Fringe benefit, percorso a ostacoli per l’esenzione negli uffici pubblici
04 Settembre 2023 - Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi+ Enti Locali - di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan
In breve
Il welfare aziendale va regolato nel contratto e finanziato con i fondi decentrati
L’esenzione fiscale dei fringe benefit, nell’importo massimo di 3mila euro, è confermata anche per il 2023. Le Entrate hanno emanato le istruzioni operative con la circolare n. 23/2023. Ma come si applica questa agevolazione nella Pa?
Per rispondere alla domanda è necessario delinearne il contenuto. Si tratta di una norma fiscale che esclude dalla tassazione, e dal versamento dei contributi, determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi nel limite ordinario di 258,23 euro, aumenta a 3mila nel 2023 per i dipendenti che hanno figli a carico. Per il 2023 si considerano anche le utenze per luce, acqua e gas.
Quindi si applica anche alla Pa? La risposta è sicuramente affermativa perché l’ambito soggettivo abbraccia tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Ma dal punto di vista operativo il percorso non è semplice.
Prima di tutto si deve porre l’accento sul fatto che non si tratta di un bonus di 3mila euro per tutti i dipendenti con figli a carico, ma si concretizza con l’esenzione dal reddito di determinati compensi in natura (beni, servizi e utenze). Agevolazione che ha, come presupposto, l’erogazione di questi benefit. Quindi se la Pa non li riconosce, mancandone il presupposto non si applica.
Rimane da capire se la Pa può riconoscere questi fringe benefit. Per rispondere si deve ricordare che il trattamento economico dei dipendenti pubblici deve essere regolamentato all’interno della contrattazione collettiva, nazionale o decentrata. Questi hanno introdotto, già dalla tornata contrattuale del 2018, il tema del welfare aziendale il quale prevede la possibilità di sviluppare iniziative a sostegno del reddito familiare, di supportare l’istruzione e la promozione del merito dei figli, di dare contributi per attività culturali, ricreative e con finalità sociali, di concedere prestiti e di stipulare polizze sanitarie.
Il problema sta nel fatto che il finanziamento va reperito all’interno del fondo per le risorse decentrate; oltre a quello già previsto in precedenza che però è marginale. Inoltre, il welfare integrativo va regolamentato nell’ambito della contrattazione decentrata in quanto legato alla distribuzione delle risorse del fondo riconoscendo salario accessorio, seppure non in denaro. In estrema sintesi, invece di erogare i premi legati alla performance si passa per il welfare aziendale, che può risultare esente da tassazione garantendo un “netto” (in questo caso non in busta) più elevato. Per valutare l’esenzione fiscale si dovranno correlare i diversi istituti di welfare previsti nel contratto nazionale con le numerose norme di agevolazione. Le modalità di erogazione non sono necessariamente legate ai risultati della valutazione ma ad altre logiche definite nel contratto decentrato.
Per quanto riguarda le utenze di luce, acqua e gas non c’è una disposizione che legittimi questo rimborso a tutti i dipendenti. Anche se si tratta di una materia nuova, si potrebbe ipotizzare di collocare questa misura nell’ambito del sostegno al reddito della famiglia prevedendo dei criteri di erogazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA