Assegno nucleo familiare: confermati i livelli di reddito per l’anno 2016 ed estensione alle unioni civili
Con circolare Inps n. 87 del 18 maggio 2017 sono stati diramati i livelli di reddito rilevanti ai fini della corresponsione dell'assegno nucleo familiare per il periodo 01 luglio 2017 – 30 giugno 2018. L'art. 2, comma 12, del D.L. n. 69/1988, convertito, con modificazioni nella L. 153/1988, stabilisce, infatti, che tali livelli di reddito debbano essere rivalutati, annualmente, nella stessa misura dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, determinato dall'Istat ed avente per riferimento l'anno a cui si riferiscono i suddetti redditi rispetto all'anno precedente. L'istituto di statistica ha determinato la variazione dei prezzi per l'anno 2016, rispetto al 2015, con un indice negativo dello 0,10 per cento. Ma l'art. 1, comma 287, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l'anno 2016), ha stabilito che: "Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero."
In sostanza, quindi, qualora l'indice rilevato dall'Istat sia inferiore a zero, ai fini delle prestazioni previdenziali e assistenziali (e l'assegno per il nucleo familiare vi rientra), lo stesso si presume pari a zero. Ciò comporta una sostanziale invarianza dei limiti di reddito e degli importi dell'Anf.
L'Inps, di conseguenza, ha confermato i livelli di reddito delle singole tabelle, necessari per la determinazione degli importi mensili dell'assegno dal 1° luglio 2017, negli importi già in essere dal 1° luglio 2016.
Al fine di facilitarne la quantificazione, per le tabelle da 11 a 19, sono stati determinati gli importi dell'assegno già comprensivo delle maggiorazioni previste, in misura fissa o a percentuale, per i nuclei familiari con più di sette componenti, con eccezione della tabella 12, per la quale si fa riferimento a nuclei familiari con più di sei componenti. Le suddette tabelle indicano gli importi dell'assegno fino a dodici componenti. Nelle note vengono specificati gli incrementi dell'assegno nel caso i componenti del nucleo familiare siano un numero pari o superiore a 13.
La suddetta circolare Inps viene ripresa anche dalla Ragioneria Generale dello Stato che, con propria circolare n. 22 del 14 giugno 2017, ribadisce la conferma dei livelli reddituali e allega il modello di domanda di assegno per il nucleo familiare nonché le tabelle con gli importi dell'assegno stesso.
Ma la novità di maggior rilievo consiste nell'applicazione anche in questo campo di quanto previsto nella Legge 20 maggio 2016, n. 76 in tema di unioni civili tra persone dello stesso sesso e di disciplina delle convivenze. L'Inps, con circolare n. 84 del 5 maggio 2017, ne ha illustrato le modalità operative.
1) L'assegno per il nucleo familiare
Come è noto, l'assegno per il nucleo familiare viene corrisposto dal datore di lavoro dietro presentazione della relativa richiesta da parte del lavoratore. Fatti salvi i casi di decorrenza del diritto durante l'anno, l'assegno viene, di norma, corrisposto per il periodo che va dal 1° luglio dell'anno in cui si presenta la domanda e fino al 30 giugno dell'anno successivo. Qualora permangano i requisiti che danno diritto all'assegno, si deve riformulare la relativa richiesta nell'anno successivo; in caso contrario, la corresponsione viene sospesa.
La misura dell'assegno in questione dipende, essenzialmente, da due fattori:
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il nucleo familiare, vale a dire la sua numerosità e la sua composizione (presenza di entrambi i genitori o di uno solo, di figli minori, di soggetti inabili, ecc.);
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il reddito complessivo del nucleo, che incide, in modo inversamente proporzionale, sull'assegno (all'aumentare del reddito, l'assegno diminuisce).
