Osservatorio pareri Aran sul nuovo CCNL
Giugno 2019 - AziendItalia - Il PERSONALE
di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan
Esperti in gestione e organizzazione delle risorse umane nella Pubblica Amministrazione
Pareri Aran contenuti nella raccolta sistematica
Orientamente applicativi
Comparto funzioni locali
Il nuovo CCNL 21/05/2018 presenta diverse problematiche interpretative. L’Aran ha risposto a numerosi quesiti, alcuni
riportati nella raccolta sistematicaedaltri indirizzati ai singoli enti. Questi orientamenti sono stati raccoltiesintetizzati nel
presente osservatorio, che risulta aggiornato ai pareri pubblicati in data 3 aprile 2019.
Assenze per visite e terapie CFL 2, CFL 3, CFL 3, CFL 12, CFL 18, CFL 19, CFL 22, CFL 28, CFL 30, CFL 33
Contrattazione decentrata CFL 52,
Disciplina delle PO CFL 5, CFL 6, CFL 38, CFL 40, CFL 47, CFL 49
Elemento perequativo CFL 1, Prot. 17268, Prot. 18395
Ferie CFC 10b
Fondo per le risorse decentrate CFL7,CFL15,CFL21,CFL45,CFL46,CFL50, Prot. 17408, Prot. 15354, Prot.
1650, Prot. 2088, Prot. 3617, Prot. 11894, Prot. 17742, Prot. 16
Indennità di servizio esterno e di turno (Polizia
locale)
CFL 41, CFL 51, Prot. 17583, Prot. 16
Orario di lavoro CFL 14, CFL 16, CFL 31, CFL 35, Prot. 13952,
Performance CFL 42, CFL 42b, CFL 44
Permessi art. 33, c. 3, L. 104/1992 CFL 11a e CFL 11b
Permessi per motivi personali o familiari CFL 4a e CFL 4b, CFL 10, CFL 23, CFL 25, CFL 24a, CFL 24b, CFL 26a, CFL
26b, CFL 27, CFL 32a, CFL 32b,
Permessi retribuiti CFL 9, CFL 20
Procedure concorsuali in corso per l’assunzione
come D3 di accesso
CFL 39
Progressioni Prot. 13918, Prot. 16270
Relazioni sindacali CFL 13, CFL 17, CFL 37, Prot. 13952
Responsabilità disciplinare CFL 34, CFL 36, CFL 43,
Welfare integrativo CFL 29
Assenze per visite e terapie
CFL 2, CFL 12 e CFL 18
Le 18 ore di permesso per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici non vanno riproporzionate nel
2018 (primo anno). Manca una clausola di maturazione progressiva del diritto.
(Riferimento: art. 35 del CCNL 21/05/2018).
Documenti in sintesi
1028 Azienditalia 6/2019
CFL 3
Le 18 ore di permesso per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici possono essere utilizzate anche
per frazione di ora (es. 45’, oppure 3 h e 31’).
(Riferimento: art. 35 del CCNL 21/05/2018).
CFL 8 e CFL 19
Ai fini del calcolo del comporto per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (art.
32, c. 4) si considera un giorno ogni 6 ore di permesso. Esempio: permesso per un giorno intero con debito orario
previsto di 9 ore; si considera 1 giorno di 6 ore e si accantonano le 3 ore rimanenti. Quando verranno richieste ulteriori 3
ore, queste si cumulano alle 3 ore precedenti e si calcola un ulteriore giorno di comporto.
(Riferimento: art. 35, comma 4, del CCNL 21/05/2018).
CFL 22
I permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici (art. 35) devono essere giustificati da
specifica attestazione di presenza (c. 9) che non può essere sostituita da autocertificazione.
(Riferimento: art. 35, comma 9, del CCNL 21/05/2018).
CFL 28
I permessi per visite, terapie, prestazioni specialisticheoesami diagnostici (art. 35) possonoessere riconosciuti solo per
esigenze del dipendente; restano esclusi i corrispondenti motivi legati ai familiari.
(Riferimento: art. 35 del CCNL 21/05/2018).
CFL 30
I permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici (art. 35), anche in un giorno nel quale non sia
verificata l’incapacità lavorativa, sono un diritto soggettivo del dipendente. Ne consegue che non possono essere
legittimamente rifiutate anche in presenza di esigenze di servizio. La disposizione contrattuale (art. 35) prevede che “Ai
dipendenti sono riconosciuti...” a differenza dei permessi per motivi personali e familiari (art. 32) secondo il quale “Al
dipendente possono essere concesse...”. Solo questi ultimi possono essere negati per esigenze di servizio.
(Riferimento: art. 35 del CCNL 21/05/2018).
CFL 33
Ledisposizioni contrattuali suipermessiper visite, terapie, prestazioni specialisticheo esami diagnostici (art.35) poneuna
regolamentazione complessiva della materia e non si limita al giustificativo di assenza come previsto dall’art. 55-septies,
comma5-ter, D.Lgs. n.165/2001. Si trattadiunatipologiadipermessinoncorrelati allo statodimalattiaper iqualièprevista
solo l’attestazione di presenza.
Nell’affrontare in modo organico la materia i commi 11, 12 e 14 fanno riferimento anche a casistiche nelle quali vi è
incapacità lavorativa; in questi casi l’assenza non grava sul monte ore annuo.
Ai fini del calcolo del comporto in caso di part-time orizzontale si riproporziona sia il monte ore annuale (18 ore) che la
durata convenzionale della giornata lavorativa (6 ore). Per il part-time verticale si riproporziona solo il monte ore annuale.
(Riferimento: art. 35 del CCNL 21/05/2018).
Contrattazione decentrata
CFL 52
Il contratto decentrato non va sottoscritto in assenza dell’autorizzazione dellaGiunta comunale - “L’autorizzazione
alla sottoscrizionedapartedell’organodi verticedel contrattointegrativo, sullabasedellevigenti regolecontrattualielegali in
materia, è un elemento essenziale della procedura negoziale decentrata”.
Pertanto, in assenza della deliberazione della Giunta Comunale di autorizzazione, il contratto decentrato non può essere
sottoscritto dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica. Questo anche in assenza di un atto di indirizzo
della stessa Giunta Comunale a monte della contrattazione decentrata. Anche “in presenza di parere favorevole reso
dall’organo di controllo, la mancanza di tale atto dell’organo di vertice impedisce la sottoscrizione definitiva del contratto
integrativo”.
(Riferimento: art. 8 del CCNL 21/05/2018).
Disciplina delle PO
CFL 5
Gli incarichi diPOin corso scadono il 20.05.2019 anche se il termine naturale va oltre tale data. Fino a tale data si possono
anche attribuire o prorogare gli incarichi di PO utilizzando le disposizioni previste nel vecchio regime.
(Riferimento: art. 13 del CCNL 21/05/2018).
CFL 6
Nel periodo transitorio, in assenza della definizione del nuovo assetto delle PO, l’ente può “in via del tutto eccezionale
(...) conferire la titolarità della posizione organizzativa priva di titolare, applicando i criteri già precedentemente adottati”
(Riferimento: art. 13 del CCNL 21/05/2018).
Documenti in sintesi
Azienditalia 6/2019 1029
CFL 38
L’ente può ridurre le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato per un solo anno consentendo
l’incremento, solo per quell’anno, del fondo per la contrattazione decentrata. A tal fine deve essere preventivamente
attivato il confronto sindacale (art. 5, c. 2, lett. g). L’anno successivo NON deve essere attivata la contrattazione
integrazione (art. 7, c. 3, lett. u) alla quale si deve ricorrere solo in caso di “incremento delle risorse (...) originariamente
stornate dal fondo nell’anno 2018”.
(Riferimento: art. 15 del CCNL 21/05/2018).
CFL 40
La maggiorazione della retribuzione di posizione delle PO in convenzione - L’ente utilizzatore a tempo
parziale, il servizio in convenzione o l’unione di comuni che utilizzano un dipendente di altro ente locale titolare di
posizione organizzativa possono attribuire allo stesso, per la maggiore gravosità della prestazione, una maggio-
razione della retribuzione di posizione di importo non superiore al 30% della posizione organizzativa attribuita allo
stesso lavoratore. I relativi oneri sono a carico dell’ente utilizzatore. La misura effettiva della retribuzione di
posizione e della relativa maggiorazione è riproporzionata in relazione alla durata della prestazione lavorativa resa
presso lo stesso ente utilizzatore.
(Riferimento: art. 17, comma 6, del CCNL 21/05/2018).
CFL 47
L’ente Parco e i dipendenti di altro ente utilizzati a tempo parziale - La problematica riguarda la possibilità di
conferire un incarico di posizione organizzativa ad un dipendente di altra amministrazione utilizzato a tempo parziale, ai
sensi dell’art. 14 del CCNL del 22/01/2004, da parte di un ente Parco. L’Agenzia fa rilevare come il tenore letterale della
norma preveda, quali destinatari della disposizione, i soli enti locali. Pertanto, l’ente Parco, non essendo un ente locale ai
sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, non può avvalersi della possibilità di utilizzare personale ai sensi dell’art. 14 del
CCNL del 22/01/2004. Questo fa venir meno anche il problema connesso alla possibilità di affidare un incarico di
posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 17, comma 6, del CCNL del 21/05/2018.
(Riferimento: art. 17, comma 6, del CCNL 21/05/2018).
CFL 49
Laretribuzione di risultato nelcaso di utilizzo atempoparziale di titolare di posizione organizzativa daparte diunaltro ente
- Il CCNL del 22/01/2004, all’art. 14, comma 5, prevedeva la possibilità di attribuire, al titolare di posizione organizzativa,
utilizzato atempoparziale da altro ente locale, il quale, a sua volta, affidava un ulteriore incarico di posizione organizzativa
allo stesso dipendente, una retribuzione di risultato compresa fra il 10% e il 30% della retribuzione di posizione. Tale
facoltà deve intendersi abrogata per effetto della nuova regolamentazione della retribuzione di risultato spettante ai
titolari di posizione organizzativa contenuta nell’art. 15, comma 4, del CCNL del 21/05/2018.
(Riferimento: art. 15, comma 4, del CCNL 21/05/2018).
Elemento perequativo
CFL 1
L’elemento perequativo costituisce una voce retributiva specifica, autonoma e distinta la cui corresponsione avviene
una-tantum nell’arco di uno specifico e determinato periodo temporale.
Proprio per tali caratteristiche:
a) essonon è“stipendio”e non rientra nelle nozioni di retribuzione di cui all’art. 10,comma2, lett. a), b) ec), delCCNLdel
9.5.2006 (non utile per la determinazione del lavoro straordinario, dei turni, delle maggiorazioni, ecc.);
b) non è “trattamento economico accessorio”: non è sottoposto alla trattenuta per i primi 10 giorni di assenza per
malattia.
(Riferimento: art. 66 del CCNL 21/05/2018).
Prot. 17268 del 07/11/2018 (Parere Aran non ancora confluito nella raccolta sistematica)
Natura dell’elemento perequativo: specifica, autonoma e distinta voce retributiva. Non è una voce di stipendio e
quindi non rientra in alcuna delle definizioni di retribuzione previste dall’art. 10, c. 2, del CCNL 21/05/2018;
neppure nella lettera d) - retribuzione globale di fatto. Quindi non è base di calcolo per il lavoro supplementare
(art. 55, c. 5, CCNL 21/05/2018).
Non è trattamento economico accessorio e quindi non è soggetto alla trattenuta nei primi 10 giorni di malattia.
In sostanza ripercorre il contenuto del parere CFL1.
(Riferimento: artt. 66 e 55, comma 4, del CCNL 21/05/2018).
Prot. 18395 del 17/12/2018 e Prot. 261 del 11/01/2019 (Pareri Aran non ancora confluiti
nella raccolta sistematica)
La tabella D non prevede alcun importo per le posizioni economiche A6, B8, C6, D7 e quindi non spetta l’elemento
perequativo (neppure quello in godimento nella posizione economica precedentemente posseduta).
