Aran: niente straordinario elettorale alle comunali per le elevate qualificazioni
22 Aprile 2024 - Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi+ Enti Locali - di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan
In breve
Riconoscimento possibile solo se la spesa è rimborsata da altre amministrazioni
Si avvicinano le elezioni amministrative nei Comuni e, come prevedibile, ritorna il tema dello straordinario elettorale alle elevate qualificazioni. E altrettanto puntualmente arriva l’ennesimo parere Aran (nello specifico il Cfl 256), il quale ribadisce lo stesso orientamento interpretativo già espresso più di 10 anni fa: ai titolari di elevata qualificazione può essere pagato solo lo straordinario elettorale che viene rimborsato da altre amministrazioni (tipicamente il ministero dell’Interno) senza alcuna possibilità di riconoscerlo per le elezioni comunali. Unica eccezione riguarda il lavoro nel giorno di riposo settimanale. Nella banca dati dell’Aran, queste indicazioni risalgono quantomeno al 2013, con i pareri RAL1559 e RAL1560.
Perché ritorna questo problema? La risposta si trova nell’evoluzione del contratto nazionale. Prima della sottoscrizione del contratto del 21 maggio 2018, le regole erano contenute nell’articolo 39, comma 2, del contratto del 14 settembre 2000, in forza del quale si poteva liquidare lo straordinario elettorale alle posizioni organizzative a condizione che gli enti provvedessero ad acquisire le risorse per il loro finanziamento.
L’Aran interpreta la locuzione «acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative» in senso restrittivo, ovvero da altre amministrazioni. Alcuni Tribunali (Vicenza, sent. 223/2018, Pordenone, sent. 40/2018 e Ravenna, sent. 209/2018) arrivano a conclusioni diametralmente opposte, ritenendo che l’acquisizione delle risorse non necessariamente deve provenire dall’esterno ma il finanziamento può trovare spazio anche nel bilancio dell’ente. Come avviene per le elezioni amministrative comunali. Si apriva quindi un significativo «rischio contenzioso» molto elevato.
Quasi in risposta alle richiamate sentenze, l’articolo 18, comma 2, lettera c), del contratto 21 maggio 2018 specificava che alle posizioni organizzative (oggi EQ) spettavano «i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000» ma «solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse». A questo punto la vexata quaestio sembrava risolta in quanto il contratto collettivo specificava espressamente che le risorse dovevano essere acquisite dall’esterno e non potevano essere finanziate dal comune. Seguiva il parere Aran CFL139, che confermava quanto più volte affermato in precedenza.
Il problema si ripresenta con la sottoscrizione del contratto 16 novembre 2022, il quale riscrive le regole in materia di Elevate Qualificazioni. Il nuovo articolo 20, comma 2, lettera c), conferma che spettano «i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000» ma omette la seconda parte del precedente testo contrattuale, ovvero che l’acquisizione delle risorse deve avvenire dai «competenti soggetti istituzionali», tornando alla situazione ante 2018. L’ultimo parere Aran CFL256, di pochi giorni fa, cerca di mettere un argine confermando le precedenti indicazioni.
Anche se lo scontento degli operatori inizia a farsi sentire.
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