Di fronte, quindi, ad una richiesta di assegno per il nucleo familiare, bisogna determinare, innanzitutto, se il richiedente sia uno dei soggetti aventi diritto, se è in possesso dei relativi requisiti, e, di seguito, quali siano i soggetti che fanno parte il nucleo familiare ed, infine, quali siano tutte le componenti del reddito complessivo dello stesso nucleo. Vediamo, in breve, questi elementi.
2) Gli aventi diritto
I soggetti che, nell'ambito di una pubblica amministrazione, possono aver diritto all'assegno nucleo familiare sono rappresentati da:
- i lavoratori subordinati, indipendentemente che il contratto sia a tempo indeterminato, a tempo determinato, di formazione e lavoro, a orario pieno o a part-time. A questo proposito, si ricorda che il comma 11 dell'art. 6 del Ccnl 14/09/2000 stabilisce che "Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia". Pertanto, tale trattamento non viene riproporzionato all'impegno lavorativo. A nulla rileva, altresì, che il dipendente sia in servizio oppure sia assente per malattia, infortunio, congedo per maternità o paternità, congedo parentale, malattia del bambino, congedo matrimoniale, disponibilità, sciopero, sanzione disciplinare, distacco o permesso sindacale, permessi per assistenza ai portatori di handicap o richiamo alle armi. A proposito di tali assenze, si veda la circolare Inps n. 110/1992. L'assegno compete anche in caso di assenza ingiustificata (circolare Inps n. 106/1999) e per il periodo di preavviso non lavorato, nel limite massimo di tre mesi e se corrisposto direttamente al dipendente. Non compete se l'indennità sostitutiva del preavviso viene corrisposta agli eredi del dipendente deceduto;
- i lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali. Nel caso di dipendenti in aspettativa sindacale o per mandato politico, l'assegno è corrisposto direttamente dall'Inps (circolare Inps n. 12/1990);
- i titolari di pensione, con l'avvertenza che se il soggetto è anche lavoratore subordinato, l'assegno può essere percepito o unitamente alla pensione o con il reddito da lavoro dipendente, ma non in entrambi i casi;
- i collaboratori coordinati e continuativi, per i quali si dedicherà, di seguito, un paragrafo a parte in quanto le condizioni sono leggermente diverse degli altri soggetti.
3) Il nucleo familiare
Prima di iniziare la disamina delle norme che regolano l'assegno, è necessario sia chiarito cosa si intende per nucleo familiare ai fini che qui rilevano. Sono componenti il nucleo, oltre al richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o divorziato e i figli, siano essi legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o dichiarati giudizialmente, nati in un precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati per norma di legge. Tali soggetti devono essere:
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di età inferiore a 18 anni compiuti;
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anche maggiorenni, quando si trovano, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, purché non coniugati;
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di età compresa fra i 18 e i 21 anni, quando siano studenti o apprendisti, e nel nucleo familiare siano presenti almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni;
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fratelli e sorelle, di età inferiore a 18 anni ovvero, senza limiti di età, se inabili, alle stesse condizioni previste per i figli;
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nipoti in linea retta, di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell'ascendente. Questo presuppone che il genitore o i genitori siano privi di reddito, anche in natura. Sulla base della indicazioni fornite dall'Inps, con messaggio n. 30624 del 2004, i succitati nipoti sono equiparati ai figli legittimi. Quindi, per la determinazione dell'assegno, si dovrà aver riguardo alle tabelle dei nuclei familiari con figli;
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nipoti, in linea collaterale, di età inferiore a 18 anni ovvero, senza limiti di età, se inabili, alle stesse condizioni previste per i figli e nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.
Non può essere incluso nel nucleo familiare il convivente non coniugato.
In relazione ai genitori legalmente separati, si segnala la sentenza della Corte di Cassazione n. 11569 dell'11 maggio 2017, nella quale si afferma che l'assegno spetta al coniuge separato anche per i figli allo stesso affidati. Si legge, infatti, nella sentenza:
"la L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 211, prevede che "il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge".