(Riferimento: art. 66 del CCNL 21/05/2018).
Documenti in sintesi
1030 Azienditalia 6/2019
Ferie
CFC 10b (funzioni centrali) - (Richiami ai Pareri Aran delle Funzioni Centrali)
Ferie per i dipendenti a tempo determinato - La disposizione contenuta all’art. 28 del CCNL Comparto Funzioni
centrali 2016/2018 in materia di ferie prevede, al comma 4, la titolarità di un monte ferie per i dipendenti assunti per la
prima volta in una pubblica amministrazione inferiore a quello spettante a regime, mentre al comma 5 è disciplinato il
riallineamento dopo tre anni di servizio. Alla luce di quanto previsto dall’art. 55, comma 1, lett. a) del medesimo CCNL in
materie di ferie per i lavoratori atempodeterminato, si ritiene che il citato art.28 possa essere interpretato nel senso che
il lavoratore assunto a tempo indeterminato per la prima volta nella pubblica amministrazione, ma che abbia prestato
servizio come lavoratore a tempo determinato presso la stessa o presso altre pubbliche amministrazioni, anche di
diverso comparto, per più di tre anni, rientra nella casistica che dà diritto da subito al riconoscimento dell’intero monte
ferie spettante (28 o 32 giorni a seconda del regime orario adottato).
(Riferimento per analogia: art. 51 del CCNL 21/05/2018).
Fondo per le risorse decentrate
CFL 7
Se l’aumento dello 0,20% previsto dall’art. 32, c. 7, CCNL 22/01/2004 non era stato inserito nei fondi degli anni
precedenti non può essere consolidato nel 2018. Tuttavia, in forza del principio di correttezza e buona fede l’ente può
precedere al ricalcolo retroattivo dei fondi inserendo tali risorse. Il nuovo fondo, con il parere del responsabile, deve
essere certificato dai revisori. Inoltre, deve essere aggiornato il conto annuale con i nuovi dati del fondo (cfr. Parere Aran
prot. 15118 del 23/08/2018 e prot. 14280 del 26/07/2018).
L’Aran non si esprime in merito al limite sul trattamento accessorio ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2018.
(Riferimento: art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018).
CFL 15 e CFL 21
Modalità di consolidamento ex art. 67, c. 1, delCCNL21/05/2018 dello 0,20%previsto dall’art. 32, c. 7,CCNL22/01/2004
per gli enti con dirigenza:
1) se l’ente non ha istituto le PO di alta professionalità tutto l’importo viene consolidato;
2) se l’ente ha destinato l’intero importo alle alte professionalità utilizzando l’intero importo dello 0,20% andrà prima
consolidato e successivamente portato in detrazione e messo nella disponibilità del bilancio ai sensi dell’art. 15, c. 5, del
CCNL 21/05/2018;
3) nel caso di destinazione parziale alle alte professionalità si procede come indicato nei punti 1) e 2).
(Riferimento: artt. 67, comma 1, e 15, comma 5, del CCNL 21/05/2018).
CFL 45
Il fondo per le risorse decentrate deve essere incrementato, dal 2019, di euro 83,20 euro per ogni unità di personale
presente il 31/12/2015. Per unità di personale si deve intendere i dipendenti a tempo indeterminato e determinato. Non
vannoricompresi i lavoratoripresentinell’ente sulla base diuncontratto disomministrazione.Per i dipendenti in part-time,
l’incremento si deve considerare come se gli stessi fossero a tempo pieno.
(Riferimento: art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL 21/05/2018).
CFL 46
L’incremento del fondo per un ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario - La particolare tipologia di
ente in questione può inserire, nel fondo, le risorse variabili, ivi compresi i risparmi dello straordinario, “ma il relativo
importo non può, comunque, essere incrementato e superare, conseguentemente, quello delle risorse di cui si tratta,
sempre di natura variabile, complessivamente già previste nell’anno precedente”. A tale limite fanno eccezione le
risorse destinate al salario accessorio da specifiche disposizione di legge (in quanto concesse anche agli enti in dissesto)
e i risparmi del fondo dell’anno precedente, di cui all’art. 68, comma 1, ultimo periodo.
Il tutto deve fare i conti con le misure di riequilibrio previste dalle vigenti disposizioni in materia, “anche in ordine alla
riduzione o alla totale eliminazione delle risorse stesse, procedendo, cioè, ove si renda necessario in applicazione delle
suddette norme, anche alla riduzione o alla totale soppressione delle risorse di cui si tratta”.
(Riferimento: art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018).
CFL 50
Il fondo per le risorse decentrate e i contratti di somministrazione - Con riferimento ai lavoratori presenti nell’ente
mediante contratto di somministrazione, ilCCNLprevede che il loro trattamento accessorio, se spettante, sia finanziato
con uno specifico stanziamento, a carico del bilancio, nell’ambito del progetto che è alla base del contratto stesso. “Tali
risorse confluiscono nel fondo e sono disponibili in sede di contrattazione integrativa ma solo, come detto, con la
specifica finalità di consentire l’erogazione dei trattamenti economici accessori ai somministrati ...(omissis)... solo per il
periodo di cui il personale di cui si tratta presta servizio presso l’ente.
Ciò comportache, unavolta esaurito il progetto,conil conseguente venirmenodei contratti di somministrazione posti in
essere nell’ambito dello stesso, il fondo deve essere necessariamente ridotto delle risorse che vi erano confluite ai
sensi del citato art. 52, comma 5, del CCNL del 21.5.2018”.
Documenti in sintesi
Azienditalia 6/2019 1031
In sostanza, quindi, il fondo per le risorse decentrate può essere incrementato per finanziare il trattamento accessorio
dei lavoratori somministrati. Tale incremento viene meno con il cessare dei contratti di somministrazione.
(Riferimento: art. 52, comma 5, del CCNL 21/05/2018).
Prot. 17408 del 09/11/2018 (Parere Aran non ancora confluito nella raccolta sistematica)
Il CCNL non permette di capire cosa accade agli importi dello 0,20% previsti dall’art. 32, c. 7, del CCNL 22/01/2004
accantonati dagli enti in tutti questi anni in quanto il CCNL non si è occupato della questione.
Si ricorda che le somme predette avevano destinazione vincolata al finanziamento degli incarichi di alta
professionalità.
(Riferimento: art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018).
Prot. 15354 del 06/09/2018 (Parere Aran non ancora confluito nella raccolta sistematica)
Chiarimenti in merito all’aumento di Euro 83,20 dal 2019:
1) l’aumento può essere utilizzato solo dall’anno 2019;
2) è disposto dal datore di lavoro in senso proprio, non dall’ente che utilizza temporaneamente il dipendente (comando,
distacco, assegnazione temporanea, utilizzo a tempo parziale, ecc);
In merito alle Unioni:
a) dipendenti in servizio presso l’Unione alla data del 31/12/2015etrasferiti aicomuniappartenenti all’unione a seguito di
scioglimento della stessa prima della firma del CCNL: l’aumento contrattuale deve essere fatto dall’ente dove è
transitato il dipendente a seguito dello scioglimento. In caso contrario l’aumento contrattuale andrebbe perso;
b) dipendenti in servizio presso l’Unione alla data del 31/12/2015 e trasferiti agli enti di appartenenza dopo la firma del
CCNL a seguito di scioglimento della stessa: l’unione effettua l’aumento contrattuale e viene trasferito al comune
appartenente alla disciolta Unione al momento del trasferimento del personale;
c) dipendenti in servizio presso il comune alla data del 31/12/2015 successivamente trasferito presso l’Unione dopo la
firma delCCNL:l’aumento èeffettuato dalComuneetrasferito all’unione almomentodel trasferimento del personale ai
sensi dell’art. 70-sexies.
(Riferimento: art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL 21/05/2018).
Prot. 1650 del 27/02/2019 (Parere Aran non ancora confluito nella raccolta sistematica)
L’aumento di Euro 83,20 previsto dall’art. 67, c. 2, lett. a) del CCNL 21/05/2018, deve essere disposto “per le unità di
personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (...)”.
Ne consegue che:
a) sono compresi tutti i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio al 31.12.2015;
b) sono compresi anche i tempi determinati previsti dall’art. 1, c. 557, L. 311/2004;
c) per i part-time l’importo non deve essere rapportato in quanto il dipendente “può sempre richiedere la trasformazione
del rapporto da tempo parziale a tempo pieno”.
(Riferimento: art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL 21/05/2018).
Prot. 2088 del 14/03/2019
L’aumento di Euro 83,20 previsto dall’art. 67, c. 2, lett. a) del CCNL 21/05/2018, deve essere disposto “per le unità di
personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 (...)”.
Ne consegue che:
a) sono compresi tutti i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio al 31.12.2015;
b) non sono compresi i contratti di somministrazione;
c) per i part-time l’importo non deve essere rapportato in quanto il dipendente “può sempre richiedere la trasformazione
del rapporto da tempo parziale a tempo pieno”;
d) in caso di personale trasferito si applica l’art. 67, c. 2, lett. e), del CCNL 21/05/2019 anche relativamente agli 83,20
euro, rimandando in pratica ad un accordo tra gli enti.
(Riferimento: art. 67, comma 2, lett. a), del CCNL 21/05/2018).
Prot. 3617 del 7/03/2018 e 11894 del 24/05/2018 (Parere Aran non ancora confluito nella raccolta
sistematica)
Calcolo dei differenziali PEO:
- si deve fare riferimento alla Tabella A allegata al CCNL dove l’incremento con decorrenza 1/3/2018 assorbe
quelli dell’1/1/2016 e dell’1/01/2017;
- “poiché l’ultimo incremento, quello a regime, decorre dall’1/3/2018, il calcolo del differenziale previsto dalla normativa
contrattuale dovrà essere effettuato con riferimento al personale in servizio a quella data, ivi compreso, quindi, quello
transitato per mobilità presso il vostro ente prima di tale data”.
(Riferimento: art. 67, comma 2, lett. b), del CCNL 21/05/2018).
Prot. 11894 del 24/05/2018 (Parere Aran non ancora confluito nella raccolta sistematica)
Calcolo dei differenziali PEO:
- formalizzato nel testo delCCNLquanto in precedenza previsto da dichiarazioni congiunte (n. 14CCNL2004, n. 4CCNL
2006, n. 1 CCNL 2009);
- l’incremento è volto a non far gravare sul fondo l’incremento delle PEO per effetto degli aumenti previsti dal CCNL in
quanto finanziato da risorse nazionali;
Documenti in sintesi
1032 Azienditalia 6/2019
- “differenza tra l’incremento stipendiale a regime previsto dal CCNL per ciascuna posizione economica di ogni
categoria rispetto a quello previsto per la posizione iniziale della medesima categoria”
- rispetto all’aumento all’1/3/2018 il differenziale di un C3 è pari a Euro 3,3 (incremento C3 pari a Euro 65,30 - incremento
C1 pari a Euro 62.00. L’importo su base annua è pari a Euro 42,90 (3,3 x 13);
- il differenziale confluisce nelle risorse stabili;
- poiché l’incremento decorre dall’01/03/2018 nell’anno 2018 si considerano 10 mesi (9 mesi più la tredicesima) mentre
nel 2019 si considerano 13 mensilità;
- il calcolo deve essere fatto per tutti i dipendenti in servizio all’01/03/2018;
- lo stesso percorso deve essere effettuato con riferimento all’aumento dell’01/04/2018 per effetto del conglobamento
dell’IVC. Per un C3 l’importo è pari a Euro 0,64 (12,80-12,16) mensili pari a euro 8,32 su base annua. Per l’anno 2018 si
considerano 10 mesi (aprile-dicembre più la 13’) mentre per il 2019 si considerano 13 mensilità;
- ne consegue che, sul fondo, si dovrà finanziare l’intero importo della progressione, dato dalla differenza tra la posizione
iniziale e quello di sviluppo (ivi compresi gli aumenti contrattuali).
(Riferimento: art. 67, comma 2, lett. b), del CCNL 21/05/2018).
