in quattro rate ai sensi del citato articolo 44 del testo unico, comeintegrato dall’articolo 55,comma5, della legge
17 maggio 1999, n. 144, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno.
La legge di bilancio 2019
Azienditalia 2/2019 187
La Legge di bilancio, al comma 1121, prevede la
revisione delle tariffe dei premi Inail con effetto
dal 1° gennaio 2019, in applicazione dell’art. 3
del D.Lgs. n. 38/2000 e dell’art. 1, comma 128,
della Legge n. 147/2013. Le nuove tariffe
saranno approvate con appositi decreti ministe-
riali. Di fatto, si tratterà di una riduzione del
premio Inail di competenza 2019. Inoltre, viene
stabilita la soppressione del premio supplemen-
tare per la copertura contro la silicosi (artt. 153 e
154 del D.P.R. n. 1124/1965) e la riduzione dal
130 al 110 per mille del tasso massimo applica-
bile per le lavorazioni più pericolose.
La ridefinizione dei tassi comporta, per il solo 2019, lo
spostamento delle ordinarie scadenze previste per
l’autoliquidazione Inail:
- l’invio delle basi di calcolo viene prorogata dal 31/
12/2018 al 31/03/2019;
- la domanda della riduzione delle retribuzioni presunte,
prevista per il 16/02/2019, viene posticipata al 16/05/
2019;
- dal 16/02 passano al 16/05/2019 il calcolo e il versa-
mento del premio unico. In caso di versamento in 4
rate, entro il 16/05 dovranno essere versate la prima e la
seconda rata;
- l’invio della denuncia delle retribuzioni, ordinaria-
mente entro il 28/02/2019, deve essere effettuata
entro il 16/05/2019.
Non sono modificati i termini per i premi speciali
anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole (oltre
ad altri casi improbabili negli Enti locali), per i quali
continua ad applicarsi la riduzione del 15,24%prevista
dall’art. 1, comma 128, della Legge n. 147/2013.
L’Inail ha fornito i chiarimenti indicati con la circ. 1/
2019.
Art. 1, comma 1131: differimento termine
per divieto co.co.co.
1131. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte le seguenti proroghe di termini:
...
f) all’articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: “1° gennaio 2019” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio
2019”;
...
Nell’ambito delle proroghe disposte dalla Legge di
bilancio 2019, la lettera f) del comma 1131 sposta dal
1° gennaio 2019 al 1° luglio 2019 l’entrata in vigore
del divieto disposto dall’art. 22, comma 8, del D.Lgs.
n. 75/2017. Questo, a sua volta, fa riferimento all’art.
7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001. Come si
ricorderà, quest’ultima disposizione stabilisce che:
“È fatto divieto alle Amministrazioni Pubbliche di stipu-
lare contratti di collaborazione che si concretano in pre-
stazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e
le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal com-
mittente anche con riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente
comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I
dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del
presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi del-
l’articolo 21 e ad essi non può essere erogata la
retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione
di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, non si applica alle Pubbliche
Amministrazioni”.
In sostanza, quindi, il divieto per le Pubbliche Ammi-
nistrazioni di attivare quelle collaborazioni coordi-
nate e continuative che, per le loro caratteristiche,
possono essere considerate, nella sostanza, lavoro
subordinato mascherato, si applica solo a partire dal
1° luglio 2019. Anche in presenza della proroga,
risulta difficile difendere un’Amministrazione
davanti al Giudice del lavoro quando la collabora-
zione presenti le caratteristiche indicate nella norma
sopra riportata. Pertanto, al fine di evitare richieste di
riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato,
con gli oneri che ne conseguono, si consiglia viva-
mente sin da subito di evitare tale tipo di co.co.co.
La legge di bilancio 2019
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