La lettera della norma, contrariamente a quanto sostenuto dall'INPS, porta a ritenere che il coniuge affidatario dei figli, quando non possa percepire l'assegno in questione in virtù di un proprio rapporto di lavoro, ha diritto di percepirlo per il tramite di quello non affidatario."
Si precisa, infine, che nel caso in cui il richiedente sia un cittadino straniero, lo stesso deve avere la residenza in Italia; i suoi familiari fanno parte del nucleo se sussiste una delle seguenti condizioni:
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siano residenti in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea;
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siano residenti all'estero, ma lo stato estero, di cui lo straniero è cittadino, riserva il medesimo trattamento ai cittadini italiani;
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esista una convenzione fra l'Italia e lo stato estero, come sopra identificato, in materia di trattamenti di famiglia e a condizione che i suddetti familiari non abbiano diritto all'assegno nucleo familiare o trattamento analogo nello stato estero. Attualmente sono presenti le suddette convenzioni con Capo Verde, gli Stati della ex Jugoslavia, Liechtenstein, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Svizzera, Tunisia (nel limite massimo di 4 figli) e Città del Vaticano. Se la domanda di assegno è presentata da un pensionato, possono essere inclusi nel nucleo familiare, oltre ai residenti negli Stati suddetti, anche Australia, Canada, Norvegia, Stati Uniti e Uruguay.
Si sottolinea che, per il principio contenuto nel nostro ordinamento, secondo il quale il rapporto di coniugio è monogamico, nel nucleo familiare può essere incluso un solo coniuge (messaggio Inps 29 settembre 2006, n. 25928).
solo coniuge (messaggio Inps 29 settembre 2006, n. 25928).
Le unioni civili
Il riconoscimento degli ANF ai componenti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso trova fondamento nell'art. 1, comma 20, della L. 76/2016 secondo la quale "Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184".
La circ. Inps n. 84/2017 ha fornito le prime istruzioni operative sulla composizione del nucleo familiare nelle unioni civili:
1. una delle due parti è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale mentre l'altra non è tutelata (non è nè dipendente nè pensionato): devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell'unione civile priva di posizione tutelata;
2. componenti dell'unione civile con figli di una delle due parti nati prima dell'unione stessa: nulla cambia rispetto alla situazione ante L. 76/2016 se uno dei due genitori separati o naturali ha una posizione tutelata e l'affido sia condiviso o esclusiva. In questo caso il nucleo famialire è formato dal soggetto tutelato e dal figlio a nulla rilevando l'unione;
3. nel caso precedente (punto 2) qualora entrambi i genitori separati o naturali siano privi di tutela e uno di questi contragga un'unione civile con soggetto tutelato a quest'ultimo spetta l'ANF anche per l'altra parte e per i figli nati prima dell'unione;
4. componenti dell'unione civile con figli di una delle due parti nati dopo dell'unione stessa: l'ANF è riconosciuto se il figlio è stato inserito all'interno dell'unione civile, anche mediante il procedimento previsto dall'art. 252 c.c.. Non sono chiare le regole da applicare in caso di scioglimento dell'unione civile e la questione è stata rimessa al Ministero del lavoro.
Il matrimonio contratto all'estero tra cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli stessi dell'unione civile prevista dalla normativa italiana.
Nella domanda per gli ANF dovrà essere barrato lo stato di "unito civilmente" che fa riferimento all'art. 1, c. 3, della L. 76/2016 e si dovrà fare riferimento agli atti dell'unione civile registrati nell'archivio dello stato civile.