Prot. 17742 del 23/11/2018 (Parere Aran non ancora confluito nella raccolta sistematica)
Modalità di calcolo della Ria dei cessati:
- precedente sistema: per le cessazioni in corso d’anno si incrementavano le risorse stabili nell’anno di cessazione prorata
, nell’anno successivo si riportava l’intero risparmio. Questo comportava problemi operativi di rideterminazione dei
fondi a fine anno e riapertura del CCDI;
- nuovo sistema:
a) aumento nell’anno successivo delle risorse stabili per l’intera annualità;
b) aumento nell’anno successivo delle risorse variabili per la quota di risparmio dell’anno di cessazione.
(Riferimento: art. 67, comma 2, lett. c), e comma 3, lett. d) del CCNL 21/05/2018)
Prot. 16 del 02/01/2019 (Parere Aran non ancora confluito nella raccolta sistematica)
Utilizzo fondo per le risorse decentrate - “Nel merito del quesito formulato, relativamente alla particolare proble-
matica esposta, l’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che, anche dopo la stipula del CCNL del 21.5.2018, nulla è
cambiato in ordine al finanziamento degli oneri per il pagamento dei particolari compensi di cui all’art. 24, comma 5, del
CCNL14.9.2000, che, pertanto, continuano a gravare sulle generali risorse dell’art.67 delCCNLdelle Funzioni Locali del
21.5.2018”.
Il quesito nasce dal fatto che l’art. 68 del CCNL 21/05/2018 non si fa riferimento all’art. 24, c. 5, del CCNL 14.9.2000
(maggiorazione per lavoro ordinario notturno 20% o festivo nonché notturno/festivo 30%).
Secondo il parere Aran tutti gli istituti precedentemente finanziati sul fondo rimangono finanziati sullo stesso anche
dopo il CCNL 21/05/2018.
(Riferimento: art. 68 del CCNL 21/05/2018)
Indennità di servizio esterno e di turno (Polizia locale)
CFL 41
L’indennità di servizio esterno può essere finanziata con i proventi di cui all’art. 208 CdS - Il CCNL destina una
parte dei proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada (art. 208) all’erogazione di incentivi monetari collegati a
obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale. Considerata la portata ampia
della previsione, le risorse in questione “possono essere utilizzate anche per il finanziamento dell’indennità di servizio
esterno, in quanto anche questo compenso, per le nuove e maggiori prestazioni cui si collega (implementazione dei
servizi esterni di vigilanza), si può configurare come strettamente funzionale al conseguimento di quegli obiettivi di
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale”
(Riferimento: art. 56-quater, comma 1, lett. c), del CCNL 21/05/2018).
CFL 51
La definizione di servizio esterno ai fini della corresponsione della relativa indennità - ’indennità di servizio
esterno spetta “solo a quel personale della polizia locale che, continuativamente, e, quindi, in maniera non saltuaria o
occasionale, sulla base dell’organizzazione del lavoro adottata, renda effettivamente la propria prestazione lavorativa
ordinaria in servizi di vigilanza esterni sul territorio, fuori degli uffici, nell’ambito non solo della vigilanza stradale ma in
tutte le altre molteplici funzioni di polizia locale”. Nel caso in cui “la prestazione lavorativa nei servizi esterni non copra la
durata della giornata lavorativa, l’indennità sarà necessariamente riproporzionata tenendo conto solo delle ore
effettivamente rese nei servizi esterni”.
(Riferimento: art. 56-quinquies, del CCNL 21/05/2018).
Prot. 17583 del 15/11/2018 - (Parere Aran non ancora confluito nella raccolta sistematica)
Indennità di servizio esterno - Chiarimenti in merito all’indennità di servizio esterno:
a) il Ccdi “può” disciplinare l’indennità di servizio esterno in “presenza di personale della polizia locale che in via
continuativa svolge effettivamente la propria prestazione lavorativa ordinaria in servizi esterni di vigilanza, cioè in servizi
di vigilanza in strada”;
Documenti in sintesi
Azienditalia 6/2019 1033
b) “continuativamente” e “non saltuaria o occasionale, sulla base dell’organizzazione del lavoro” per “servizi esterni di
vigilanza in strada”;
c) l’indennità è corrisposta per “effettivo svolgimento del servizio esterno”: qualora l’articolazione dei “servizi esterni
non copra la durata della giornata lavorativa”, per “esigenze organizzative” o per “permessi ad ore”, “l’indennità sarà
necessariamente riproporzionata tenendo conto solo delle ore effettivamente rese nei servizi esterni”.
Seppure senza una indicazione esplicita sembra che la disciplina possa essere oggetto di contrattazione; sembrerebbe
non essere un obbligo (la questione è ancora aperta). Parlando di “prestazione lavorativa ordinaria” non dovrebbe
rilevare lo straordinario.
(Riferimento: art. 56-quinquies, del CCNL 21/05/2018).
Prot. 16 del 02/01/2019 - (Parere Aran non ancora confluito nella raccolta sistematica)
L’indennità di turno degli Agenti di Polizia Locale - Vari sono gli aspetti affrontati. Di rilievo, viene evidenziato che:
....
c) l’Agenzia conferma quanto già evidenziato in passato in ordine alle perplessità espresse sulla “compatibilità
dell’istituto della flessibilità dell’orario di lavoro con le finalità e le caratteristiche tipiche dell’organizzazione del lavoro
per turni”;
d) “date le caratteristiche e le finalità dell’organizzazione del lavoro per turni, la scrivente Agenzia, nei propri
orientamenti applicativi, ha sempre escluso sovrapposizioni delle prestazioni in turno;
e) la sovrapposizione è ammessa (art. 23, comma 3, lett. b) del CCNL delle Funzioni Locali del 21/5/2018) solo ove di
durata parziale e limitata per soddisfare solo eventuali esigenze connesse allo scambio di consegne; la non sovrappo-
sizione delle articolazioni orarie del personale cessante e di quello subentrante è configurata dalla disciplina contrattuale
come criterio essenziale per la sussistenza di una organizzazione del lavoro per turni ed il pagamento della relativa
indennità”;
f) qualora il turno coinvolga solo due lavoratori, l’assenza saltuaria di uno di questi per qualsiasi ragione (ferie, malattia,
permessi o altro) non modifica la condizione di “turnista” dell’altro, al quale va riconosciuta la relativa indennità, anche
se, nella sostanza, in tale periodo non sono garantite le 10 ore di servizio richieste dalla norma;
g) “se il turno è articolato sui giorni lavorativi della settimana (cinque o sei secondo la specifica organizzazione del tempo
di lavoro adottata), esso ricomprende anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale e,
conseguentemente, tali giornate per i turnisti devono considerarsi lavorative, con diritto alla corresponsione della sola
indennità di turno festivo”.
