Il tetto all’accessorio rallenta le nuove voci
24 Giugno 2024 - Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi+ Enti Locali - di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan
In breve
Nel testo incrementi collegati a funzioni extra, disponibilità capoluoghi e sedi disagiate
Per i segretari il contratto nazionale
ridisegna le regole della retribuzione
di posizione e di risultato. Il nuovo ordinamento
si applicherà dal 1° giorno
del sesto mese successivo alla sottoscrizione
del contratto; da febbraio
2025 se si firma a luglio.
La retribuzione di posizione è sempre
rapportata alla fascia di appartenenza
e alla tipologia di enti/fascia
demografica, ma sono previsti un importo
minimo e massimo. Ogni ente
dovrà prevedere una graduazione parametrata
alla complessità e responsabilità,
alle funzioni aggiuntive (tra
cui quella di responsabile anticorruzione)
e alle situazioni di disagio.
Quest’ultimo elemento è legato al
contesto ambientale, geografico e organizzativo
e può tener conto dell’ubicazione,
delle carenze di organico
e delle difficoltà socio-economiche. Il
nuovo modello sostituisce la precedente
maggiorazione che poteva arrivare
al 50%. Il rapporto tra il valore minimo
e massimo è molto simile al 50%
salvo che per la fascia B2 dove supera
il 60% e per la C che scende al 32%.
Il limite massimo può essere aumentato
del 15% nei Comuni capoluogo,
nelle Province e nelle Città metropolitane.
Stessa possibilità è prevista
per i segretari che, accollandosi l’onere
di seguire anche l’Unione, passano
a una fascia demografica più elevata.
Dall’entrata in vigore del nuovo
ordinamento si disapplicano le precedenti
regole anche se il contratto prevede
una salvaguardia se la nuova retribuzione
di posizione è inferiore a
quella in essere. In questo caso il maggior
valore viene confermato fino al
termine dell’incarico. Considerando
che molti enti sono appena andati a
votare, si parla di un quinquennio.
La retribuzione di risultato parte
dalla precedente impostazione che la
quantifica nel 10% del monte salari,
ma il contratto prevede la possibilità
di un incremento del 15% in presenza
di dirigenti, ai segretari delle Unioni e
in caso di calamità. Stessa maggiorazione
è prevista in assenza di dirigenti
se sono attribuiti al segretario incarichi
apicali. Negli enti con dirigenza,
per l’attribuzione di incarichi a interim
non coperti verrà riconosciuto,
come retribuzione di risultato, un
compenso pari a una quota della retribuzione
di posizione prevista per la
funzione dirigenziale sostituita che
varia dal 15 al 30%. L’interim è finanziato
sul fondo della dirigenza.
La possibilità di incrementare il
trattamento economico dei segretari
è consistente ma queste «disponibilità
», previste dal contratto, si scontrano
con il limite al trattamento accessorio
previsto dall’articolo 23, comma
2, del Dlgs 75/2017. Unica eccezione lo
0,22% del monte salari 2018 che, però,
corrisponde a ben poca cosa