4) Il reddito
Il reddito complessivo da prendere a riferimento per determinare il diritto e la misura dell'assegno è dato dalla somma dei redditi complessivi del richiedente e dei soggetti che fanno parte del nucleo familiare. Non sono da considerare i redditi del coniuge legalmente ed effettivamente separato ovvero quando risulti che lo stesso abbia abbandonato la famiglia (circolare Inps n. 12/1990). Come periodo temporale, si fa riferimento all'anno solare precedente il 1° luglio dell'anno per il quale viene presentata la richiesta di assegno. Così le richieste che riguardano il periodo 01/07/2017 – 30/06/2018 dovranno contenere i redditi complessivi relativi all'anno 2016, mentre una eventuale richiesta presentata per il primo semestre 2017 deve far riferimento al reddito 2015. Ai fini che qui rileva, fanno parte del reddito complessivo:
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il reddito complessivo soggetto a tassazione ordinaria e risultante dalla dichiarazione dei redditi (modello Unico, 730, ecc.). Tale reddito risulta al lordo degli oneri deducibili (si veda messaggio Inps n. 20058/2005). A tal fine, giova sottolineare che il reddito derivante dall'abitazione principale è da considerare al lordo della relativa deduzione (messaggio Inps n. 13065/1994), mentre il reddito da lavoro dipendente è da considerare al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali obbligatorie per legge. Per quanto riguarda il reddito da terreni, lo stesso è da considerare pari alla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo e rilevante ai fini Irpef (messaggio Inps n. 5519/2005).
Le perdite da partecipazione in società di persone con contabilità ordinaria non riducono il reddito complessivo, ma sono portate in diminuzione del reddito positivo conseguito in altre società di persone ovvero in anni successivi, mentre per quanto riguarda le perdite da partecipazione, alle stesse sono riservati trattamenti differenziati in base al tipo di società e all'anno in cui tali perdite sono state conseguite. Sono, altresì, da considerare gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato, mentre sono esclusi quelli corrisposti per il mantenimento dei figli. Nel caso in cui il provvedimento del giudice non specifichi questa suddivisione, si presume reddito il 50% dell'assegno;
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i redditi soggetti a ritenuta alla fonte, a imposta sostitutiva o esenti, qualora l'importo sia superiore a € 1.032,91 annui. Fanno parte di tale categoria reddituale, ad esempio gli interessi sui depositi e sui conti correnti, sia postali che bancari, gli interessi sui titoli di stato (Bot, Cct, ecc.), i premi e le vincite del lotto e dei concorsi a pronostici, le pensioni sociali, le pensioni, le indennità e gli altri assegni corrisposti dal Ministero dell'interno agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti;
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i redditi soggetti a tassazione separata, quali, ad esempio gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti e l'indennità sostitutiva del preavviso;
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i redditi prodotti all'estero, nel caso in cui, se fossero stati prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all'Irpef;
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i redditi corrisposti da enti internazionali a soggetti residenti in Italia;
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le pensioni corrisposte da istituti previdenziali od organismi esteri.
Alcune categorie, invece, non rientrano nella nozione di reddito complessivo ai fini dell'assegno nucleo familiare. Ne sono esempi:
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il trattamento di fine servizio e il trattamento di fine rapporto;
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le rendite vitalizie erogate dall'Inail;
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le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento;
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le indennità di accompagnamento corrisposte ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti e le indennità di accompagnamento di tipo risarcitorio (messaggio Inps n. 97/1998);
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le indennità per i ciechi parziali.
Relativamente ai coniugi, con riferimento ai seguenti eventi verificatisi nell'anno precedente, si specifica che:
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in caso di matrimonio, il reddito da prendere a riferimento è quello derivante dalla somma di ciascuno dei coniugi;
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in caso di decesso, il reddito di riferimento è unicamente quello del coniuge superstite;
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in caso di separazione legale, il reddito da considerare si riferisce solo al richiedente.
Il reddito complessivo nelle convivenze
La circ. Inps 84/2017 ha chiarito che ai fini dell'ANF in caso di convivenza ai sensi dell'art. 1, c. 36 e 37, della L. 76/2016 il reddito complessivo è assimilabile a quello dei nuclei familiari coniugali a condizione che nel contratto di convivenza (art. 1, c. 50, della L. 76/2017) risulti con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno nella vita in comune.