(Riferimento: art. 23, comma 3, lett. b) del CCNL 21/05/2018).
Orario di lavoro
CFL 14
Dopo 6 ore di lavoro è obbligatoria la pausa “qualunque sia la ragione giustificativa di tale prolungata durata dell’orario di
lavoro”. La pausa non è derogabile né in sede di contrattazione decentrata né con atto unilaterale dell’ente. L’unica
deroga è prevista dall’art. 13 del CCNL 09/05/2006 in materia di buono pasto (Cfr. Parere Aran 14280 del 26/07/2018).
(Riferimento: artt. 22, comma 7, e 26 del CCNL 21/05/2018).
CFL 16 e CFL 35
Il recupero del debito orario derivante dalla flessibilità in entrata e in uscita deve avvenire nel mese di maturazione da
intendersi come mese di calendario.
La previsione non ha portata assoluta ma può essere derogata in caso di impedimento oggettivo e imprevisto (es.
malattia, fruizione della flessibilità nell’ultimo giorno del mese); il recupero va concordato col dirigente. Le modalità di
recupero possono essere derogate, e portate al mese successivo, sulla base di esigenze organizzative dell’ente. Le
deroghe devono essere adottate con “prudenza”. La regola generale rimane il recupero nel mese di riferimento.
Gli spazi di flessibilità positiva devono essere collegati a quelli negativi; in caso contrario (flessibilità positiva per
“esigenze personali”) si rischia di configurare un potenziale straordinario che deve essere sempre autorizzato
preventivamente.
(Riferimento: art. 27, comma 3, del CCNL 21/05/2018).
CFL 31
La pausa di 30 minuti dopo le 6 ore è sempre obbligatoria, “qualunque sia la ragione giustificativa di tale prolungata
durata dell’orario di lavoro”, anche in caso di superamento “per un tempo limitato ad alcune decine di minuti” per
“compensare le carenze di orario” a fronte “della fruizione della flessibilità dell’orario di lavoro”.
(Riferimento: artt. 22, comma 7, e 26 del CCNL 21/05/2018).
Prot. 13952 del 20/07/2018 (Parere Aran non ancora confluito nella raccolta sistematica)
Nulla è innovato rispetto al passato; l’indicazione relativa alla articolazione dell’orario ordinario di lavoro su cinque giorni
settimanali non può essere considerata, per gli enti del comparto, un vincolo o una previsione assolutamente
inderogabile. Compete sempre alle autonome valutazioni organizzative dell’ente il quale può certamente decidere
un’articolazione dell’orario di servizio e, quindi, anche dell’orario ordinario di lavoro, su sei giorni settimanali, ove questa,
come detto, sia richiesta da proprie e specifiche necessità operative e funzionali dell’ente o da particolari caratteristiche
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1034 Azienditalia 6/2019
dell’utenza. Il datore di lavoro, sulla base di un proprio e autonomo apprezzamento delle esigenze organizzative ed
operative da soddisfare, può decidere se articolare l’orario di servizio e di lavoro su sei giorni, anziché su cinque, e se
limitare, eventualmente, una tale opzione solo ad alcuni specifici servizi, per i quali le esigenze di cui si è detto si
manifestano con maggiore intensità ed evidenza”.
Per quanto attiene alle relazioni sindacali si procede nel modo seguente:
- l’orario di servizio e apertura al pubblico non richiede alcuna relazione sindacale;
- l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro sono oggetto di confronto.
(Riferimento: art. 22, del CCNL 21/05/2018).
Performance
CFL 42a e CFL 42b
La valutazione delle performance e il sistema di valutazione - Conriferimento al sistema di relazioni sindacali, l’Aran
chiarisce che l’implementazione dell’esperienza professionale maturata negli ambiti professionali di riferimento e delle
competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi fra i criteri per il riconoscimento delle progressioni
economiche è oggetto di contrattazione. Al contrario, i criteri generali del sistema di valutazione sono oggetto di
confronto.
(Riferimento: artt. 7, comma 4, lett. c), e 5, comma 3, lett. b) del CCNL 21/05/2018).
CFL 44
Compensi previsti da specifiche disposizione di legge e compensi per la performance - Il CCNL impone alla
contrattazione collettiva di stabilire la correlazione fra retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa e i
compensi previsti da specifiche disposizioni di legge. Al pari, l’Agenzia afferma che “non sembrano sussistere
impedimenti” affinché, sempre in sede di contrattazione decentrata, possa essere disciplinato il rapporto, anche in
termini quantitativi, fra premio legato alla performance, sia individuale che collettiva, e gli spessi compensi previsti da
specifiche disposizioni di legge per la generalità dei dipendenti, “anche al fine di evitare situazioni di indubbio e
ingiustificato vantaggio a favore dei dipendenti operanti presso determinati settori”.
(Riferimento: art. 7, comma 3, lett. j), del CCNL 21/05/2018).
Permessi art. 33, c. 3, L. 104/1992
CFL 11a e CFL 11b
I permessi della L. 104/1992 non possono essere usufruiti per frazione di ora (cfr. parere Aran RAL 1622).
Permessi per motivi personali o familiari
CFL 4a e CFL 4b
Le 18 ore di permesso retribuito per motivi personali o familiari vanno rapportate al part-time (orizzontale, verticale e
misto). In caso di giornata intera per i part-time orizzontali le 6 ore convenzionali (c. 2, lett. e) devono essere rapportate al
part-time.
(Riferimento: art. 32 del CCNL 21/05/2018).
