Trasparenza a rischio per i mancati incroci tra i diversi uffici
05 Settembre 2022 - Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi+ Enti Locali - di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan
In breve
Arriva l’obbligo di comunicare anche i permessi retribuiti
In piena estate il Governo ha licenziato il Dlgs 104/2022 con le nuove disposizioni sulla trasparenza delle condizioni di lavoro. Per gli assunti dal 13 agosto il datore di lavoro, anche pubblico, dovrà fornire al lavoratore un elenco di informazioni in formato cartaceo o elettronico con l’obbligo di conservare la prova della trasmissione o della ricevuta per almeno cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro. Per i dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto l’adempimento è subordinato alla richiesta del lavoratore.
Gli elementi oggetto della trasparenza possono essere consegnati in tre mosse:
• prima dell’inizio della prestazione per gli elementi da indicare nel contratto individuale;
• entro i sette giorni successivi per gli altri;
• entro un mese per somministrazione, formazione, ferie e congedi, termini di preavviso, contratto nazionale applicato e istituti previdenziali, se non sono già indicati nel contratto individuale.
Operativamente, si può scegliere se suddividere l’adempimento in tre parti oppure inserire tutto nel contratto individuale, anche con un allegato.
Rispetto al passato l’elenco delle informazioni è decisamente più complesso con un conseguente appesantimento amministrativo anche perché, con la modifica all’articolo 1 del Dlgs 152/1999, non viene più richiamata la possibilità del rinvio al contratto nazionale.
Fortunatamente, la circolare 4/2022 dell’Inl, l’ente competente per le sanzioni, propone un’interpretazione estensiva facendo rientrare dalla finestra quello che la norma aveva fatto uscire dalla porta, consentendo comunque il rinvio alla contrattazione e ai documenti aziendali.
I nuovi grandi capitoli che entrano a far parte di questo adempimento riguardano la formazione, i congedi retribuiti, la programmazione dell’orario di lavoro, compreso il cambio turno, lo straordinario e gli istituti previdenziali ai quali versare i contributi.
In particolare, il tema della formazione risulta particolarmente ampio e difficile da circoscrivere; sicuramente abbraccia la formazione e l’addestramento previsto dal decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza, i piani previsti dalla contrattazione decentrata ed elaborati dall’ente, la formazione specifica per i Cfl, quanto previsto nel piano triennale per la prevenzione della corruzione e nel Gdpr. Questo significa che l’ufficio personale dovrà continuamente coordinarsi con i vari responsabili dei diversi settori, con il rischio concreto di perdere qualche passaggio.
Discorso simile riguarda la programmazione dell’orario di lavoro dove il rischio inadempimento è più legato alle modifiche che non alla situazione di partenza. Per non parlare dell’elenco sterminato di permessi retribuiti da indicare nell’informativa quantomeno come richiamo al contratto nazionale e alle norme di legge. La complessità è amplificata dal fatto che qualsiasi modifica degli elementi oggetto di informazione va comunicata formalmente e conservata.
Il mancato, ritardato, incompleto o inesatto adempimento comporta la sanzione da 250 a 1.500 euro, oltre alla responsabilità della dirigenza e alla valutazione ai fini della performance.
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