Nella domanda per gli ANF dovrà essere barrato lo stato di "convivente di fatto" che fa riferimento all'art. 1, c. 50, della L. 76/2016.
5) Le condizioni
L'assegno per il nucleo familiare può essere richiesto da uno solo dei componenti il nucleo familiare e non è compatibile con altro assegno o trattamento di famiglia comunque denominato.
Altra condizione è rappresentata dalla composizione del reddito complessivo, vale a dire almeno il 70 del suddetto reddito deve essere costituito da reddito da lavoro dipendente o da prestazioni che trovano la loro origine nel lavoro dipendente (pensioni, indennità di disoccupazione, indennità di malattia, indennità di maternità, ecc.). Come ha chiarito l'Inps, con la circolare n. 199/2003, ai fini della determinazione del requisito in commento si possono sommare sia i redditi da lavoro dipendente che quelli derivanti da collaborazione coordinata e continuativa.
6) Le variazioni
Con la presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare, il lavoratore dipendente si impegna a comunicare al datore di lavoro le variazioni che intervengono negli elementi che determinano la misura dell'assegno entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse. Nel caso in cui si realizzi una variazione del nucleo familiare, nel termine suddetto, va presentata una nuova domanda, con barrata la casella "rideterminazione" e specificando la decorrenza. Al contrario, il datore di lavoro deve provvedere d'ufficio quando:
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il figlio minore di 18 anni diventa maggiorenne;
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il figlio, minore di 21 anni e studente o apprendista, compie il 21-esimo anno di età;
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varia il nucleo familiare e lo stesso datore ne viene a conoscenza per altre circostanze (ad esempio per il tramite di dichiarazione del dipendente rilasciata ai fini fiscali);
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il figlio, minore di 21 anni e studente o apprendista, perde tale condizione e il datore di lavoro ne viene a conoscenza sempre attraverso mezzi diversi dalla comunicazione del lavoratore.
Poiché, come detto, il reddito da prendere a riferimento per il calcolo dell'assegno è quello dell'anno precedente, lo stesso non può subire variazioni, tranne in caso di ingresso o uscita dal nucleo di soggetti che posseggano redditi rilevanti ai fini dell'assegno stesso.
La variazione di uno degli elementi che determinano l'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga in cui si verifica nel caso in cui la stessa comporti l'insorgenza del diritto all'assegno ovvero un aumento della misura dell'assegno. Decorre, invece, dal primo giorno del periodo di paga successivo a quello in cui si verifica nel caso la stessa comporti la perdita del diritto all'assegno ovvero una diminuzione della misura dell'assegno.
7) La prescrizione
Il diritto all'assegno per il nucleo familiare si prescrive nel termine di cinque anni. Come ha chiarito l'Inps, con messaggio n. 12790/2006, gli assegni arretrati devono essere richiesti e liquidati dal datore di lavoro che nel periodo in questione era controparte nel contratto di lavoro subordinato. Nel caso in cui l'Inps accerti che tale datore di lavoro sia impossibilitato al pagamento, provvede direttamente lo stesso istituto di previdenza.