CFL 10, CFL 23 e CFL 25
Le 18 ore di permesso previste dall’art. 32, c. 1, del CCNL 21/05/2018 sono uguali ai tre giorni di permesso del
precedente art. 19, c. 2, CCNL 06/07/1995, con la sola differenza che sono stati trasformati in ore. Per i giorni goduti
prima del 21/05/2018 si detraggono convenzionalmente 6 ore per ciascuna giornata di permesso (art. 32, c. 2, lett. e). La
decurtazione convenzionale di 6 ore per la giornata intera opera indipendente dall’orario giornaliero che può essere
superiore o inferiore alle 6 ore. Se prima del 21/05/2018 sono già stati usufruiti dei premessi previsti con il precedente
regime contrattuale i 3 giorni questi devono essere detratti da quelli previsti dal nuovo CCNL
(Riferimento: art. 32 del CCNL 21/05/2018).
CFL 24a e CFL 24b
Le 18 ore di permesso retribuito per motivi personali o familiari vanno (art. 32) rapportate al part-time (orizzontale,
verticale emisto). In caso di giornata intera per i part-time orizzontali le 6 (c. 2, lett. e) ore convenzionali sono rapportate al
part-time.Esempio: part-time al 52,80%,le18ore diventano9oree30minuti;duegiornatesono6oree20minuti
poiché un giorno è pari a 3 ore e 10 minuti, residuano 3 ore e 10 minuti.
(Riferimento: art. 32 del CCNL 21/05/2018).
CFL 26a e CFL 26b
Le 18 ore di permesso retribuito per motivi personali o familiari vanno (art. 32) rapportate al part-time (orizzontale,
verticale emisto). In caso di giornata intera per i part-time orizzontali le 6 (c. 2, lett. e) ore convenzionali sono rapportate al
part-time. Esempio: part-time 52,80%, le 18 ore diventano 9 ore e 30 minuti; le 6 ore:
- per un part-time 80,56% è pari a 4 ore e 50 minuti (6 x 0,8056 = 4,8336 pari a 4 ore e 50 minuti);
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Azienditalia 6/2019 1035
- per un part-time 88,89% è pari a 5 ore e 20 minuti (6 x 0,8889 = 5,3334 pari a 5 ore e 20 minuti).
(Riferimento: art. 32 del CCNL 21/05/2018).
CFL 27
I permessi per motivi personali (art. 32) non prevedono più di documentare i motivi e le ragioni per le quali sono stati
richiesti anche se la motivazione deve essere indicata. Il dipendente non ha un diritto soggettivo perfetto in quanto, in
base alle motivazioni ed alle esigenze organizzative, ilpermesso può essere negato.L’entenon può “valutare nel merito
la giustificatezza o meno della ragione addotta” ma può esprimersi sulla “sussistenza di ragioni organizzative od
operative che impediscano la concessione del permesso”; sempre nel principio di correttezza e buona fede.
(Riferimento: art. 32 del CCNL 21/05/2018).
CFL 32a e CFL 32b
Le 18 ore di permesso retribuito per motivi personali o familiari (art. 32) vanno rapportate al part-time (orizzontale,
verticale e misto). Esempio: part-time verticale di 3 giorni su 5 lavorativi: 18 x 3/5 = 10 ore e 48 minuti; part-time
verticale di 4 giorni su 5 lavorativi: 18 x 4/5 = 14 ore e 24 minuti.
Si possono utilizzare anche per frazioni di ora rispettando il minimo di un’ora (es. 1 ora e 15 minuti). Se viene fruito per
menodiun’ora (es. 20minuti) si consideraun’ora. Per il part-time verticalenonsi riproporziona la durata convenzionale di
6 ore giornaliere per il permesso giornaliero.
(Riferimento: art. 32 del CCNL 21/05/2018).
Permessi retribuiti
CFL 9 e CFL 20
I7giorni entro i quali poter fruire delpermessoper lutto si calcolanosecondola disciplina civilista dell’art.2963del codice
civile e quindi si considerano i giorni secondo il calendario comune senza considerare il giorno iniziale. Se l’ultimo giorno
è festivo si passa al primo giorno non festivo successivo. Si deve inoltre applicare l’art. 155 del c.p.c. secondo il quale i
giorni festivi si contano nel termine.
(Riferimento: art. 31, comma 1, del CCNL 21/05/2018).
Procedure concorsuali in corso per l’assunzione come D3 di accesso
CFL 39
L’art. 12 prevede che possono essere assunti i dipendenti in D3 giuridico limitatamente alle procedure concorsuali in
corso alla data di entrata in vigore del CCNL 21/05/2018. Il parere spiega cosa si intende per procedure concorsuali in
corso.
In caso di assunzioni:
a) l’invio della comunicazione per la mobilità obbligatoria (art. 34, c. 6, D.Lgs. 165/2001) rientra nella procedura in senso
ampio; è possibile completare l’assunzione se è stata inviata la predetta comunicazione prima del 22/05/2019;
b) l’adozione del provvedimento di scorrimento della graduatoria (presso lo stesso ente o presso altri enti): è possibile
completare la procedura (anche se l’assunzione avviene dopo tale data) se l’atto è stato adottato fino al 21/05/2018.
Dopo tale data si può scorrere la graduatoria ma l’assunzione avviene come D1 giuridico atteso che devono essere
salvaguardate le graduatorie in essere come D3 giuridico.
c) in caso di mobilità, se il bando è stato pubblicato fino al 21/05/2018, il dipendente in D3 transita come D3 giuridico e
conserva il profiloe la posizioneeconomica già acquisita; se il bandoè stato pubblicatodopo l’entrata in vigore delCCNL,
il requisito non può che essere quello diDe quindi possono partecipare sia D1 che D3 di accesso. Per gli ex D3 transitati
per mobilità continua ad applicarsi il finanziamento sul fondo solo per la parte eccedente il D3.
(Riferimento: art. 12, comma 9, del CCNL 21/05/2018).
