Rebus ventennale sciolto dal contratto: paga doppia nel festivo in settimana
12 Dicembre 2022 - Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi+ Enti Locali - di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan
In breve
Prevista una maggiorazione del 100% dello stipendio per il lavoratore in turno
L’annosa questione del turno festivo infrasettimanale, che ha impegnato i tribunali per due decenni, risulta definitivamente risolta. Il contratto collettivo delle Funzioni locali siglato il 16 novembre scorso infatti ha finalmente regolamentato la materia prevedendo la maggiorazione del 100% per il turno festivo infrasettimanale; in pratica, paga doppia. In questo modo viene superata la rivendicazione dei turnisti che lamentavano di lavorare più giorni rispetto ai colleghi non turnisti. A questo fine il contratto prevede che invece della maggiorazione del 100% si possa optare per il riposo compensativo, ma solo se previsto nel decentrato e con oneri a carico del fondo.
In questo quadro normativo, che sembra sufficientemente chiaro, qualche problema interpretativo rimane ancora aperto. Analizziamo le festività di dicembre. La prima in ordine di tempo è stata la festa dell’Immacolata (8 dicembre) cadente in giovedì. Il caso appare semplice: il turnista ha diritto alla maggiorazione del 100% che grava sul fondo. In modo del tutto analogo per lunedì 26 dicembre (Santo Stefano).
Il problema diventa più complicato per il giorno di Natale che cade in domenica. Il contratto prevede che il turno festivo debba essere remunerato con la maggiorazione del 30% se diurno e del 50% se notturno. A questo punto si apre un tema interpretativo nuovo: nella festività cadente in domenica si applica l’ordinaria maggiorazione festiva oppure, per estensione, la maggiorazione per la festività infrasettimanale? In altre parole, chi lavorerà il giorno di Natale del 2022 avrà una maggiorazione del 30% o del 100%?
Dal punto di vista letterale la festività con paga doppia è quella «infrasettimanale», che cioè non coincide con la domenica. Quindi si dovrebbe concludere che il vigile per Natale beneficerà del 30% mentre il collega in servizio il giorno dopo (Santo Stefano) si vedrà raddoppiata la retribuzione. La sintesi proposta sembra quasi paradossale anche se qualche considerazione di natura sistematica si potrebbe proporre. Nell’ambito del contenzioso, uno degli argomenti più forti era legato al fatto che il lavoro prestato in giorno festivo infrasettimanale determinava per il turnista un giorno di lavoro in più rispetto al collega non turnista. Se la logica della paga doppia nel giorno di festività infrasettimanale è legata a questa argomentazione, allora la conclusione appena illustrata sembra più chiara. Infatti, chi è in turno la domenica di Natale non lavora un giorno in più rispetto ai non turnisti, in quanto anche questi ultimi “perdono” una festività senza un corrispettivo economico.
Un ultimo problema riguarda il turno notturno-festivo per il quale la maggiorazione del 50% si applica dalle 22 del giorno precedente alle 6 di quello successivo. Quindi, per chi lavora la notte tra Natale e Santo Stefano si pone il problema di capire se dalla mezzanotte alle 6 di Santo Stefano si applichi la maggiorazione del 100% (turno infrasettimanale) o del 50% (turno festivo-notturno). Se la logica interpretativa fosse quella appena illustrata si potrebbe anche concludere per la maggiorazione piena. Ma solo l’Aran potrà sciogliere questi nodi.
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