8) I collaboratori coordinati e continuativi
Pur vigendo, in linea generale, la stessa disciplina dei lavoratori dipendenti, per i collaboratori coordinati e continuativi si devono evidenziare alcune differenziazioni, che così si possono riassumere:
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il reddito da co.co.co. deve essere almeno pari al 70 per cento del reddito complessivo. Ai fini del raggiungimento del suddetto requisiti, può essere considerato anche il reddito da lavoro dipendente. Non esiste una indicazione circa la composizione di detto cumulo. Quindi si potrebbe arrivare al limite del 70 per cento con il solo reddito da collaborazione o con il solo reddito da lavoro dipendente;
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il diritto all'assegno compete anche nel caso in cui il reddito complessivo del nucleo sia pari a zero o sia negativo (circolare Inps n. 25/2006);
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per la determinazione dell'importo dell'assegno per il nucleo familiare si utilizzano le stesse tabelle previste per i lavoratori dipendenti;
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i periodi per i quali spetta l'assegno sono solo quelli assistiti dalla specifica contribuzione, istituita con l'art. 59, comma 16, della L. 449/97 e ammontante allo 0,72% (0,50% fino al 06/11/2007);
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la corresponsione dell'assegno avviene direttamente da parte della sede Inps di residenza del collaboratore, dietro presentazione della relativa domanda a cui va allegata la documentazione necessaria per determinare il diritto e la misura dell'assegno. Detta domanda può essere inoltrata a decorrere dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto l'assegno.
9) Il modello di domanda
Risulta evidente come nella domanda di assegno nucleo familiare si debba dare evidenza di tutte le condizioni necessarie per la sua corresponsione nonché degli elementi determinanti per la relativa quantificazione. Dopo una prima parte relativa ai dati anagrafici del richiedente, ai dati del datore di lavoro o della pensione nonché la richiesta di attribuzione ovvero di rideterminazione dell'assegno, con la relativa decorrenza, segue l'indicazione del nucleo familiare. A fronte di ogni componente, oltre ai dati anagrafici e la relazione di parentela con il richiedente, è necessario specificare la posizione ovvero:
- la lettera "S" se trattasi di studente. Per i figli di età compresa fra i 18 e i 21 anni, aggiungere la lettera "M";
- la lettera "A" se trattasi di apprendista. Per i figli di età compresa fra i 18 e i 21 anni, aggiungere la lettera "M";
- la lettera "I" per i familiari che si trovano, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero minorenne con difficoltà persistente a svolgere le funzioni proprie della sua età. Si deve allegare il certificato, o la sua copia autenticata, rilasciato dall'ASL o dalla vecchie Commissioni sanitarie provinciali, se tale certificato non è già stato prodotto;
- la lettera "O" per indicare la condizione di orfano/a.
Nella parte che segue si devono indicare i redditi del nucleo familiare, distinti per dichiarante, coniuge e altri familiari e specificando:
- i redditi da lavoro dipendente e assimilati, che vanno desunti dalla CU 2017, punti 1, 2, 3, 4, 5, 481, 496 e 497 ovvero nei punti 511 e 512, sempre del CU 2017 per i redditi soggetti a tassazione separata, con le esclusioni sopra specificate (Tfr, anticipazioni sul Tfr, ecc)
- gli altri redditi, che sono esposti nel 730-3 2017, redditi 2016, ai righi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 147 e 148, ovvero nei singoli quadri dell'Unico 2017. Si ricorda che i redditi da fabbricati devono essere esposti al lordo dell'eventuale deduzione per abitazione principale;
- redditi esenti, assoggettati a ritenuta d'imposta alla fonte ovvero ad imposta sostitutiva, se superiori a € 1.032,91 annui.
L'ultima parte del modello di domanda è dedicata alle dichiarazioni sostitutive. Sia il coniuge che il richiedente devono attestare che non hanno già richiesto altro trattamento di famiglia. Lo stesso richiedente, inoltre, deve dichiarare che, per i medesimi familiari, non è stata presentata altra domanda di assegno. Infine il richiedente attesta che le notizie indicate nella domanda sono complete e veritiere e che si impegna a comunicare eventuali variazioni delle notizie fornite entro 30 giorni dal suo verificarsi.
Il modulo di richiesta contiene anche lo spazio per la liquidazione dell'ANF direttamente al coniuge del richiedente (o al partner nell'unione civile) ai sensi dell'art. 1, c. 559, della L. 311/2004 e del DM 04/04/2005. L'opzione può essere esercitata anche successivamente utilizzando il Mod ANF/559-cod. SR56 (versione unificata con l'ANF/PREST).