Progressioni
Prot. 13918 del 09/07/2018 (Parere Aran non ancora confluito nella raccolta sistematica)
Assegno ad personam in caso di progressione verticale - L’assegno ad personam derivante da progressione
verticaleodi categoria (art. 15, c. 2,CCNL31/3/1999eart.9CCNL09/05/2006) nonè rivalutabile a seguito dei successivi
rinnovi contrattuali. L’assegno risulta riassorbibile solo per effetto di successive progressioni orizzontali. Gli incrementi
previsti nella tabellaAallegata alCCNL21/05/2018nonridetermina (né in positivonéin negativo) l’importo dell’assegno.
L’Aran specifica anche che l’assegno era collegato solamente alle vecchie progressioni verticali e non poteva essere
esteso anche alle nuove progressioni di carriera previste dagli artt. 24 e 62 del D.Lgs. 150/2009. L’istituto è stato
ripristinato dall’art. 12, comma 8, del contratto collettivo limitatamente alla particolare tipologia di progressioni verticali
previste dall’art. 22, c. 15, del D.Lgs. 75/2017, nell’arco temporale dalla stessa norma indicato (periodo 2018-2020).
(Riferimento: art. 16 del CCNL 21/05/2018).
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1036 Azienditalia 6/2019
Prot. 16270 del 10/10/2018 - (Parere Aran non ancora confluito nella raccolta sistematica)
Progressioni orizzontali - Chiarimenti in merito alla nuova normativa sulle PEO:
- la disciplina delle PEO è completamente nuova rispetto a quella del CCNL 31.03.1999 e quindi non sono applicabili gli
orientamenti precedenti;
- la valutazione è quella del triennio precedente all’anno in cui si adotta la decisione di effettuare le progressioni;
- si considerano i risultati di performance;
- gli ulteriori criteri (esperienza/competenze) sono elementi che possono (non devono) essere inseriti nel sistema di
misurazione e valutazione della performance;
- i criteri sulla performance sono oggetto di confronto;
- i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche sono oggetto di contrattazione ed hanno ad
oggetto le modalità e i profili formali e temporali.
(Riferimento: art. 16 del CCNL 21/05/2018).
Relazioni sindacali
CFL 13
Decorrenza delle nuove relazioni sindacali (cfr. Parere Aran prot. 15538 del 12/09/2018):
a) i nuovi istituti economici e normativi previsti dal CCNL 21/05/2018 sono applicabili solo dal CCDI 2018 e non possono
retroagire qualora non siano ancora sottoscritte annualità precedenti;
b) per i CCDI degli anni precedenti firmati dopo il 21/05/2018 si applica la nuova procedura prevista dall’art. 8 per la quale
“non sussistono sostanziali differenze con il precedente impianto”.
Si veda anche il parere Aran prot. 15538 del 12/09/2018
(Riferimento: art. 8, del CCNL 21/05/2018).
CFL 17 e CFL 37
In caso di contratto decentrato firmato nell’anno successivo a quello di erogazione dei premi legati alla performance
risulta legittimo se si verificano le seguenti condizioni (cdc Corte dei conti Friuli 29/2018):
1) costituzione del fondo entro l’anno;
2) certificazione dell’organo di revisione;
3) assegnazione tempestiva degli obiettivi in modo che il personale dipendente “abbia potuto dispiegare consape-
volmente e proficuamente le proprie energie lavorative a fronte dell’attività incentivatae nell’interesse finale dell’ente”.
Si veda anche il parere Aran prot. 14843 del 03/08/2018.
Il parere chiarisce che la contrattazione non può intervenire sulla regolamentazione dei seguenti aspetti:
1) individuazione degli obiettivi, del loro valore e del personale coinvolto;
2) fissazione dei criteri di valutazione;
3) fissazione delle somme destinate alla incentivazione.
Pur non entrando nel merito specifico l’Aran sembra superare i precedenti orientamenti della CdC (es. Corte dei conti
Veneto 263/2016).
(Riferimento: art. 8, del CCNL 21/05/2018).
Prot. 13952 del 20/07/2018 (Parere Aran non ancora confluito nella raccolta sistematica)
L’Aran specifica che:
1. l’orario di servizio e di apertura al pubblico non sono in alcun modo oggetto di relazioni sindacali;
2. solo l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro è oggetto di confronto, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a) del
CCNL del 21.5.2018.
(Riferimento: art. 5, del CCNL 21/05/2018).
Responsabilità disciplinare
CFL 34
Non è più previsto l’assegno alimentare per sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione della retribuzione
previste dall’art. 59 a prescindere dalla durata della sospensione.
(Riferimento: art. 59 del CCNL 21/05/2018).
CFL 36
Con decorrenza dal giorno successivo alla firma delCCNL21.05.2018, la previdenza complementare, finanziata dall’art.
208 del CdS, deve essere destinata al Fondo Perseo-Sirio. Questo non implica l’obbligo di destinare il TFR/TFR.
(Riferimento: art. 59 del CCNL 21/05/2018).
CFL 43
L’assegnoalimentareele sanzioni disciplinari -La sanzione disciplinare della sospensione dal servizioconprivazione
della retribuzione da un minimo di 11 giorni ad un massimo di 6 mesi non risulta più assistenza, nel nuovo CCNL, dalla
corresponsione dell’assegno alimentare, come, al contrario, risultava nella previgente normativa. La nuova disciplina si
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Azienditalia 6/2019 1037
applica alle infrazioni commesse dopo l’entrata in vigore del nuovo codice disciplinare. Questo doveva essere reso
pubblico entro15giorni dalla data di stipulazione dello stessoCCNLesi applica dal15esimogiorno successivo a quello di
pubblicazione.
(Riferimento: art. 3, comma 6, del CCNL 21/05/2018).
Welfare integrativo
CFL 29
Possono essere destinate al welfare aziendale solo le risorse già stanziate per tali finalità sulla base di specifiche norme
vigenti nel tempo. Non sono previste altre forme di finanziamento. In particolare, resta esclusa la possibilità di destinare
risorse previste per la contrattazione decentrate ovvero a risparmi di spesa legati all’art. 1, comma 557, L. 296/2006.
(Riferimento: art. 72 del CCNL 21/05/2018).
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